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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-901/24

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 16 aprile 2026. — mBank S.A. contro TK e a. — Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Articolo 7, paragrafo 1 – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Effetti della constatazione del carattere abusivo di una clausola – Nullità del contratto – Azioni di restituzione – Termine di prescrizione dell’azione del professionista – Interruzione del termine di prescrizione – Riconoscimento da parte di un consumatore di un debito nei confronti di un istituto di credito – Principio di effettività – Principio della certezza del diritto – Principio di proporzionalità – Diritto di accesso a un giudice – Arricchimento senza causa. — Causa C-901/24

Giurisprudenza europea62024CJ0901

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha esaminato un rinvio del giudice polacco in una controversia tra una banca e tre consumatori dopo la dichiarazione di nullità di un mutuo indicizzato al franco svizzero per clausole abusive. Il problema era se la dichiarazione del consumatore, resa nel giudizio di nullità e contenente la consapevolezza dell’obbligo di restituzione, interrompesse la prescrizione del credito restitutorio della banca. La Corte ha risposto di sì, ritenendo compatibile con il diritto dell’Unione l’interpretazione nazionale che attribuisce a tale dichiarazione effetto interruttivo della prescrizione e che può impedire di considerare prescritta l’azione del professionista.

Prescrizione del credito restitutorio del professionista dopo nullità di un mutuo per clausole abusive e rilevanza della dichiarazione del consumatore di consapevolezza dell’obbligo di restituzione.

La questione giuridica

Se l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 e i principi di effettività, proporzionalità, certezza del diritto e diritto di accesso a un giudice ostino a una prassi giurisprudenziale nazionale secondo cui: 1) il termine di prescrizione dell’azione del professionista per la restituzione delle prestazioni indebite derivanti da un contratto nullo per clausole abusive è interrotto dalla dichiarazione del consumatore, resa nel procedimento di invalidazione, di sapere di dover restituire quanto ricevuto; 2) tale dichiarazione possa giustificare la disapplicazione della prescrizione ai sensi della normativa nazionale.

Principio di diritto

L’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, letto alla luce del principio di effettività e dei principi di proporzionalità, certezza del diritto e accesso a un giudice, non osta a una regola nazionale interpretata nel senso che il termine di prescrizione del credito restitutorio del professionista si interrompe quando il consumatore, nel giudizio volto a ottenere la nullità del contratto per clausole abusive, dichiara di essere consapevole che, per effetto di tale nullità, dovrà restituire la prestazione ricevuta; tale dichiarazione può quindi rilevare anche ai fini dell’esclusione della prescrizione, senza che ciò comprometta la tutela del consumatore.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 93/13/CEE
  • Articolo 6, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
  • Articolo 7, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
  • Articolo 58, paragrafo 1, codice civile polacco
  • Articolo 117, paragrafi 1 e 21, codice civile polacco
  • Articolo 1171, paragrafi 1 e 2, codice civile polacco
  • Articolo 118, codice civile polacco
  • Articolo 120, paragrafo 1, codice civile polacco
  • Articolo 123, paragrafo 1, punti 1 e 2, codice civile polacco
  • Articolo 124, paragrafo 1, codice civile polacco
  • Articolo 3851, paragrafo 1, codice civile polacco
  • Articolo 405, codice civile polacco
  • Articolo 410, paragrafi 1 e 2, codice civile polacco

Prescrizione del credito restitutorio del professionista dopo la nullità di un mutuo per clausole abusive

La sentenza concerne un rinvio pregiudiziale del Sąd Okręgowy w Warszawie in una controversia tra mBank S.A. e tre consumatori, relativa al recupero delle somme erogate in esecuzione di un contratto di mutuo ipotecario dichiarato nullo per la presenza di clausole abusive. La Corte è chiamata a stabilire se il diritto dell’Unione osti a una interpretazione del diritto nazionale secondo cui una dichiarazione del consumatore, resa nel precedente giudizio di invalidazione, interrompe la prescrizione del credito del professionista e può incidere sulla possibilità di opporre la prescrizione.

Fatti e procedimento principale

Nel 2007 la banca aveva concesso un mutuo indicizzato al franco svizzero; il contratto è stato poi impugnato dai consumatori e dichiarato nullo dal giudice polacco nel 2019 per clausole abusive, senza le quali il contratto non poteva sussistere. Successivamente, nel 2022, la banca ha agito per ottenere la restituzione del capitale erogato e gli interessi di mora. Nel corso del procedimento di invalidazione, TK aveva dichiarato di comprendere che la nullità del contratto comportava l’obbligo di restituire alla banca l’importo ricevuto e di accettare tale conseguenza.

Quadro normativo rilevante

Sul versante dell’Unione, la Corte richiama l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, che sancisce l’inefficacia delle clausole abusive nei confronti del consumatore, e l’articolo 7, paragrafo 1, che impone agli Stati membri di predisporre mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive. Vengono inoltre evocati i principi di effettività, proporzionalità, certezza del diritto e il diritto di accesso a un giudice.

Sul piano nazionale, sono rilevanti le disposizioni del codice civile polacco in materia di nullità degli atti giuridici, prescrizione, decorrenza del termine, interruzione della prescrizione per riconoscimento del debito, e disciplina dell’arricchimento senza causa e della prestazione indebita.

Questione sottoposta alla Corte

Il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se sia compatibile con la direttiva 93/13 e con i principi generali del diritto dell’Unione una regola giurisprudenziale nazionale che:

  • consideri interrotto il termine di prescrizione del credito del professionista quando il consumatore, nel giudizio di nullità, riconosce di dover restituire la prestazione ricevuta;
  • permetta, sulla base di tale dichiarazione, di non tener conto della scadenza della prescrizione del credito della banca.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda anzitutto che la clausola abusiva deve essere considerata come se non fosse mai esistita e che l’accertamento della sua abusività deve ripristinare la situazione di diritto e di fatto in cui il consumatore si sarebbe trovato in assenza di quella clausola. In tale logica, la restituzione delle prestazioni indebitamente percepite dal professionista è una conseguenza naturale dell’invalidazione del contratto, e il principio di proporzionalità esige che la restituzione sia reciproca.

La Corte osserva poi che l’interruzione della prescrizione del credito della banca per effetto del riconoscimento del debito da parte del consumatore non pregiudica, di per sé, il diritto del consumatore di ottenere la restituzione di quanto indebitamente versato al professionista. La banca, inoltre, non può chiedere più del rimborso del capitale e degli interessi di mora al tasso legale dalla domanda di pagamento.

Quanto al consenso del consumatore, la Corte richiama la giurisprudenza secondo cui il giudice nazionale, prima di disapplicare una clausola abusiva, deve informare il consumatore delle conseguenze giuridiche dell’invalidazione, così da consentirgli una scelta libera e informata. In questa prospettiva, la Corte considera sufficiente che il consumatore sia stato informato dell’obbligo di restituire il capitale e gli interessi, senza che il giudice debba illustrargli nel dettaglio tutte le regole relative alla prescrizione del credito del professionista. Perciò, il fatto che la dichiarazione fosse finalizzata a ottenere la nullità e non a interrompere la prescrizione è irrilevante.

La Corte aggiunge che il principio di certezza del diritto non osta a una disciplina che attribuisca effetto interruttivo al riconoscimento del debito, poiché tale effetto rende prevedibili i rapporti giuridici e il professionista può ragionevolmente attendersi il pagamento spontaneo. Analogamente, una simile regola non lede il diritto di accesso a un giudice, perché consente al professionista di regolare la propria azione giudiziaria tenendo conto della nuova decorrenza della prescrizione.

Decisione

La Corte conclude che l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, interpretato alla luce del principio di effettività e dei principi di proporzionalità, certezza del diritto e accesso a un giudice, non osta a un’interpretazione giurisprudenziale nazionale secondo cui il termine di prescrizione del credito del professionista è interrotto dalla dichiarazione del consumatore resa nel procedimento di nullità del contratto abusivo, con cui egli riconosce di dover restituire la prestazione ricevuta.

Portata pratica

Per gli operatori italiani, la pronuncia evidenzia che, nel contenzioso sui contratti di mutuo o più in generale sui contratti consumeristici invalidati per clausole abusive, le dichiarazioni del consumatore rese in giudizio possono avere effetti rilevanti anche sul piano della prescrizione del credito restitutorio del professionista. La Corte privilegia una lettura che bilancia tutela del consumatore, reciproca restituzione delle prestazioni e certezza dei rapporti giuridici.

Come è indicizzato

Materietutela dei consumatoriclausole abusivecontratti di mutuo ipotecarioprescrizionediritto processuale civile

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