Sentenza n. 235/2026 - Palermo, Sezione 3
per l’annullamento previa sospensione cautelare dell’efficacia, della determinazione dirigenziale n-OMISSIS- del 20 ottobre 2025 dell’Area SUAP del Comune di Palermo, notificata il 28 ottobre 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione dirigenziale che ha dichiarato la decadenza dalle SCIA per attività di ristorante con somministrazione e per esercizio di vicinato nel settore non alimentare
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la determinazione con cui il SUAP del Comune di Palermo ha dichiarato la decadenza dalle SCIA, ritenendo perduti i requisiti morali previsti dagli artt. 64, comma 6, e 71 del d.lgs. 59/2010 in ragione di una condanna per ricettazione e uso di atto falso e di una successiva condanna irrevocabile per lesioni personali aggravate. Ha dedotto, in primo luogo, la nullità dell’atto per essere stato notificato personalmente al rappresentante legale presso la residenza privata, anziché alla società secondo l’art. 145 c.p.c.; in secondo luogo, la violazione della partecipazione procedimentale, poiché il Comune avrebbe fondato la decisione su una precedente comunicazione non trasmessa all’interessato; infine, l’omessa considerazione del positivo affidamento in prova ai servizi sociali.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., ritenendo integrati il contraddittorio, la completezza dell’istruttoria documentale e l’avviso alle parti. Il ricorso è stato respinto. Quanto alla notificazione, il giudice ha affermato che la notifica del provvedimento amministrativo non costituisce requisito di esistenza dell’atto, ma condizione integrativa della sua efficacia: l’eventuale irregolarità incide soltanto sulla decorrenza del termine d’impugnazione e risulta sanata dall’esercizio tempestivo del diritto di difesa, che dimostra la piena conoscenza dell’atto. Anche ove la censura fosse stata riferita alla comunicazione di avvio del procedimento, essa sarebbe stata infondata, perché il ricorrente aveva comunque partecipato al procedimento mediante memoria e, inoltre, il potere esercitato era vincolato, con applicazione dell’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990. Nel merito, gli artt. 64 e 71 del d.lgs. 59/2010 collegano direttamente la decadenza alla perdita dei requisiti morali e, alla luce delle condanne riportate, non lasciavano all’amministrazione alcun margine di discrezionalità. Il richiamo alla nota dirigenziale non ha inciso sulla sufficienza della motivazione, poiché l’atto indicava i parametri normativi applicati e le condanne penali. Neppure l’esito positivo dell’affidamento in prova ai servizi sociali doveva essere valutato, poiché la decadenza discendeva direttamente dalle condanne. Nulla è stato disposto sulle spese per la mancata costituzione del Comune.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione immediata del giudizio nel merito in esito alla camera di consiglio cautelare, previa audizione delle parti, quando il contraddittorio è integro, la causa è sufficientemente istruita e non sussistono ulteriori esigenze processuali.
art. 145 c.p.c.
Invocato dal ricorrente in relazione alle modalità di notificazione alla società, ma ritenuto non decisivo dal giudice perché l’irregolarità della notifica del provvedimento amministrativo non incide sulla validità dell’atto.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
Applicabile anche all’eventuale irregolarità della comunicazione di avvio, poiché il potere esercitato era vincolato e il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso; inoltre il ricorrente aveva concretamente partecipato al procedimento.
art. 64 d.lgs. 59/2010
L’autorizzazione e il titolo abilitativo decadono nei seguenti casi: a) qualora il titolare dell’attività non risulti più in possesso dei requisiti di cui all’articolo 71, commi 1 e 2.
La perdita dei requisiti morali previsti dall’art. 71 determina la decadenza del titolo abilitativo o della SCIA, senza margini di apprezzamento discrezionale per l’amministrazione.
art. 71, commi 1 e 2, d.lgs. 59/2010
Non possono esercitare l’attività commerciale di vendita e di somministrazione ... coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per ... ricettazione ... [e] delitti contro la persona commessi con violenza.
Le condanne irrevocabili per i reati indicati dalla disposizione integrano la perdita dei requisiti morali per l’esercizio delle attività commerciali e di somministrazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità della parte interessata.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- La notificazione di un provvedimento amministrativo non è requisito di giuridica esistenza dell’atto, ma condizione integrativa della sua efficacia; l’eventuale irregolarità della notifica incide sulla decorrenza del termine d’impugnazione e può essere sanata dall’esercizio tempestivo del diritto di difesa, che dimostri la piena conoscenza dell’atto.
- Quando l’amministrazione esercita un potere vincolato e il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso, l’eventuale violazione delle garanzie partecipative non determina l’annullabilità dell’atto ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990; la partecipazione può inoltre risultare concretamente assicurata dalla presentazione di memorie nel procedimento.
- La decadenza dai titoli abilitativi per attività commerciali e di somministrazione consegue direttamente alla perdita dei requisiti morali previsti dall’art. 71 d.lgs. 59/2010, secondo il rinvio operato dall’art. 64 dello stesso decreto, senza che l’amministrazione disponga di un margine di valutazione discrezionale.
- In presenza delle condanne irrevocabili rilevanti ai sensi dell’art. 71 d.lgs. 59/2010, l’esito positivo dell’affidamento in prova ai servizi sociali non impone all’amministrazione di rivalutare la permanenza dei requisiti morali, poiché la decadenza è collegata direttamente alle condanne previste dalla legge.
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