Sentenza del 06/06/2022 n. 2574 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Riscossione - Cartella di pagamento - Notifica - Validità Notifiche - Applicazione delle norme sulla consegna dei plichi raccomandati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
il ricorrente contestava la validità della notifica della cartella di pagamento effettuata dal concessionario mediante invio diretto di raccomandata con avviso di ricevimento, sostenendo che dovessero applicarsi le norme sulla consegna previste dalla l. n. 890/1982 e che fosse necessaria una specifica annotazione sull'avviso di ricevimento circa la persona cui era stato consegnato il plico
La decisione
il giudice ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602/1973, la notifica eseguita dal concessionario tramite raccomandata con avviso di ricevimento si governa dalle norme del servizio postale ordinario e non dalla l. n. 890/1982; ne consegue che non è richiesta alcuna annotazione specifica sull'avviso di ricevimento circa la persona che ha ritirato il plico e che l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario si considera validamente consegnato a quest'ultimo, in virtù della presunzione di conoscenza prevista dall'art. 1335 c.c. La contestazione del ricorrente è quindi respinta e la notifica è dichiarata valida
Norme richiamate
d.P.R. n. 602 del 1973, art. 26
art. 26, comma 1, seconda parte
stabilisce la disciplina della notifica della cartella di pagamento da parte del concessionario; la Corte interpreta che, quando la notifica è eseguita mediante invio diretto di raccomandata con avviso di ricevimento, si applicano le regole del servizio postale ordinario e non quelle della l. n. 890/1982
codice civile, art. 1335
prevede la presunzione di conoscenza dell'atto quando è stato consegnato all'indirizzo del destinatario; la sentenza usa tale presunzione per ritenere valida la notifica pervenuta all'indirizzo del contribuente
legge n. 890 del 1982
norma che disciplina la consegna dei plichi raccomandati nel servizio postale: la sentenza esclude la sua applicazione alle notifiche eseguite dal concessionario ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 602/1973
Massime di principio
- Se la cartella di pagamento è notificata dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi dell'art. 26 d.P.R. 602/1973, si devono applicare le regole del servizio postale ordinario e non le disposizioni della legge n. 890/1982 sulla consegna dei plichi
- Non è necessaria una specifica annotazione sull'avviso di ricevimento circa la persona fisicamente intervenuta al ritiro: la ricezione del plico all'indirizzo del destinatario fa sorgere la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.
- La notifica si considera valida se il plico è giunto all'indirizzo del destinatario; per contrastare la validità il ricorrente deve fornire prove concrete di mancata ricezione o di consegna a persona diversa da quella per cui opera la presunzione
- I termini per impugnare decorrono dalla data di presumibile ricezione secondo la regola della presunzione: è quindi importante agire tempestivamente e, se si contesta la notifica, produrre elementi probatori (es. dichiarazioni, attestazioni del recapito a terzi, assenza dell'invio)
- Prassi consigliata per il contribuente: richiedere copia dell'avviso di ricevimento e della documentazione di spedizione al concessionario/ufficio postale; se l'AR non chiarisce a chi sia stato consegnato il plico, fornire elementi contrari (es. assenza al domicilio) per superare la presunzione di conoscenza
- Quando si sospetta irregolarità formale nella notifica (es. mancata spedizione, indirizzo errato, consegna a persona non legittimata), l'azione giurisdizionale dovrà concentrarsi sulla prova di tali fatti concreti, non sulla sola mancanza di annotazioni sull'AR
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