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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 8850/2020 del 13/05/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione)

La controversia

Il richiedente, cittadino pakistano originario del Punjab, aveva riferito di essere stato minacciato da esponenti di un gruppo dedito allo spaccio dopo avere pubblicato articoli di giornale contro l’impunità del gruppo; non avendo interrotto le pubblicazioni, sarebbe stato aggredito con colpi d’arma da fuoco, rimanendo illeso. Aveva denunciato il fatto alla polizia, si era trasferito in un’altra città e aveva poi lasciato il Pakistan su richiesta dei familiari. La Commissione territoriale aveva respinto le domande di status di rifugiato, protezione sussidiaria e protezione umanitaria. Il Tribunale di Lecce, con ordinanza del 27 febbraio 2018, aveva respinto l’impugnazione; la Corte d’appello di Lecce, con sentenza n. 190/2019 depositata il 22 febbraio 2019, aveva rigettato l’appello, compensando le spese. Con un unico motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c. e limitato alla protezione umanitaria, il ricorrente ha denunciato l’omesso esame di documenti allegati alla memoria conclusionale, che avrebbero dimostrato, diversamente da quanto ritenuto in appello, lo svolgimento di un lavoro subordinato a tempo indeterminato nella fabbricazione di suole di gomma e altre parti di calzature. Ha sostenuto che tali documenti comprovavano il suo percorso di integrazione socio-economica in Italia.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha richiamato il regime intertemporale della protezione umanitaria e il criterio della valutazione comparativa tra la situazione personale del richiedente nel Paese d’origine e il grado d’integrazione raggiunto in Italia. Ha ritenuto che la censura riguardasse soltanto la documentazione sull’integrazione lavorativa, mentre la sentenza d’appello aveva autonomamente escluso una vulnerabilità individualizzata riferibile alle condizioni del Paese d’origine. L’eventuale omesso esame dei documenti lavorativi non era quindi decisivo, poiché la decisione si reggeva anche sull’assenza dell’altro presupposto necessario; ciò escludeva altresì l’interesse alla censura. Nessuna statuizione sulle spese, non essendosi costituita l’Amministrazione. La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento, ove dovuto, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Il ricorrente concentra la sua attenzione esclusivamente sull’asserita dimenticanza delle produzioni volte a suffragare il suo inserimento socio-lavorativo in Italia, ma trascura completamente l’altro profilo del giudizio comparativo richiesto dall’orientamento giurisprudenziale invocato, ossia la sussistenza di una situazione di vulnerabilità soggettivamente individualizzante con riferimento alle condizioni del Paese di origine, specificamente esclusa nel primo paragrafo di pagina 4 della sentenza impugnata.

    La censura di omesso esame non è ammissibile come censura decisiva quando investe soltanto uno degli elementi del giudizio comparativo e la decisione si fonda autonomamente sull’esclusione dell’altro elemento necessario.

  • art. 5, comma 6, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    Il riconoscimento della protezione umanitaria al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato d’integrazione sociale in Italia, non può pertanto escludere l’esame specifico ed attuale della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine. Tale riconoscimento deve infatti essere fondato su una valutazione comparativa effettiva tra i due piani, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile, costitutivo dello statuto della dignità personale, in comparazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese di accoglienza (Sez. 1, 23/02/2018, n. 4455).

    La protezione umanitaria richiede una comparazione effettiva e attuale tra la situazione personale del richiedente nel Paese d’origine e l’integrazione in Italia, per accertare se il rimpatrio determini una compromissione dei diritti umani al di sotto del nucleo essenziale della dignità personale. L’integrazione in Italia, da sola, non basta.

  • D.L. n. 113 del 2018, convertito con L. n. 132 del 2018

    ne consegue che la normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, convertito con L. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina contemplata dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e dalle altre disposizioni consequenziali, non trova applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell’entrata in vigore (5/10/2018) della nuova legge; tali domande saranno, pertanto, scrutinate sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione, ma, in tale ipotesi, l’accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base delle norme esistenti prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018, comporterà il rilascio del permesso di soggiorno per casi speciali previsto dall’art. 1, comma 9, del suddetto D.L..

    Per le domande di protezione umanitaria presentate prima del 5 ottobre 2018 si applica la disciplina vigente al momento della presentazione; se ne ricorrono i presupposti, il titolo rilasciabile è quello per casi speciali previsto dalla nuova disciplina.

  • art. 1, comma 9, D.L. n. 113 del 2018

    tali domande saranno, pertanto, scrutinate sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione, ma, in tale ipotesi, l’accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base delle norme esistenti prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018, comporterà il rilascio del permesso di soggiorno per casi speciali previsto dall’art. 1, comma 9, del suddetto D.L..

    Quando una domanda anteriore all’entrata in vigore della nuova disciplina è accolta applicando la disciplina previgente, il permesso conseguente è quello per casi speciali previsto dalla norma.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

    Dichiarata l’inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

    Il contributo aggiuntivo, quando dovuto, è commisurato all’importo previsto per il ricorso secondo il comma 1-bis.

Massime di principio

  • La protezione umanitaria, secondo la disciplina applicabile alle domande anteriori al 5 ottobre 2018, richiede una valutazione comparativa effettiva e attuale tra la situazione personale del richiedente nel Paese d’origine e il percorso d’integrazione in Italia, al fine di verificare se il rimpatrio comporti una compromissione dei diritti umani al di sotto del nucleo essenziale della dignità personale.
  • Il livello d’integrazione sociale o lavorativa nel Paese di accoglienza, così come la generale compromissione dei diritti umani nel Paese d’origine, non è sufficiente se considerato isolatamente: il contesto del Paese d’origine deve essere correlato alla vicenda personale del richiedente e a una vulnerabilità individualizzata.
  • La censura di omesso esame di documenti sull’integrazione non riguarda un fatto decisivo quando la decisione impugnata si fonda autonomamente anche sull’esclusione della vulnerabilità individualizzata nel Paese d’origine; in tale ipotesi viene meno anche l’interesse alla censura.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDanno non patrimoniale

Testo integrale

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