Sentenza n. 4755/2026 - Napoli, Sezione 9
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord che aveva ordinato l’attribuzione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per cinque anni scolastici e il pagamento delle spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiaria del giudicato e difensore antistatario)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno agito ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli Nord, Sezione lavoro, non impugnata e notificata al Ministero. Il titolo giudiziale aveva condannato il Ministero ad assegnare alla docente la Carta elettronica per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, mediante emissione di buoni elettronici del valore di € 500,00 per ciascun anno, utilizzabili secondo le modalità del DPCM 28 novembre 2016, oltre agli interessi dalla maturazione del diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione. La sentenza presupposta aveva inoltre liquidato le spese di lite in complessivi € 1.618,00 oltre IVA e CPA, con distrazione in favore del difensore antistatario. Il Ministero si è costituito con memoria di stile, senza dimostrare l’avvenuta esecuzione. Il TAR ha rilevato la mancata impugnazione del titolo, attestata dalla certificazione di cancelleria, e l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al giudicato, provvedendo al pagamento e all’attribuzione delle spettanze secondo il dispositivo della sentenza presupposta, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, se anteriore. Per il caso di ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, o un funzionario delegato munito delle necessarie competenze, assegnandogli ulteriori sessanta giorni dalla scadenza del termine concesso al Ministero. Il giudice ha precisato che l’incarico di commissario ad acta costituisce munus obbligatorio e non può essere rifiutato né impedito da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza. Ha inoltre rinviato a un successivo decreto collegiale la liquidazione del compenso del commissario e indicato le modalità di deposito telematico degli atti. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in € 500,00 oltre accessori, contributo unificato se versato e spese generali, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente l’azione di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato; verificati la definitività del titolo e l’inadempimento dell’amministrazione, il giudice ordina l’esecuzione e può nominare un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il giudice ha ritenuto decorso inutilmente il termine previsto dalla disposizione, quale presupposto temporale per procedere esecutivamente nei confronti dell’amministrazione.
DPCM 28 novembre 2016
Disciplina le modalità e le condizioni di utilizzo dei buoni elettronici della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, alle quali deve conformarsi l’esecuzione del giudicato.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Trova applicazione per la determinazione e liquidazione del compenso e delle spese del commissario ad acta.
art. 55 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per la disciplina delle spese relative all’utilizzo del mezzo proprio del commissario ad acta.
art. 56 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per le ulteriori spese sostenute nell’adempimento dell’incarico commissariale.
art. 71 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Stabilisce il termine, previsto a pena di decadenza, per la presentazione della parcella del commissario; il termine decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione e non dal deposito della relazione sull’attività svolta.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la mancata impugnazione del titolo giudiziale, attestata dalla certificazione di cancelleria, e l’inutile decorso del termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione consentono al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione puntuale e integrale del giudicato.
- Quando l’amministrazione non esegue spontaneamente il giudicato entro il termine assegnato, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta, individuandolo anche in un dirigente o funzionario dell’amministrazione competente, con potere sostitutivo da esercitare secondo il contenuto conformativo del titolo.
- L’incarico di commissario ad acta costituisce un munus pubblico obbligatorio e non può essere rifiutato né paralizzato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
- Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può assegnare all’amministrazione un termine per l’adempimento e prevedere contestualmente l’intervento sostitutivo del commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza.
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