Cassazione Penale, Ordinanza n. 21412/2025 del 06/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Resta ferma la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per evasione, con riconoscimento della recidiva reiterata.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La persona condannata in appello per il reato di evasione ha proposto ricorso per cassazione deducendo un solo motivo: ha contestato la sussistenza della recidiva reiterata ex art. 99, comma 4, c.p., sostenendo in sostanza che non vi fosse adeguata base per l'aggravamento di pena. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, rilevando che la Corte d'appello aveva motivato in modo logico, coerente e puntuale valorizzando: la gravità dei precedenti penali, per i quali erano già stati concessi benefici come la sospensione condizionale della pena; il fatto che il nuovo reato fosse stato commesso mentre l'imputata era sottoposta agli arresti domiciliari per altra causa; e, più in generale, una spiccata inclinazione a delinquere, indicativa di maggiore pericolosità sociale e idonea a giustificare la recidiva reiterata.
Norme richiamate
art. 385 c.p.
individua il reato base oggetto della conferma di condanna, ossia l'evasione.
art. 99, comma 4, c.p.
disciplina la recidiva reiterata; la Corte ne ammette il riconoscimento quando la motivazione valorizzi precedenti gravi, beneficio già fruito e commissione del reato in pendenza di altra misura, come indice di maggiore pericolosità sociale.
Massime di principio
- Il ricorso che si limiti a contestare la valutazione di recidiva svolta dal giudice di merito è inammissibile se la motivazione impugnata è logica, coerente e specifica nel valorizzare gli elementi sintomatici della maggiore pericolosità dell'imputato.
- La recidiva reiterata può essere legittimamente riconosciuta quando il giudice dia conto non solo dei precedenti penali, ma anche della persistenza di una condotta criminosa nonostante precedenti benefici e misure restrittive, poiché ciò rivela una stabile attitudine a delinquere.
- Ai fini della recidiva, è rilevante la commissione del nuovo reato durante l'esecuzione di una misura cautelare o restrittiva, in quanto circostanza che rafforza il giudizio di maggiore colpevolezza e pericolosità sociale.
- Quando il motivo di ricorso non si confronta con la motivazione di merito e si risolve in una mera contestazione assertiva della valutazione compiuta dal giudice territoriale, la censura è manifestamente infondata e conduce all'inammissibilità del ricorso.
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