Cassazione Penale, Sentenza n. 15156/2023 del 11/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La società ha impugnato il diniego di ammissione al controllo giudiziario ex art.34-bis comma 6 d.lgs. n.159/2011, disposto dal Tribunale di Catanzaro e confermato dalla Corte d'Appello. Il diniego si fondava sul ritenuto "stabile condizionamento mafioso" dell'impresa, derivante dall'influenza di Mazzei Salvatore (nonno della legale rappresentante), ritenuto contiguo a cosche di 'ndrangheta e già destinatario di provvedimenti di confisca; inoltre si richiamavano precedenti accertamenti su altri soggetti collegati e la posizione di una socia (Martello Samanta). Il ricorso per cassazione denunciava, in sintesi, motivazione apparente ed errata valutazione dei fatti: 1) si sarebbe ignorata la revoca della misura personale a carico di Mazzei Salvatore (2014) e la sua collaborazione; 2) mancata prova concreta di ingerenza gestionale di Salvatore nell'azienda (assenza di elementi su flussi finanziari e attività concrete di Mazzei Drusiana); 3) vizio nella valutazione della "bonificabilità" dell'impresa, ritenuta invece suscettibile di controllo giudiziario volontario.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato i principi di diritto relativi alla distinzione tra sequestro/confisca, amministrazione giudiziaria (art.34) e controllo giudiziario (art.34-bis), nonché le indicazioni delle Sezioni Unite (sent. Ricchiuto n.46898/2019) sul carattere prognostico e funzionale della verifica. Ha censurato la motivazione della Corte d'Appello come apparente: a) uso di generalizzazioni tratte da precedenti procedure su altre società per dedurre una "perdurante" ingerenza; b) omissione di valutazione della revoca della misura personale su Mazzei Salvatore; c) mancata valutazione concreta e documentale dell'assetto gestionale e della possibilità di riallineamento dell'impresa. Conclude, pertanto, per l'accoglimento del ricorso e, implicitamente, per l'annullamento del decreto impugnato con rinvio per nuovo esame coerente con i principi richiamati (valutazione concreta della relazione impresa-soggetto pericoloso, occasionalità dell'agevolazione e prognosi favorevole dell'intervento di controllo).
Norme richiamate
d.lgs. n.159/2011 (codice delle leggi antimafia) - art.34
L'art.34 disciplina l'amministrazione giudiziaria come misura volta a neutralizzare una strumentalizzazione stabile dell'azienda da parte di soggetti pericolosi; va letta unitamente all'art.34-bis per graduare l'intervento prevenzionale.
d.lgs. n.159/2011 (codice delle leggi antimafia) - art.34-bis comma 6
Regola l'ammissione al controllo giudiziario "su domanda" come strumento alternativo volto al recupero dell'impresa; l'ammissione richiede valutazione giurisdizionale della relazione impresa-soggetto pericoloso, dell'occasionalità dell'agevolazione e della prognosi favorevole del controllo.
d.lgs. n.159/2011 - art.84
"tentativo di infiltrazione mafiosa tendente a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa"
Il riferimento serve a qualificare le informazioni amministrative prefettizie che possono dare avvio al percorso di controllo giudiziario: esse costituiscono base informativa ma la valutazione finale resta giurisdizionale e prognostica.
d.lgs. n.159/2011 - art.67
"i divieti e le decadenze ... operano anche nei confronti di conviventi o di imprese di cui la persona sottoposta alla misura ... determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi"
Stabilisce le ricadute inibitorie delle misure di prevenzione verso terzi; tuttavia, fuori dal caso di convivenza, l'operatività delle ricadute richiede una verifica concreta dell'influenza del soggetto pericoloso sull'impresa.
d.lgs. n.159/2011 - art.68
Prevede la procedura di contraddittorio per accertare l'effetto delle misure sui soggetti terzi; implica necessità di prove specifiche per dimostrare l'influenza.
Legge n.161/2017
Ha ampliato gli strumenti patrimoniali di prevenzione (tra cui il controllo e l'amministrazione giudiziaria) e impone una lettura sistematica di art.34 e art.34-bis come elementi di un sistema graduato di intervento.
Sentenza Sez. U. Corte di Cassazione, Ricchiuto n.46898/2019
"l'accertamento ... deve comprendere e prevedere le potenzialità che quella realtà ha di affrancarsene seguendo l'iter che la misura alternativa comporta"
Ha chiarito che la valutazione giurisdizionale è prognostica e deve considerare la capacità dell'impresa di riallinearsi alla legalità attraverso la misura richiesta; non basta fotografare lo stato attuale.
Massime di principio
- La domanda di controllo giudiziario volontario va valutata dal Tribunale delle misure di prevenzione in modo autonomo e prognostico: verificare relazione impresa-soggetto pericoloso, occasionalità dell'agevolazione e possibilità reale di 'bonifica' mediante il controllo.
- Un'informazione interdittiva prefettizia non vincola integralmente il giudice: costituisce elemento informativo ma il Tribunale deve compiere una valutazione giurisdizionale autonoma e motivata.
- La mera contiguità familiare o precedenti procedimenti su altre compagini non sono sufficienti a provare un "condizionamento stabile": occorrono elementi concreti e specifici sull'assetto gestionale e sui flussi economici.
- La revoca di una misura personale (es. cessazione della pericolosità) è un fatto rilevante e va considerata, salvo che emergano nuovi elementi che dimostrino la persistenza dell'influenza criminale.
- La decisione negativa su domanda di controllo deve essere sorretta da motivazione che non sia soltanto congetturale; l'uso di massime di esperienza è ammesso ma non può sostituire la prova di fatti concreti.
- Quando il giudice opta per misure alternative (controllo o amministrazione), deve graduare l'intervento in funzione degli scopi: recupero e vigilanza per il controllo, interdizione e ablazione patrimoniale se la pericolosità risulta irrecuperabile.
- In caso di decisione di rigetto carente, la Cassazione annulla e rinvia per un nuovo esame coerente ai principi di verifica concreta e prognostica richiamati dalle Sezioni Unite.
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