Cassazione Penale, Sentenza n. 7251/2025 del 20/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 15/10/2024 che aveva confermato la misura cautelare dell'obbligo di dimora nel Comune di residenza. Il ricorrente deduce un motivo unico per violazione di norme di diritto processuale (art. 606 c.p.p., artt. 51 comma 3-bis; 27; 291 comma 2 c.p.p.), sostenendo che, una volta esclusa la circostanza aggravante "metodo mafioso" (art. 416-bis, comma 1 c.p.), il Giudice per le indagini preliminari distrettuale avrebbe dovuto dichiararsi incompetente e trasmettere gli atti al Giudice competente (Tribunale di Crotone); in assenza del presupposto dell'urgenza, avrebbe dunque potuto/emesso il provvedimento cautelare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha confermato il principio consolidato secondo cui la competenza funzionale, una volta radicata nel giudice per le indagini preliminari del capoluogo di distretto in relazione a notizia di reato contenente l'aggravante mafiosa, non viene meno se, in sede di indagine, l'aggravante viene esclusa; il procedimento continua riferendosi alla originaria contestazione e il giudice distrettuale resta competente anche rispetto ai reati connessi. La decisione del Tribunale del riesame che aveva confermato l'obbligo di dimora è stata ritenuta conforme e motivata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 274, lett. c) cod. proc. pen.
Norma richiamata per le esigenze cautelari che giustificano l'applicazione della misura; la Corte ha ritenuto sussistenti esigenze cautelari utili a legittimare l'obbligo di dimora.
art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen.
Richiamata dalla difesa per censurare la sentenza di merito; la Corte ha ritenuto il motivo generico/aspecifico e dunque infondato.
art. 51, comma 3-bis cod. proc. pen.
Fondamentale per la questione di competenza funzionale; la Corte interpreta che la competenza distrettuale resta ancorata alla tipologia di notizia di reato originaria (es. contestazione con aggravante mafiosa) anche se l'aggravante viene poi esclusa in fase di indagine.
art. 27 cod. proc. pen.
Richiamato in rapporto all'asserita violazione procedurale connessa alla competenza; la Corte ha ritenuto che non sia stata violata la norma nei termini prospettati dalla difesa.
art. 291, comma 2 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alle regole sulla competenza e sulla trasmissione degli atti; la Corte ha ritenuto non operativa la contestazione della difesa nella fattispecie.
art. 416-bis, comma 1 cod. pen.
Riferimento alla circostanza aggravante per "associazione di tipo mafioso"; il GIP aveva escluso la sussistenza di tale aggravante, ma la Corte ha ritenuto che l'esclusione non determini automaticamente la perdita della competenza funzionale distrettuale.
Massime di principio
- Se l'originaria notizia di reato includeva una circostanza che determina la competenza funzionale del giudice distrettuale (es. aggravante mafiosa), tale competenza rimane comunque ancorata al giudice anche se, in fase di indagine, l'aggravante viene esclusa; non è sufficiente l'esclusione successiva per far venir meno la competenza.
- Per ottenere che il giudice distrettuale si dichiari incompetente è necessario dimostrare che la base fattuale originaria non sussisteva in termini tali da non avere mai giustificato la radicazione della competenza; la mera evoluzione dell'imputazione non è di per sé idonea.
- Il Giudice può adottare misure cautelari quando permangono i presupposti di necessità e proporzionalità (art. 274 c.p.p. e correlati); il riesame valuta la congruità della motivazione e la sussistenza delle esigenze cautelari.
- In Cassazione le censure devono essere specifiche e ben provate: ricorsi generici o aspecifici sono destinati all'inammissibilità o al rigetto.
- In situazioni simili, la difesa dovrebbe puntare su elementi probatori concreti che dimostrino l'assenza di una reale notizia di reato originaria che abbia mai fondato la competenza distrettuale, oppure contestare la sussistenza dei presupposti cautelari con argomentazioni e prove puntuali.
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