Cassazione Penale, Sentenza n. 31897/2023 del 24/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti erano stati condannati per tentativo di truffa militare pluriaggravata in concorso, in relazione a un episodio del 14/05/2019 presso il distributore "ENI 16644", dove avrebbero tentato di far figurare un rifornimento di 250,00 euro (5 cedole da 50,00) invece dei 200,00 effettivi, ottenendo così un indebito profitto di 50,00 euro. I giudici di merito avevano reputato punibili gli atti posti in essere come atti idonei e diretti all'acquisizione fraudolenta del denaro (rilascio di falsa ricevuta, timbro sul DIM, ecc.). In appello e in cassazione i ricorrenti contestavano, tra l'altro, l'integrazione del tentativo, la mancata valorizzazione dell'eventuale causa di non punibilità (art. 131-bis c.p.) e il diniego delle attenuanti generiche con prevalenza.
La decisione
La Corte, pur ritenendo infondate altre censure, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste sotto la qualificazione di tentativo punibile. Il Collegio ha ritenuto che gli atti contestati non raggiungevano la soglia di idoneità ex ante a produrre l'evento tipico (induzione in errore dell'Amministrazione e conseguente contabilizzazione/rimborso), essendo rimasti nella fase della mera ideazione e della verifica della disponibilità altrui a concorrere (istigazione non accolta dal titolare del distributore). Poiché l'accordo/istigazione non era stato seguito dal consenso necessario del terzo imprescindibile (titolare del distributore) per la formazione dei documenti falsi e per attivare il procedimento contabile, la condotta non era punibile come tentativo e doveva essere considerata non sussistente.
Norme richiamate
art. 115 cod. pen.
"Salvo che la legge disponga altrimenti, qualora due o più persone si accordino allo scopo di commettere un reato, e questo non sia commesso, nessuna di esse è punibile per il solo fatto dell'accordo"; "Le stesse disposizioni si applicano nel caso di istigazione a commettere un reato, se la istigazione è stata accolta, ma il reato non è stato commesso"
La Corte ha applicato art. 115 c.p. per affermare l'irrilevanza penale del mero accordo o dell'istigazione non accolta: se non c'è adesione/consenso e il reato non si realizza, non si può punire il tentativo.
art. 56 cod. pen.
Richiamato quale norma collegata al tentativo; insieme con art. 115 delimita la soglia di punibilità del tentativo rispetto agli atti preparatori e alle condotte di mera istigazione.
art. 131-bis cod. pen.
Citato dai ricorrenti come possibile causa di non punibilità (attenuante speciale), ma la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la censura relativa alla sua mancata applicazione nel caso concreto.
artt. 322, 322-bis, 302, 414, 415, 604-bis, 604-ter cod. pen. (esempi)
Richiamati in motivazione come esempi di fattispecie in cui l'istigazione o la proposta possono avere disciplina specifica che rende punibile la condotta anche senza gli ulteriori elementi qui mancanti; servono a evidenziare che, salvo eccezioni normative, l'istigazione non accolta non è punibile.
Massime di principio
- Il tentativo punibile richiede atti concretamente idonei, valutati ex ante, ad attivare la catena causale che avrebbe condotto all'evento criminoso: mere verifiche, proposte o istigazioni non accettate restano atti preparatori non punibili.
- Quando la realizzazione del reato dipende dalla cooperazione di un terzo (es. emissione di documenti falsi da parte di un gestore), l'assenza del consenso di quel terzo lascia la condotta nell'ambito dell'ideazione o dell'istigazione non accolta, quindi non punibile come tentativo.
- L'art. 115 c.p. esclude la punibilità del solo accordo o dell'istigazione non accolte: l'accertamento giudiziale deve dimostrare elementi concreti che superino il confine tra atti preparatori e atti esecutivi.
- Per il pubblico ministero: per sostenere il tentativo è necessario provare elementi fattuali che mostrino la capacità oggettiva degli atti posti in essere di ingannare l'amministrazione (es. false ricevute effettivamente predisposte, timbri apposti e consenso del terzo che li produce).
- Per la difesa: è efficace contestare l'idoneità degli atti a integrare il tentativo, dimostrando la mancata cooperazione del terzo o l'assenza di qualsiasi attività concreta idonea ad attivare il procedimento amministrativo che avrebbe causato il danno.
- Esistono eccezioni normative che possono rendere punibile anche l'istigazione o la proposta (norme speciali): occorre verificare sempre la disciplina specifica della fattispecie concreta.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 24 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 31814/2023 del 24/07/2023
- Sentenza penale · 24 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 31817/2023 del 24/07/2023
- Sentenza penale · 24 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 31819/2023 del 24/07/2023
- Sentenza penale · 24 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 31820/2023 del 24/07/2023
- Sentenza penale · 24 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 31821/2023 del 24/07/2023
- Sentenza penale · 24 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 31823/2023 del 24/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →