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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16242/2025 del 29/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile di condotte riconducibili a peculato e falso ideologico. Dal testo emerge che i motivi di ricorso contestavano la motivazione della decisione di merito, ma la Corte di cassazione li ha qualificati come assolutamente generici rispetto alla ricostruzione puntuale e dettagliata dei fatti svolta in appello. In particolare, la difesa sosteneva l'infondatezza della motivazione sulla rilevanza del contributo del ricorrente; la Cassazione ha però rilevato che il giudice di merito aveva congruamente motivato sia sulla falsa attestazione relativa al contenuto dei pacchi da consegnare ai detenuti, sia sulle condotte di peculato, valorizzando un contributo morale e materiale dell'imputato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i motivi del tutto generici e manifestamente infondati rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, che aveva adeguatamente spiegato la responsabilità del ricorrente per il contributo dato sia alla falsa attestazione sul contenuto dei pacchi destinati ai detenuti sia alle condotte di peculato. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si risolve in censure generiche e non confrontate con la puntuale motivazione della sentenza impugnata.
  • La critica alla motivazione della decisione di merito deve essere specifica e misurarsi con gli effettivi passaggi argomentativi posti a base dell'affermazione di responsabilità; altrimenti la doglianza è destinata a essere dichiarata inammissibile.
  • Quando il giudice di merito ha motivato in modo congruo sulla partecipazione morale e materiale dell'imputato alle condotte contestate, non è sufficiente una mera contestazione apodittica per ottenere l'annullamento in cassazione.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende prevista dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MateriePeculatoFalsità in atto pubblicoImpugnazioni
RamiReati contro la PAReati contro la fede pubblicaProcesso penale
SottomaterieFalsità ideologica
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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