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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16566/2025 del 05/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (Corte di appello)

La controversia

La Corte di appello di Bologna aveva confermato la condanna di primo grado per furto e per violazione della disciplina sulle armi. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione tramite difensore articolando quattro motivi: il primo riproponeva doglianze già svolte in appello e ritenute infondate; il secondo contestava il giudizio di comparazione tra circostanze, ma senza specificità estrinseca; il terzo censurava la graduazione della pena chiedendo di fatto una nuova valutazione di merito della congruità del trattamento sanzionatorio; il quarto lamentava la mancata concessione della sospensione condizionale della pena, anch'esso in modo privo di specificità e senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata. La Corte ha ritenuto i motivi inammissibili perché generici, reiterativi o diretti a sollecitare un riesame del merito non consentito in cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la condanna già pronunciata nei gradi di merito e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo i motivi privi di specificità o comunque manifestamente infondati, soprattutto perché diretti contro valutazioni discrezionali del giudice di merito in tema di comparazione delle circostanze, dosimetria della pena e sospensione condizionale.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    richiamato come uno dei reati per cui vi era stata condanna confermata in appello.

  • art. 4 legge n. 110 del 1975

    richiamato come secondo reato oggetto di condanna confermata in appello.

  • art. 132 c.p.

    indicato come parametro di esercizio della discrezionalità giudiziale nella determinazione della pena.

  • art. 133 c.p.

    richiamato come criterio per la graduazione della pena e per la valutazione della concedibilità della sospensione condizionale.

Massime di principio

  • In cassazione non sono ammissibili motivi meramente reiterativi di doglianze già proposte in appello, se il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti è valutazione discrezionale di merito e sfugge al sindacato di legittimità se non è manifestamente illogico o arbitrario e se è sorretto da motivazione sufficiente.
  • La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito; in cassazione non può essere chiesto un nuovo giudizio di congruità della sanzione, salvo che la decisione sia priva di motivazione o frutto di arbitrio.
  • Ai fini della sospensione condizionale della pena, il giudice non ha l'obbligo di esaminare tutti gli elementi dell'art. 133 c.p., potendo indicare solo quelli ritenuti prevalenti in senso ostativo al beneficio.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando mira a ottenere un riesame del merito o contesta valutazioni discrezionali del giudice di merito senza evidenziare vizi di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieFurtoDetenzione di armiImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioArmiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

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