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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23112/2022 del 14/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza per due motivi principali: 1) censura la qualificazione della detenzione di stupefacente come finalizzata alla cessione (art. 73 d.P.R. 309/1990), sostenendo che la Corte territoriale ha fondato la decisione su elementi insufficienti e meramente presuntivi (in particolare il sequestro di denaro) trascurando gli altri parametri indicati dalla giurisprudenza (quantitativo, modalità di presentazione, assenza di bilancini, assenza di riscontri nei telefoni, contesto spazio-temporale); 2) contesta la mancata concessione della sospensione condizionale della pena richiesta in appello, lamentando inosservanza di norme sul riconoscimento del beneficio e carenza di motivazione.

La decisione

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto che la censura fosse in realtà un contrasto con la valutazione di merito e che il ricorrente non abbia confutato in modo specifico la ricostruzione dei fatti: i giudici avevano motivatamente evidenziato comportamenti quali lo scarto di involucri, telefoni che squillavano e rilevanti somme di denaro (2.280,00 e 420,00 euro), elementi idonei a fondare la finalità di cessione considerata nel loro complesso. Sul secondo motivo la Corte ha rilevato che, pur non essendovi una risposta espressa alla richiesta di sospensione condizionale, la sentenza di merito (e la valutazione complessiva) escludeva la prognosi favorevole per la concessione del beneficio in ragione di reati ripetuti, di precedente arresto per analogo reato e di pericolosità sociale; la Corte ha quindi ritenuto la negativa implicita adeguatamente motivata alla luce della giurisprudenza sulla motivazione implicita. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato infondato e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (commi 1 e 5)

    La finalità di detenzione "a fine di cessione" può essere desunta dalla valutazione complessiva degli indici di spaccio (quantitativi, modalità di confezionamento, comportamento dell'imputato, denaro contante, attività telefonica); la Corte ha ritenuto che, nel caso concreto, la totalità degli elementi fosse indicativa della finalità di cessione.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Riferito in relazione agli oneri difensivi e alla disamina delle deduzioni: la Corte ha ritenuto che le deduzioni generiche e non specificamente confrontate con la ricostruzione di merito non compromettono la decisione.

  • art. 546 cod. proc. pen.

    Richiama l'obbligo di motivazione concisa; la Corte ha confermato che è sufficiente una motivazione globale che renda incompatibili le deduzioni difensive non espressamente confutate (motivazione implicita).

  • art. 132, 133 e 163 cod. pen.

    Richiamati in relazione alla sospensione condizionale della pena e ai presupposti soggettivi/oggettivi: la Corte ha ritenuto che precedenti arresti, recidiva o comportamento abituale di spaccio e la pericolosità sociale siano incompatibili con la concessione del beneficio.

Massime di principio

  • La finalità di detenzione a fini di spaccio va valutata globalmente: nessun singolo indice è decisivo se preso isolatamente, ma la somma degli indici (quantità, confezionamento, comportamento al momento del controllo, somme di denaro, attività telefonica, modalità di disfarsi della sostanza) può legittimare la conclusione della destinazione alla cessione.
  • La Corte di legittimità non annulla automaticamente una decisione per mancata risposta espressa a una specifica istanza (es. sospensione condizionale): è ammessa la motivazione implicita quando la decisione complessiva rende manifesta la negativa alle richieste che risultano logicamente incompatibili con la ricostruzione dei fatti.
  • Le censure che, di fatto, replicano alternative valutazioni di fatto già esaminate dal giudice di merito senza contestazioni puntuali sono in genere inammissibili o destinate al rigetto in Cassazione: è necessario confrontarsi specificamente con la motivazione di merito.
  • L'assenza di strumenti tipici dello spaccio (es. bilancini) non esclude automaticamente la sussistenza della finalità di cessione se altri elementi concordanti (comportamento, denaro, modalità di confezionamento, telefonate) lasciano ritenere l'attività di spaccio.
  • Per la concessione della sospensione condizionale della pena occorre valutare la prognosi favorevole di non recidiva; precedenti per reati analoghi e comportamenti reiterati, anche durante misure restrittive, costituiscono elementi forti di esclusione del beneficio.

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