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Sentenza

Sentenza n. 12716/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento: - del giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale a Professore di prima fascia per il settore concorsuale 08/D1 “progettazione architettonica”, pubblicato sul sito istituzionale del ministero e conosciuto dal candidato in data 7 marzo 2025, nonché della relazione riassuntiva e dei precedenti verbali tutti ivi richiamati e non; - del verbale n. 1 del 2 febbraio 2024 della commissione e di tutti i verbali della commissione ed in particolare: Verbale n. 1 del 6 dicembre 2024; Verbale n. 2 del 19 dicembre 2024; Verbale n. 3 del 8 gennaio 2025; Verbale n. 4 del 20 gennaio 2025; Verbale n. 5 del 7 febbraio 2025; Verbale n. 6 del 10 febbraio 2025; Verbale n. 7 del 24 febbraio 2025; Verbale n. 8 del 25 febbraio 2025 e dei verbali, anche non conosciuti, di valutazione della domanda della ricorrente; - del bando di concorso D.R. 1796 del 27 ottobre 2023 e relativi allegati, anche in parte qua e nella parte in cui occorra e possa e anche nella parte in cui anche interpretato leda parte ricorrente; - del D.R. 589 del 8.08.2018 nella parte in cui anche interpretata lede parte ricorrente; - di ogni atto prodromico, consequenziale, anche non conosciuto, a quelli sopra impugnati e nella parte in cui, anche interpretata, lede la posizione di parte ricorrente.

Giustizia amministrativa202505349

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di non idoneità al conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale a professore di prima fascia, unitamente ai verbali della commissione, al bando e agli atti presupposti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, professoressa associata nel settore scientifico-disciplinare ICAR/14, ha impugnato il giudizio collegiale di non idoneità, adottato a maggioranza, deducendo due gruppi di censure. Con il primo motivo ha denunciato eccesso di potere, difetto di motivazione e di istruttoria, violazione dei decreti ministeriali applicabili, contraddittorietà, travisamento e ingiustizia manifesta. Ha contestato l'affermazione secondo cui le pubblicazioni non sarebbero sempre coerenti con il settore concorsuale 08/D1, sostenendo che la propria ricerca riguardasse il progetto di architettura e di territorio secondo molteplici approcci e scale. Ha inoltre lamentato la mancata considerazione della rilevanza scientifica internazionale dell'attività svolta, la motivazione apparente del giudizio collegiale e l'insufficiente motivazione derivata dai giudizi individuali. Sono state specificamente criticate le valutazioni dei singoli commissari in tema di continuità, originalità, coerenza disciplinare, qualità delle pubblicazioni e apporto al dibattito scientifico. Con il secondo motivo ha dedotto violazione e falsa applicazione del d.m. n. 120/2016 e dei decreti rettorali richiamati, omessa motivazione, eccesso di potere e irrazionalità, sostenendo che la valutazione delle pubblicazioni fosse erronea, generica e fondata su una non corretta considerazione della loro attinenza al settore concorsuale. L'Amministrazione ha eccepito l'inammissibilità delle doglianze rivolte al merito tecnico della commissione e ha chiesto il rigetto.

La decisione

Il TAR ha esaminato congiuntamente i due motivi, dichiarandoli in parte infondati e in parte inammissibili. Ha ricostruito la disciplina dell'abilitazione scientifica nazionale, rilevando che l'abilitazione richiede, tra l'altro, il possesso dei titoli richiesti, il superamento dei valori soglia e una valutazione complessivamente positiva e di qualità elevata delle pubblicazioni, tale da dimostrare la piena maturità scientifica, con risultati di rilevante qualità e originalità e una posizione riconosciuta anche nel panorama internazionale. Il giudice ha affermato che il giudizio negativo deve essere congruamente motivato, mediante una sintetica descrizione ed esame delle pubblicazioni e l'individuazione delle ragioni del diniego; tuttavia, una volta verificata l'adeguatezza motivazionale, la valutazione scientifica resta espressione di discrezionalità tecnica e non è sindacabile nel merito, salvo manifesta illogicità, contraddittorietà o erroneità. Nel caso concreto, il giudizio collegiale è stato ritenuto sufficientemente argomentato: esso individuava la non piena coerenza di parte della produzione con il settore, l'insufficiente focalizzazione degli elementi di originalità per la progettazione architettonica e la mancanza di opere significative di rilievo nazionale e internazionale. Tali ragioni risultavano ulteriormente chiarite dai giudizi individuali, che evidenziavano l'impiego di approcci e metodologie riconducibili anche ad altri ambiti disciplinari, la prevalenza di ricerche territoriali, il carattere descrittivo o procedurale di alcuni contributi e l'assenza di una linea di ricerca sufficientemente chiara e di risultati originali centrati sulla progettazione architettonica. Il TAR ha escluso che la commissione avesse adottato una concezione illegittimamente ristretta dell'originalità: la mera rilevanza o attualità dei temi trattati non equivale al conseguimento di risultati originali e di elevata qualità, richiesto dalla disciplina. Le contestazioni della ricorrente, nella parte in cui miravano a sostituire alle valutazioni della commissione una diversa lettura scientifica delle pubblicazioni, sono state ritenute inammissibili perché attinenti al merito tecnico; le residue doglianze sono state ritenute infondate, non emergendo manifesta illogicità, contraddittorietà, travisamento o motivazione apparente. Il ricorso è stato quindi in parte respinto e in parte dichiarato inammissibile. Le spese sono state integralmente compensate, anche in considerazione della non unanimità del giudizio della commissione e delle peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 3 d.m. 7 giugno 2016, n. 120

    Nelle procedure di abilitazione per l'accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la Commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati, prendendo a riferimento esclusivamente le informazioni contenute nella domanda redatta secondo il modello allegato al bando dai candidati. Nella valutazione la Commissione si attiene al principio in base al quale l'abilitazione viene attribuita esclusivamente ai candidati che hanno ottenuto risultati scientifici significativi riconosciuti come tali dalla comunità scientifica di riferimento, tenendo anche in considerazione, secondo le caratteristiche di ciascun settore concorsuale e in diversa misura per la prima e per la seconda fascia, la rilevanza nazionale e internazionale degli stessi.

    La commissione deve formulare un giudizio motivato sulla qualificazione scientifica, valutando titoli e pubblicazioni secondo le informazioni contenute nella domanda e verificando risultati scientifici significativi, anche nella loro rilevanza nazionale e internazionale.

  • art. 4 d.m. 7 giugno 2016, n. 120

    La Commissione valuta le pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati ai sensi dell'articolo 7, secondo i seguenti criteri: a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari adesso pertinenti; b) l'apporto individuale nei lavori in collaborazione; c) la qualità della produzione scientifica, valutata all'interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell'originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo; d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare; e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonché la continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale; f) la rilevanza delle pubblicazioni all'interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi.

    La commissione deve considerare congiuntamente coerenza disciplinare, apporto individuale, qualità, originalità, rigore metodologico, innovatività, collocazione editoriale, continuità e rilevanza delle pubblicazioni.

  • art. 6 d.m. 7 giugno 2016, n. 120

    L’abilitazione scientifica può essere attribuita esclusivamente ai candidati che soddisfino tutte le seguenti condizioni: siano in possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione; ottengano una valutazione positiva dell’impatto della produzione scientifica attestata dal possesso da parte del candidato di parametri, in almeno due indicatori, almeno pari ai valori soglia determinati per il Settore Concorsuale dal D.M. n. 589/2018; presentino pubblicazioni, ai sensi dell’articolo 7, del D.M. n. 120/2016, valutate in base ai criteri di cui all'articolo 4 del citato Decreto e giudicate complessivamente di qualità “elevata”.

    Il positivo esito dell'abilitazione richiede il concorso cumulativo dei requisiti relativi ai titoli, agli indicatori bibliometrici e alla qualità elevata complessiva delle pubblicazioni.

  • art. 7 d.m. 7 giugno 2016, n. 120

    La valutazione delle pubblicazioni ai fini dell'abilitazione deve essere effettuata secondo i criteri richiamati dall'art. 4 del decreto.

  • d.m. 4 ottobre 2000

    È richiamato dalla ricorrente quale disciplina asseritamente violata, ma la sentenza non ne sviluppa una specifica interpretazione.

  • d.m. 30 ottobre 2015, n. 855

    È richiamato dalla ricorrente quale disciplina asseritamente violata, ma la sentenza non ne sviluppa una specifica interpretazione.

  • d.m. 7 giugno 2016, n. 120, allegato B

    si intende per pubblicazione di qualità elevata una pubblicazione che, per il livello di originalità e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o è presumibile che consegua un impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento, a livello anche internazionale

    La qualità elevata non dipende dalla sola importanza o attualità del tema, ma da originalità, rigore metodologico, contributo al progresso della ricerca e impatto significativo nella comunità scientifica.

  • d.m. 7 giugno 2016, n. 120, allegato A

    È richiamato per il requisito relativo all'impatto della produzione scientifica.

  • d.m. 7 giugno 2016, n. 120, art. 3

    La piena maturità scientifica per la prima fascia richiede importanza delle tematiche, risultati di rilevante qualità e originalità e una posizione riconosciuta nel panorama della ricerca anche internazionale.

  • d.m. 589/2018

    È richiamato per i valori soglia degli indicatori della produzione scientifica.

Massime di principio

  • Nelle procedure di abilitazione scientifica nazionale, il giudizio negativo della commissione deve descrivere e valutare, sia pure sinteticamente, le pubblicazioni e individuare con chiarezza le ragioni per cui esse non dimostrano la piena maturità scientifica richiesta; non sono sufficienti formule meramente tautologiche o la semplice ripetizione del parametro normativo non soddisfatto.
  • La valutazione delle pubblicazioni deve considerare non soltanto l'importanza o l'attualità delle tematiche trattate, ma anche il conseguimento di risultati di rilevante qualità e originalità, con rigore metodologico, contributo al progresso della ricerca e impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento.
  • Il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione scientifica a quella della commissione di abilitazione; una volta verificata la sufficienza della motivazione, il sindacato è limitato alla manifesta illogicità, contraddittorietà, erroneità o estraneità della valutazione rispetto ai criteri normativi.
  • La riconducibilità delle pubblicazioni a tematiche interdisciplinari o di attualità non dimostra, di per sé, la piena maturità scientifica nel settore concorsuale: occorre che dai lavori emergano risultati originali e qualificati specificamente rilevanti per il settore e per la fascia richiesta.
  • Un giudizio complessivo non deve necessariamente esaminare ogni singola pubblicazione con analitica separata, quando il contenuto dei lavori sia comunque considerato e la motivazione individui in modo coerente i profili metodologici, disciplinari e di originalità posti a fondamento della valutazione negativa.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciDecisione e riti speciali
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaEccesso di potere

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