Cassazione Civile, Ordinanza n. 12958/2023 del 11/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Una società aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per canoni di locazione garantiti da fideiussione. La persona fisica ingiunta proponeva opposizione tardiva sostenendo di avere conosciuto il decreto solo dopo un pignoramento presso terzi e deducendo la nullità della notifica del monitorio, perché eseguita in luogo errato e non nel luogo della sua effettiva residenza. In appello, e poi in cassazione, insisteva sul fatto che la società creditrice conoscesse la sua dimora effettiva grazie a precedenti contatti tra le parti, a un verbale della Guardia di Finanza nel quale era indicato un diverso indirizzo e alla sua reperibilità tramite indirizzo PEC e presso un esercizio commerciale dove lavorava o gestiva attività. Con il primo motivo di ricorso denunciava violazione dell'art. 143 c.p.c. per la notifica come irreperibile; con il secondo motivo denunciava violazione delle norme sulla notificazione e sull'elezione di domicilio digitale, sostenendo che la comunicazione del suo indirizzo PEC avrebbe consentito la notifica presso quel recapito, oltre a omesso esame di fatti decisivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché formulato in violazione dell'art. 366, n. 6, c.p.c., poiché fondato su documenti e circostanze non specificamente localizzati e non adeguatamente prospettati nei gradi di merito; inoltre ha osservato che non era stata censurata in modo sufficiente la motivazione della sentenza impugnata sulla mancata prova della conoscenza, da parte della società, dell'effettiva residenza del destinatario. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, rilevando che la mera comunicazione di un indirizzo PEC con richiesta di ricevere "qualsivoglia tipologia di comunicazione" non equivale, senza ulteriori specificazioni, a un'elezione di domicilio digitale ex art. 141 c.p.c. in relazione a quello specifico affare; ha inoltre ritenuto generica la doglianza sulla reperibilità presso l'esercizio commerciale. Nessuna statuizione sulle spese, perché la resistente non ha svolto difese. È stato disposto l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 143 c.p.c.
La notificazione agli irreperibili richiede la non conoscibilità, con l'ordinaria diligenza, di residenza, domicilio e dimora del destinatario; la mera allegazione di precedenti recapiti non attuali non basta a escluderne l'applicazione.
art. 650 c.p.c.
È richiamato quale base dell'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo, proposta assumendo di avere conosciuto il provvedimento solo successivamente.
art. 366, n. 6, c.p.c.
Il ricorso è inammissibile quando non indica specificamente dove i documenti e i fatti richiamati siano stati prodotti e dedotti nei precedenti gradi di giudizio.
art. 141 c.p.c.
La notifica presso domiciliatario presuppone un'elezione di domicilio riferita a specifici affari; la comunicazione di un recapito PEC non equivale automaticamente a tale elezione.
art. 47 c.c.
Il domicilio eletto costituisce deroga al domicilio legale circoscritta a determinati e specifici affari; non può essere esteso oltre l'ambito per cui è stato eletto.
art. 3-bis, comma 1, L. n. 53 del 1994
È richiamato dalla parte ricorrente a sostegno della tesi della notificabilità presso un indirizzo PEC, ma la Corte non ne accoglie l'interpretazione estensiva.
art. 3-bis, comma 4-quinquies, d.lgs. n. 82 del 2005
È invocato per sostenere la possibilità di eleggere domicilio digitale; la Corte esclude che la sola indicazione del PEC, senza specificazione del suo impiego per quello specifico affare, integri elezione di domicilio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Per contestare la validità della notificazione eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c. occorre allegare e dimostrare, con puntuale localizzazione processuale, elementi idonei a provare che il notificante conosceva o avrebbe potuto conoscere con ordinaria diligenza l'effettiva residenza, dimora o domicilio del destinatario.
- La mera conoscenza di un indirizzo precedente o non attuale non basta, da sola, a escludere la notificazione agli irreperibili se non è dimostrata la conoscibilità attuale del recapito corretto.
- Ai fini dell'elezione di domicilio ex art. 141 c.p.c. in collegamento con l'art. 47 c.c., la semplice indicazione di un indirizzo PEC come recapito per "qualsivoglia comunicazione" non equivale automaticamente a un domicilio eletto per lo specifico affare oggetto della notifica.
- L'elezione di domicilio, anche digitale, ha carattere derogatorio e circoscritto: per legittimare la notifica presso il domiciliatario occorre che l'atto rientri nell'ambito degli affari per i quali il domicilio è stato effettivamente eletto.
- Nel ricorso per cassazione, la deduzione di violazione di legge o di omesso esame di fatti decisivi deve essere supportata da una censura specifica, autosufficiente e non meramente assertiva o oppositiva rispetto alla motivazione della sentenza impugnata.
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