Cassazione Civile, Sentenza n. 22954/2020 del 21/10/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La reclamante impugnava il decreto del Tribunale di Torre Annunziata che aveva rigettato il reclamo ex art. 26 legge fall. volto ad ottenere l'attribuzione di Euro 116.162,49 risultanti da una pregressa procedura esecutiva immobiliare. Cecilia Finance sosteneva che un precedente decreto del 19/08/2014 le aveva già riconosciuto tale somma e che, comunque, il credito doveva considerarsi ipotecario (in forza del provvedimento di ammissione al passivo del 26/06/2001) anziché chirografario, invocando anche efficacia di giudicato endofallimentare ex art. 2909 c.c.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di specificità e carenza nella rappresentazione dei fatti rilevanti; ha ritenuto che, nei provvedimenti precedenti, il credito fosse stato qualificato come chirografario e che la questione della graduazione dei privilegi e della collocazione nel riparto sia rimessa alla fase di riparto, non all'accertamento endofallimentare. La Corte ha inoltre richiamato i limiti al riconoscimento di interessi postfallimentari (art. 2855 c.c. e art. 54 L. fall.) e i principi sul carattere definitivo dei riparti resi esecutivi salvo revocazione. Non essendovi difese del Fallimento intimato, non è stata decisa la liquidazione spese; è stato disposto il raddoppio del contributo unificato ex DPR 115/2002 art.13, comma 1-quater.
Norme richiamate
art. 26 legge fallimentare
Norma che disciplina il reclamo contro i provvedimenti sul progetto di riparto; il ricorso della creditrice era diretto ad ottenere l'assegnazione nel riparto, ma la Corte ha rilevato la necessità di chiara rappresentazione dei fatti ai fini del controllo in Cassazione.
art. 2909 cod. civ.
Richiamato dalla ricorrente per invocare efficacia di giudicato endofallimentare; la Corte ha ricordato che il giudicato endofallimentare incide su an, quantum ed eventuale titolo di prelazione ma non sulla graduazione comparativa dei privilegi durante il riparto.
art. 360 n. 3 e n. 4 c.p.c.
Richiami alle doglianze di violazione di legge e di nullità per vizi di motivazione/procedimento; la Corte ha ritenuto il motivo generico e carente di specificità, con conseguente inammissibilità.
art. 111 Costituzione
Fondamento dell'impugnazione per Cassazione; la Corte ha confermato l'ammissibilità del ricorso ex art. 111 Cost. in linea di principio ma ha poi dichiarato inammissibile il ricorso per carenza di specificità.
art. 112 cod. proc. civ.
Richiamato in relazione alla presunta nullità per violazione del diritto al contraddittorio; la questione della eventuale nullità non è stata decisa, data l'inammissibilità del ricorso.
art. 327 cod. proc. civ.
Norma sul termine annuale/semistrale per il ricorso in Cassazione quando la pronuncia sia stata notificata ad istanza di parte; la Corte ha dato atto della tempestività del ricorso.
art. 2855 cod. civ.
Regola la collocazione degli interessi per il creditore ipotecario (interessi convenzionali dell'annata contrattuale in corso alla data del fallimento e due annate precedenti, e interessi legali fino alla data della vendita); la Corte ha richiamato i limiti alla liquidazione degli interessi postfallimentari.
art. 54 legge fallimentare
Richiamo alla disciplina degli interessi per i crediti ipotecari nella procedura fallimentare; interpretata in combinato con art. 2855 c.c. per limitare il riconoscimento degli interessi dopo la vendita.
art. 55 legge fallimentare
Principio generale della sospensione degli interessi post-fallimento; la deroga prevista per ipoteca va interpretata restrittivamente.
art. 96 comma 5 legge fallimentare
Riguarda il giudicato endofallimentare: incide su an, quantum e titolo di prelazione ma non sulla graduazione dei privilegi al momento del riparto.
art. 93 comma 3 n.4 legge fallimentare
Richiamata per spiegare la precedente disciplina e la soppressione dell'onere di indicare la graduazione dei crediti; la graduazione resta questione del riparto.
art. 114 legge fallimentare
Prevede la possibilità di revocazione dei riparti; la Corte ha osservato che i riparti diventano definitivi salvo le ipotesi tassative di revisione/revoca.
art. 487 cod. proc. civ.
Norma collegata alla disciplina esecutiva e al potere di revoca: usata per richiamare il principio della definitività dei riparti esecutivi salvo eccezioni.
D.P.R. 115/2002 art. 13 comma 1-quater
Norma sul contributo unificato: la Corte ha stabilito i presupposti per il raddoppio del contributo da versare dal ricorrente.
Massime di principio
- In Cassazione i motivi devono essere specifici e corredati di chiara e completa rappresentazione dei fatti rilevanti: genericità o omissioni rendono il ricorso inammissibile.
- Il giudicato endofallimentare accerta an, quantum ed eventuale titolo di prelazione, ma non sostituisce la fase del riparto nella graduazione comparativa dei privilegi; la collocazione definitiva avviene con il riparto.
- La qualificazione del credito (ipotecario vs chirografario) è cruciale ai fini della soddisfazione in riparto: se un provvedimento ha qualificato il credito come chirografario, la sua mancata attribuzione in assenza di capienza può essere legittima.
- Gli interessi postfallimentari sono limitati dalle norme speciali (art. 54 L.f. in combinato con art. 2855 c.c.) e devono essere interpretati restrittivamente; in genere non spettano interessi oltre la data della vendita salvo espressa previsione.
- I provvedimenti sul riparto divenuti definitivi sono 'intangibili' salvo ricorso specifico di revocazione o altre cause tassative: chi intende contestare la collocazione o la graduazione deve agire tempestivamente e con motivazione puntuale.
- La violazione del contraddittorio nella fase di approvazione o modifica del riparto può essere rilevata d'ufficio, ma il giudizio di legittimità necessita di una impugnazione ammissibile per entrare nel merito.
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