Sentenza del 24/02/2020 n. 4847 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Domanda di rimborso di Euro 1.790.653,00 (pari al 90% delle ritenute operate negli anni 1990-1992) fondata sull'ordinanza n. 2057/21.12.1990 del Ministro per il coordinamento della protezione civile a seguito dei sismi del 13 e 16 dicembre 1990; la Commissione Tributaria Regionale aveva rigettato il ricorso per mancata legittimazione soggettiva del sostituto d'imposta e per inammissibilità dell'istanza essendo il rapporto tributario già definito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e ha rinviato la causa alla stessa Commissione, in diversa composizione, per un nuovo esame conforme ai principi indicati. La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di tardività grazie allo ius superveniens della L. 23/12/2014, n. 190, art.1, c.665, ha affermato la legittimazione del sostituto d'imposta a chiedere il rimborso (DPR n.602/1973, art.38, comma 2) e ha disposto che, in base alla decisione della Commissione UE C(2015)5549, il giudice di merito verifichi se l'agevolazione costituisca aiuto di Stato incompatibile ovvero rientri in eccezioni (de minimis o compensazione danni), riservando al ricorrente l'onere di fornire la documentazione probatoria; la Corte ha disposto altresì la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38
Riconosce la legittimazione diretta del sostituto d'imposta a domandare la restituzione di ritenute indebitamente versate; la Corte conferma che il sostituto agisce in proprio e può proporre la domanda di rimborso.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 18 e 19, lett. f)
Richiamato nelle censure relative alla competenza e alla materia processuale tributaria; implicito riferimento alle norme procedurali di impugnazione in materia tributaria.
L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, comma 17
Norma nazionale richiamata come fonte dell'agevolazione oggetto di contestazione; la Corte osserva che l'applicazione della decisione UE può richiedere la disapplicazione di disposizioni nazionali incompatibili con il diritto dell'UE.
L. 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 665
Ha operato uno ius superveniens sui termini per la richiesta di rimborso: il termine biennale va calcolato a decorrere dal 1° marzo 2008 (entrata in vigore della L. 28/2/2008, n.31), rendendo tempestiva l'istanza presentata il 22/02/2008.
Decisione Commissione Europea 14/08/2015, C(2015) 5549 final
Ha dichiarato incompatibili con il mercato interno i regimi nazionali che hanno ridotto tributi e contributi alle imprese nelle aree colpite da calamità degli anni 1990, salvo che il beneficio individuale rientri in eccezioni (de minimis, regolamenti di esenzione o aiuti a compensare danni). Impone al giudice nazionale di verificare, caso per caso, l'applicabilità delle eccezioni e richiede valutazioni fattuali sulla sussistenza del nesso tra danno e aiuto e sull'assenza di sovra-compensazione; qualora l'agevolazione rientri nel de minimis il giudice deve considerare l'ammontare totale degli aiuti su un periodo di tre anni.
TFUE art. 108, par. 3 e art. 107
Richiamati come base del controllo UE sugli aiuti di Stato e del principio di incompatibilità degli aiuti non notificati o non autorizzati; la decisione UE applica queste disposizioni per dichiarare incompatibili i regimi nazionali in esame.
Regolamento (UE) n. 1407/2013 e Regolamento (UE) n. 717/2014 (de minimis)
Forniscono il quadro normativo per l'eccezione de minimis; il giudice deve verificare che, se il beneficio individuale pretende di rientrare in de minimis, l'ammontare totale soddisfi le condizioni dei regolamenti.
D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 6, commi 4-bis e 4-ter
Norma nazionale operativa rispetto alla quale il contribuente richiede il rimborso dell'eccedenza versata; collegata alla valutazione sulla natura di aiuto e alla possibile incompatibilità secondo la decisione della Commissione UE.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 64, comma 3
Citato per evidenziare che il sostituto d'imposta può intervenire nel procedimento di accertamento: elemento a supporto del riconoscimento della sua legittimazione autonoma.
Massime di principio
- Il sostituto d'imposta è legittimato a chiedere, in proprio, la restituzione di ritenute indebitamente versate ai sensi del DPR n.602/1973, art.38; la circostanza che l'onere economico ricada poi sui sostituiti non priva il sostituto della legittimazione processuale.
- Quando una decisione della Commissione UE dichiara un regime nazionale di aiuti incompatibile con il mercato interno, il giudice nazionale deve verificare caso per caso se il beneficio individuale rientra in eccezioni ammesse (de minimis, regimi approvati, o aiuti a compensare danni da calamità): in assenza di tali condizioni, l'agevolazione va considerata incompatibile.
- L'onere della prova circa la sussistenza delle condizioni che giustificano l'eccezione (es. rientro nel de minimis, nesso diretto con danni subiti e assenza di sovra-compensazione) è a carico del richiedente il beneficio; il giudice può ammettere integrazioni probatorie in sede di rinvio.
- Per il rispetto della regola de minimis occorre valutare l'importo complessivo degli aiuti ricevuti dal beneficiario su un periodo di tre anni: non basta che l'importo oggetto di singolo rimborso sia inferiore alla soglia.
- Eventuali eccezioni procedurali basate sulla tardività dell'istanza devono essere valutate anche alla luce di norme sopravvenute (ius superveniens) che possono modificare i termini di prescrizione o decadenza; verificare sempre la normativa temporale applicabile al momento della presentazione dell'istanza.
- Se la Corte di legittimità cassando la decisione di merito invoca norme o decisioni UE sopravvenute, il giudice di rinvio deve applicare tali principi e consentire la produzione di prove necessarie per l'applicazione della nuova disciplina.
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