Cassazione Civile, Ordinanza n. 14907/2024 del 28/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro di un dipendente di banca che sosteneva di aver svolto, nel tempo, mansioni superiori rispetto al proprio inquadramento formale e chiedeva il riconoscimento della categoria di Quadro direttivo di terzo livello (QD3), con i conseguenti avanzamenti economici e professionali, oltre alla spettanza di ulteriori importi già corrisposti in esecuzione delle decisioni di primo grado. La Corte d'appello aveva invece ritenuto corretta la classificazione contrattuale attribuita dalla datrice di lavoro, valorizzando l'istruttoria e negando che le mansioni svolte integrassero i requisiti del profilo superiore. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha articolato nove motivi: nei primi sei ha denunciato violazioni di legge e vizi motivazionali, sostenendo che la Corte territoriale avesse male interpretato le declaratorie contrattuali, confuso figure professionali diverse, omesso di considerare la sua effettiva professionalità e la documentazione prodotta, e mal valutato le mansioni svolte come Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, Specialista Tecnico Immobiliare, Responsabile del Comparto Tecnico Sicilia e addetto al presidio territoriale; con il settimo ha lamentato l'omessa decisione sull'eccezione di prescrizione; con l'ottavo e il nono ha dedotto l'omessa pronuncia su ulteriori domande subordinate di inquadramento superiore e su una domanda relativa ad accantonamenti Previbank. La banca ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi sei motivi mirassero in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove, attività non consentita in sede di legittimità, e che la motivazione della sentenza impugnata fosse esistente, comprensibile e non apparente. Ha inoltre precisato che il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo l'omissione di un fatto storico decisivo, non la mancata considerazione di singoli elementi istruttori, e che la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere dedotta per contestare semplicemente la valutazione delle prove. Quanto ai motivi settimo, ottavo e nono, la Corte ha osservato che le questioni erano rimaste assorbite dal rigetto della domanda principale di superiore inquadramento, sicché non sussisteva omessa pronuncia. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione e al versamento dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
invocato dal ricorrente insieme alle norme processuali per denunciare vizi motivazionali e di legittimità; la Corte ha escluso la fondatezza delle censure perché la motivazione della sentenza impugnata non era mancante né apparente.
art. 115 c.p.c.
la violazione non è configurabile per la mera contestazione della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
art. 116 c.p.c.
la violazione è deducibile solo se il giudice abbia attribuito efficacia di prova legale a elementi che non l'hanno o abbia disatteso prove legali; non basta censurare il prudente apprezzamento del materiale istruttorio.
art. 132 c.p.c.
il vizio motivazionale è denunciabile solo quando la motivazione sia del tutto mancante, apparente, manifestamente contraddittoria o incomprensibile.
art. 161 c.p.c.
richiamato dal ricorrente tra le norme processuali asseritamente violate; la Corte non ha ravvisato nullità della sentenza.
art. 360 c.p.c.
il n. 5, come riformulato, consente il controllo solo sull'omesso esame di un fatto storico decisivo; i nn. 3 e 4 non possono essere usati per sollecitare una nuova valutazione del merito.
art. 1229 c.c.
richiamato nel motivo relativo alla prescrizione, ma la questione è stata ritenuta assorbita e quindi non esaminata nel merito.
art. 2943 c.c.
richiamato nel motivo relativo alla prescrizione, ma non scrutinato nel merito per assorbimento.
art. 244 c.p.c.
la valutazione dell'attendibilità dei testimoni e delle prove testimoniali appartiene al giudice di merito.
art. 380-bis.1 c.p.c.
norma procedurale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare censure di violazione di legge in una richiesta di riesame del merito o della valutazione delle prove compiuta dal giudice di appello.
- Il vizio di motivazione deducibile ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non comprende la mancata analisi di singoli documenti o risultanze istruttorie quando il fatto storico sia stato comunque considerato.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo nei casi di uso processuale scorretto della prova legale o di utilizzo di prove non dedotte o fuori dai limiti di legge; non basta contestare l'apprezzamento discrezionale delle prove da parte del giudice di merito.
- L'omessa pronuncia non sussiste quando la domanda o eccezione risulti assorbita dal rigetto della pretesa principale o da una statuizione che ne renda superfluo l'esame espresso.
- Nel giudizio sul superiore inquadramento professionale, l'accertamento della corrispondenza tra mansioni svolte e livello contrattuale è tipicamente di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non apparente e logicamente coerente.
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