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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26090/2025 del 16/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché sottoscritto personalmente dall'imputata e non da un difensore cassazionista; ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La causa di inammissibilità è stata dichiarata senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado nei confronti dell'imputata per il reato di furto in abitazione. In cassazione è stato proposto ricorso personalmente dall'imputata, con sottoscrizione del difensore limitata all'autentica. La Corte ha rilevato che, dopo la modifica degli artt. 571 e 613 c.p.p. ad opera della legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, e non può essere proposto dalla parte personalmente. Il principio è stato ritenuto applicabile anche all'istanza di rescissione del giudicato. Ne è derivata la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 624-bis c.p.

    È il reato per il quale era stata confermata la condanna nei gradi di merito.

  • art. 571 c.p.p.

    Richiamato insieme all'art. 613 c.p.p. come norma modificata dalla legge n. 103 del 2017, nel senso che il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dalla parte.

  • art. 613 c.p.p.

    Richiamato per affermare che il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente di dichiarare l'inammissibilità senza formalità di procedura.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    Indicata come fonte della modifica agli artt. 571 e 613 c.p.p. che ha introdotto il requisito della sottoscrizione del difensore cassazionista.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi provvedimento, anche in materia cautelare o in procedure incidentali come la rescissione del giudicato, non può essere proposto personalmente dalla parte, ma deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
  • La mancanza della sottoscrizione del difensore cassazionista determina una causa di inammissibilità insanabile del ricorso.
  • Quando l'inammissibilità emerge in modo immediato, la Corte può dichiararla senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., con le conseguenti statuizioni sulle spese e sulla somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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