Ordinanza n. 321/2026 - Catania, Sezione 4
per l’ottemperanza al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 76/2010, emesso dal Tribunale di Messina;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata o incompleta esecuzione del decreto ingiuntivo n. 76/2010 del Tribunale di Messina
Esito
La controversia
La società privata ha promosso il giudizio di ottemperanza al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 76/2010, lamentando la mancata completa esecuzione dell'obbligo di pagamento da parte dell'A.T.O. ME4 S.p.A. in liquidazione. Nel corso del giudizio, il Commissario ad acta nominato dal giudice dell'ottemperanza ha chiesto una proroga del termine assegnato per l'espletamento dell'incarico, rappresentando ragioni ritenute meritevoli di accoglimento. Il testo non specifica l'importo del credito né gli ulteriori motivi posti a fondamento dell'originario ricorso.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza del Commissario ad acta e ha prorogato di ulteriori 90 giorni il termine per l'espletamento dell'incarico, decorrenti dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza. Il giudice ha ricordato che il Commissario ad acta, quale organo del giudice dell'ottemperanza, dispone di piena facoltà di adottare tutti gli atti utili o necessari alla completa esecuzione del giudicato, comprese le variazioni di bilancio, il riconoscimento del debito fuori bilancio, l'accertamento di residui, la riscossione di somme dovute all'ente, l'alienazione di beni, le disposizioni organizzative e la sottoscrizione dei mandati di pagamento. Ha inoltre precisato che il Commissario deve curare non solo l'allocazione e l'impegno, la liquidazione e l'ordinazione della spesa, ma anche il reperimento materiale delle somme; l'esaurimento degli stanziamenti o l'indisponibilità di cassa non costituiscono impedimenti legittimi all'esecuzione del giudicato. L'A.T.O. ME4 S.p.A. in liquidazione è tenuta a prestare piena, tempestiva e puntuale collaborazione. Le determinazioni commissariali devono essere adottate esclusivamente in funzione dell'esecuzione del giudicato; eventuali inerzie dell'ente possono rilevare anche ai fini della responsabilità erariale. Le spese non risultano disciplinate nel dispositivo.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il Commissario ad acta è organo del giudice dell'ottemperanza e può adottare tutti gli atti utili o necessari alla completa esecuzione del giudicato, inclusi gli atti contabili, organizzativi e patrimoniali necessari a rendere possibile il pagamento.
- L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una legittima causa di impedimento all'esecuzione di un giudicato di pagamento; il Commissario ad acta deve porre in essere le iniziative necessarie anche per reperire materialmente le somme dovute.
- L'amministrazione destinataria del giudicato deve assicurare piena, tempestiva e puntuale collaborazione al Commissario ad acta; le eventuali inerzie possono assumere rilievo ai fini della responsabilità erariale.
- Le determinazioni del Commissario ad acta devono essere funzionalmente limitate all'esecuzione del giudicato e non possono perseguire finalità estranee a tale compito.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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