Sentenza n. 1644/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione da parte del Comune di Palermo della sentenza civile passata in giudicato che disponeva il pagamento di una somma di denaro
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore privato)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., chiedendo di accertare l’inottemperanza del Comune al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, non impugnata nei termini e notificata all’amministrazione. Ha domandato l’ordine di pagamento dell’importo complessivo di € 33.342,25, oltre interessi nella misura prevista dal titolo, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., e la condanna alle spese. Il giudice ha verificato la mancata impugnazione della sentenza e il decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza e ha ordinato al Comune di dare puntuale e completa esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per il caso di inutile decorso del termine, ha nominato commissario ad acta il dirigente pro tempore del Dipartimento Autonomie Locali dell’Assessorato regionale competente, con facoltà di delega. Ha stabilito che il compenso del commissario sarà liquidato successivamente con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. n. 115/2002 e ha precisato gli obblighi del commissario quanto alla presentazione della parcella e ai depositi telematici. Ha inoltre applicato, quale penalità di mora, gli interessi legali sull’importo dovuto dalla notificazione o comunicazione della sentenza fino all’insediamento del commissario ad acta. Il Comune è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 1.355,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato e consentono al giudice amministrativo di imporre all’amministrazione l’adempimento, anche mediante nomina di un commissario ad acta.
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell’ottemperanza di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e fissare una penalità di mora in caso di ritardo o inosservanza.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
È stato applicato per disporre, quale penalità di mora, il pagamento degli interessi legali sull’importo dovuto fino all’insediamento del commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il decorso del termine previsto dalla disposizione costituisce, insieme alla mancata impugnazione del titolo, presupposto per procedere all’esecuzione coattiva nei confronti dell’amministrazione.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Disciplina la successiva determinazione e liquidazione del compenso del commissario ad acta e i termini per la presentazione della relativa parcella.
Massime di principio
- La mancata esecuzione, da parte di un’amministrazione, di una sentenza civile passata in giudicato e non spontaneamente adempiuta integra i presupposti per il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo, una volta decorso il termine previsto dalla legge per il pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare all’amministrazione un termine per l’adempimento e, per il caso di inutile decorso, nominare un commissario ad acta incaricato di provvedere in via sostitutiva.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata mediante la corresponsione degli interessi legali sull’importo dovuto, decorrenti dalla notificazione o comunicazione della sentenza di ottemperanza fino all’insediamento del commissario ad acta.
- L’incarico di commissario ad acta costituisce un munus pubblico obbligatorio e non può essere rifiutato né impedito da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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