Cassazione Penale, Sentenza n. 4751/2024 del 02/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Trento che aveva rigettato il riesame avverso il sequestro preventivo (misura cautelare reale) disposto dal GIP; il motivo principale prospettato era la violazione di legge per errata individuazione della competenza territoriale (art. 18 D.lgs. 74/2000 e art. 8 c.p.p.), con la censura che il giudice competente sarebbe dovuto essere il Tribunale di Noia (o, in subordine, Foggia) poiché le condotte rilevanti — in particolare l'emissione di e-DAS e l'attività della società Ben.Tra srl di cui il ricorrente era amministratore — si sarebbero concretizzate presso la sede legale e le basi operative localizzate in quel territorio; si contestava inoltre la logica usata dal Tribunale per valorizzare rilevamenti GPS e considerare plurime sedi operative e la mancata distinzione tra fattispecie relative alle imposte sui redditi/IVA e quelle relative alle accise, nonché la corretta applicazione delle regole sui reati permanenti e della connessione tra reato associativo e reati-fine
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando il procedimento al Tribunale di Trento per nuovo esame. La Corte ha disposto che il Tribunale valuti, alla luce dei principi indicati, se sussista connessione (art. 12 c.p.p., lett. b) o c)) tra il reato associativo e i reati-fine e, di conseguenza, quale sia il giudice territorialmente competente. La Corte ha chiarito che: (i) la connessione va valutata con attenzione, distinguendo i casi in cui i reati in continuazione sono commessi dagli stessi imputati da quelli in cui vi sono autori diversi; (ii) il reato associativo è stato individuato come il più grave e, trattandosi di reato permanente, la competenza va individuata in base al luogo in cui ha avuto inizio la consumazione o comunque dove si è manifestata l'operatività della struttura; (iii) se la consumazione è iniziata all'estero si applicano gli artt. 8 e 9 c.p.p. in combinato con l'art. 10, comma 3, e, qualora non sia possibile determinare la competenza secondo l'art. 8, opera la regola integrativa dell'art. 9, comma 1 (competenza al "luogo in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a commettere il reato"); (iv) in caso di accertata incompetenza del Tribunale che abbia adottato la misura, è possibile valutare l'applicazione dell'art. 27 c.p.p. per l'efficacia interinale del provvedimento cautelare e resta ferma la consolidata efficacia interinale delle misure cautelari reali adottate da giudice poi dichiarato incompetente. Il provvedimento è quindi annullato con rinvio per nuovo esame
Norme richiamate
Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (accise)
art. 40, comma 1, lett. b) e art. 49
Norme sostanziali relative alla sottrazione al pagamento delle accise: la vicenda riguarda reati-fine e reato associativo finalizzato a tali delitti; la qualificazione sostanziale è stata richiamata per definire il contenuto dell'accusa e la connessione tra reato associativo e reati-fine
Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74
Richiamato dalla difesa per sostenere la competenza territoriale in base al luogo di commissione del reato; la Corte osserva che l'art. 18 (sull'individuazione della competenza in materia tributaria) deve essere letto alla luce dell'evoluzione normativa, ma che la questione della competenza va valutata insieme alle regole del codice di procedura penale
Codice di procedura penale
art. 8, art. 9, comma 1, art. 10, comma 3, art. 12, art. 16, art. 27, art. 291, comma 2, art. 274, artt. 317 e 321
Centro della decisione: art. 8 (regole ordinarie di competenza, con menzione del criterio per i reati permanenti), art. 9, comma 1 (regola integrativa: competenza al luogo in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a commettere il reato, applicabile anche quando la consumazione sia iniziata all'estero), art. 10, comma 3 (collegamento con reati commessi in parte all'estero), art. 12 (criteri di connessione tra reati e i suoi effetti sulla competenza — lett. b) e lett. c) rilevanti), art. 16 (criterio del giudice competente per il reato più grave in caso di conflitto di competenza tra reati connessi), art. 27 (efficacia interinale dei provvedimenti adottati da giudice poi dichiarato incompetente), nonché le norme che disciplinano la procedura cautelare e il sequestro degli atti (artt. 317 e 321); la Corte ha richiamato l'applicabilità delle regole integrative (art. 9, comma 1) anche ai reati permanenti e nei casi in cui la consumazione abbia avuto inizio all'estero
Massime di principio
- Quando è contestato un reato associativo collegato a reati-fine, verificare innanzitutto la natura della connessione ex art. 12 c.p.p.: la connessione di tipo continuativo (lett. b) presuppone che gli stessi imputati siano coinvolti, mentre la connessione teleologica (lett. c) può operare anche tra autori diversi se risulta che il reato mezzo sia stato posto in essere avendo presente la finalità di commettere o agevolare il reato-fine
- Se tra i reati connessi il più grave è il reato associativo, la competenza per territorio va determinata con riferimento a quel reato (criterio del reato più grave); se il reato associativo è permanente, la competenza si individua secondo il luogo in cui è iniziata la consumazione o dove si è effettivamente manifestata l'operatività della struttura
- Se la consumazione del reato più grave è iniziata all'estero, applicare l'art. 10, comma 3, c.p.p. insieme agli artt. 8 e 9: se non è possibile determinare la competenza secondo l'art. 8, trova applicazione l'art. 9, comma 1 (competenza al "luogo in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a commettere il reato")
- Nel caso di pluralità di luoghi di operatività, valutare il criterio di effettività: rileva il luogo in cui si è concretamente manifestata l'attività criminale (base operativa, programmazione, esecuzione), non solo il luogo formale di emissione di atti
- La connessione fra reato associativo e reati-fine commessi anche da terzi va valutata con rigore: non sempre l'astratta analogia o la coincidenza di schema delittuoso giustifica lo spostamento della competenza, perché non si può pregiudicare il diritto di un imputato a essere giudicato dal proprio giudice naturale
- Se un giudice ritenuto incompetente ha comunque adottato misure cautelari reali, tali provvedimenti possono mantenere efficacia interinale; l'eventuale dichiarazione di incompetenza non determina automaticamente l'immediata invalidazione dell'efficacia cautelare sino alla definizione del giudice competente secondo art. 27 c.p.p.
- Prassi consigliata per il difensore: contestare tempestivamente la competenza territoriale argomentando su fatti concreti (luogo di programmazione, base operativa, prime manifestazioni dell'operatività), richiamando le regole su reati permanenti e sulla connessione e chiedere, se utile, l'eventuale sospensione o riesame delle misure cautelari alla luce dell'incertezza di competenza
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