Ordinanza n. 250/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: informazione antimafia interdittiva, con contestuale diniego di iscrizione nella White List, nonché i relativi preavvisi di diniego
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l’informazione antimafia interdittiva notificata il 9 marzo 2026 e il contestuale diniego di iscrizione nella White List, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Dal testo dell’ordinanza non risultano specificamente enunciati i singoli motivi di ricorso, ma il giudice ha esaminato sommariamente il quadro informativo posto a fondamento degli atti prefettizi. Tale quadro comprendeva la presenza di dipendenti con precedenti penali per gravi fatti di criminalità organizzata; dipendenti con frequentazioni controindicate con soggetti vicini alle consorterie mafiose locali; cointeressenze economiche con tali soggetti; il coinvolgimento degli amministratori in un recente procedimento penale per gravi delitti contro la pubblica amministrazione, concernente un sistema volto a influenzare lo svolgimento di commesse pubbliche mediante corresponsioni di denaro a pubblici funzionari; nonché la riconducibilità della governance societaria a soggetti indagati nel medesimo procedimento, mediante l’interposizione di persone formalmente incensurate.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare. A un primo sommario esame, ha ritenuto che il ricorso non presentasse elementi di fondatezza, poiché il complesso dei dati raccolti ed elaborati dalla Prefettura evidenziava un’inequivoca compromissione dell’impresa. La valutazione prefettizia è stata ritenuta espressione di un quadro d’insieme autonomo e distinto rispetto all’accertamento penale, secondo la logica propria della prevenzione antimafia, e idoneo, secondo il criterio del più probabile che non, a evidenziare una forte esposizione dell’impresa al pericolo di condizionamento mafioso. Il giudice ha inoltre ritenuto recessivo l’interesse privato rispetto alla tutela dell’ordine pubblico economico e del circuito legale delle attività commerciali. È stata esclusa, allo stato, anche l’applicazione della prevenzione collaborativa, in ragione del peso specifico e della rilevanza contestuale degli indizi, valutati nel relativo contesto geo-economico-criminale. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
artt. 84 e 91 d.lgs. 159/2011
Informazione antimafia interdittiva ai sensi degli artt. 84 e 91 D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.
Le disposizioni costituiscono la base normativa dell’informazione antimafia interdittiva, fondata su una valutazione preventiva del pericolo di infiltrazione o condizionamento mafioso, distinta dall’accertamento penale.
art. 55 c.p.a.
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.
Disciplina la domanda cautelare nel processo amministrativo; nel caso concreto ha condotto al rigetto della sospensione dell’efficacia degli atti impugnati.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Ha giustificato l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della società ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
È richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali e dell’oscuramento disposto nell’ordinanza.
Massime di principio
- In sede cautelare, l’informazione antimafia interdittiva può ritenersi sorretta da adeguato fumus quando la Prefettura abbia ricostruito un quadro complessivo convergente composto, tra l’altro, da precedenti o coinvolgimenti penali di dipendenti e amministratori, frequentazioni controindicate, cointeressenze economiche e indici di interposizione nella governance societaria.
- La valutazione prefettizia antimafia è autonoma e distinta rispetto all’accertamento penale: non richiede la prova della responsabilità penale né l’esito definitivo del procedimento penale, ma può fondarsi, secondo la logica preventiva del più probabile che non, su un insieme di elementi sintomatici valutati nel loro contesto.
- Nel bilanciamento cautelare, l’interesse dell’impresa alla prosecuzione dell’attività economica è recessivo rispetto all’esigenza di tutela dell’ordine pubblico economico e del circuito legale delle attività commerciali quando il quadro indiziario evidenzi una forte esposizione al rischio di condizionamento mafioso.
- La prevenzione collaborativa può essere esclusa quando, in ragione del peso specifico e della rilevanza complessiva degli indizi, la misura risulti inidonea rispetto al livello di esposizione dell’impresa al pericolo di infiltrazione mafiosa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 28 apr 2026Ordinanza n. 929/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 28 apr 2026Ordinanza n. 958/2026 - Torino, Sezione 2
- Ordinanza · 28 apr 2026Ordinanza n. 964/2026 - Torino, Sezione 2
- Ordinanza · 28 apr 2026Ordinanza n. 967/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 28 apr 2026Ordinanza n. 785/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 28 apr 2026Ordinanza n. 2499/2026 - Roma, Sezione 4B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →