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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32255/2024 del 13/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendolo assorbente, ha cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito annullando l'avviso di accertamento. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. Ha inoltre compensato le spese dei gradi di merito e posto le spese del giudizio di legittimità a carico dell'Agenzia delle Entrate.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento IRPEF per l'anno 2007, contestando la mancata dichiarazione di una plusvalenza realizzata con la cessione di un appartamento sito in Padenghe sul Garda e recuperando a tassazione oltre 26.000 euro. La contribuente aveva impugnato l'atto sostenendo che il bene ceduto fosse un fabbricato già posseduto da oltre cinque anni e che, in base a una convenzione comunale e a un piano di recupero, fosse stata prevista soltanto la possibilità di sopraelevazione e incremento di cubatura, non la cessione di un'area edificabile. In cassazione ha dedotto: 1) omessa pronuncia della CTR sull'eccezione di nullità dell'avviso per violazione dell'art. 42 d.P.R. 600/1973; 2) violazione dell'art. 67, comma 1, lett. b), t.u.i.r., assumendo che la cessione di un fabbricato con sola possibilità di sopraelevazione non integra cessione di area edificabile tassabile; 3) omessa pronuncia sull'eccezione di nullità per violazione degli artt. 67 lett. a) e b) e 68 t.u.i.r., poiché l'Ufficio avrebbe tassato l'intero corrispettivo e non solo l'eventuale valore riferibile alla sopraelevazione; 4) omessa pronuncia sulla violazione dell'art. 5, comma 1, d.lgs. 472/1997 per assenza dell'elemento soggettivo.

Norme richiamate

  • art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.

    è richiamato come vizio processuale per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.

  • art. 112 c.p.c.

    la CTR non avrebbe deciso su eccezioni ritualmente riproposte; il vizio viene però assorbito dall'accoglimento del motivo di merito

  • art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.

    è richiamato per la dedotta violazione di legge sostanziale sull'imponibilità della plusvalenza

  • art. 67, comma 1, lett. b), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    non si applica alla cessione di un fabbricato solo perché esiste una convenzione che consente la sopraelevazione o una maggiore cubatura; la norma riguarda le plusvalenze da cessione di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria

  • art. 67, comma 1, lett. a) e b), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    richiamato nel terzo motivo come parametro della pretesa nullità dell'atto per errata tassazione dell'intero corrispettivo

  • art. 68 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    richiamato nel terzo motivo in relazione alla determinazione della plusvalenza imponibile

  • art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    richiamato come norma la cui violazione avrebbe determinato la nullità dell'avviso di accertamento

  • art. 5, comma 1, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    richiamato nel quarto motivo per contestare la sanzionabilità in difetto di elemento soggettivo

  • art. 384, secondo comma, c.p.c.

    consente alla Corte, una volta accolto il motivo di ricorso e non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, di decidere nel merito annullando l'atto impositivo

Massime di principio

  • In materia di IRPEF, la plusvalenza tassabile ex art. 67, comma 1, lett. b), t.u.i.r. riguarda le cessioni di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici, non la cessione di un fabbricato già esistente.
  • La presenza di una convenzione urbanistica che consenta la sopraelevazione o l'incremento di cubatura di un edificio non trasforma la cessione del fabbricato in cessione di area edificabile, né consente all'Amministrazione di riqualificare l'atto oltre il regime fiscale tassativamente previsto dal legislatore.
  • Ai fini della riqualificazione fiscale occorre attenersi alla natura oggettiva del bene trasferito: il binomio 'edificato/non edificato' non ammette un tertium genus fondato sulla sola potenzialità edificatoria residua o sull'intenzione di demolire e ricostruire.
  • Quando il motivo di diritto è fondato e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere nel merito annullando l'atto impositivo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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