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Sentenza

Sentenza n. 417/2026 - Pescara, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n.366 del 28 ottobre 2025 del Tribunale di Chieti, con richiesta di nomina di un commissario ad acta, in caso di persistente inadempimento del Soggetto pubblico.

Giustizia amministrativa202600184

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - Pescara, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Ministero nell’esecuzione della sentenza del Tribunale di Chieti n. 366 del 28 ottobre 2025, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, c.p.a., deducendo la mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Chieti n. 366 del 28 ottobre 2025, notificata in forma esecutiva e passata in giudicato. Il titolo aveva condannato il Ministero a corrispondere € 1.500,00, in relazione agli anni di servizio svolti con contratti a tempo determinato, mediante assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, oltre a interessi o rivalutazione dalla data di insorgenza del diritto fino all’effettivo soddisfo. La ricorrente ha rappresentato che erano trascorsi i 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsti dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, e ha chiesto di fissare un termine di 30 giorni per l’adempimento, con nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza. Il Ministero ha chiesto il rigetto, riferendo che la procedura di pagamento era in corso.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando la mancata ottemperanza al giudicato. Ha ordinato al Ministero di corrispondere entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza € 1.500,00, da utilizzare per le finalità dell’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, mediante assegnazione della carta elettronica, oltre a interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994 dalla data di insorgenza del diritto fino all’effettivo soddisfo. La richiesta ministeriale di rigetto, fondata sull’affermazione che la procedura era in corso, non ha superato l’accertamento dell’inadempimento. Per il caso di inutile decorso dei 60 giorni, il TAR ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Prefetto pro tempore di Chieti, con facoltà di delega a un funzionario e con un ulteriore termine di 60 giorni dalla scadenza del primo. Le eventuali spettanze del commissario saranno poste a carico dell’Amministrazione e liquidate con separato decreto previa documentazione. Il Ministero è stato inoltre condannato a € 600,00 per spese di giudizio, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, c.p.a.

    Con sentenza n.366 del 28 ottobre 2025, notificata in forma esecutiva e poi passata in giudicato, il Tribunale di Chieti condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento in favore della Sig.ra Giovanna Iezzi della somma di €1.500,00, in relazione agli anni di servizio prestati in forza di contratti a tempo determinato, mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, oltre a interessi o rivalutazione, dalla data dell’insorgenza del diritto all’effettivo soddisfo.

    Il ricorso per ottemperanza è stato accolto per dare esecuzione al giudicato che imponeva il pagamento e l’assegnazione della carta elettronica, non adempiuti dall’Amministrazione.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997

    A fronte dell’inerzia dell’Amministrazione, l’interessata presentava ricorso per l’ottemperanza, ex artt.112, comma 2 c.p.a., con richiesta di nomina di un commissario ad acta, in caso di persistente inadempimento del Soggetto pubblico, segnalando che erano trascorsi i 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, ex art.14, comma 1 del D.L. n.669 del 1996 (conv. in Legge n.30 del 1997) e richiedendo di fissare un termine massimo per l’adempimento di giorni 30.

    Il decorso dei 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo è riportato quale presupposto per la proposizione dell’ottemperanza; il giudice ha poi fissato il termine per l’adempimento in 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della propria sentenza.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    Il Ministero dell’Istruzione e del Merito deve quindi procedere al pagamento in favore della ricorrente Sig.ra Giovanna Iezzi della somma di €1.500,00 (da utilizzare ai fini di cui all’art.1, comma 121 della Legge n.107 del 2015), in relazione agli anni di servizio prestati in forza di contratti a tempo determinato, mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, oltre a interessi o rivalutazione, ex art.22, comma 36 della Legge n.724 del 1994, dalla data dell’insorgenza del diritto all’effettivo soddisfo, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrente dalla notifica o comunicazione della presente sentenza;

    La somma riconosciuta dal giudicato deve essere corrisposta mediante assegnazione della carta elettronica e destinata alle finalità di aggiornamento e formazione del docente indicate dalla disposizione.

  • art. 22, comma 36, legge n. 724/1994

    Il Ministero dell’Istruzione e del Merito deve quindi procedere al pagamento in favore della ricorrente Sig.ra Giovanna Iezzi della somma di €1.500,00 (da utilizzare ai fini di cui all’art.1, comma 121 della Legge n.107 del 2015), in relazione agli anni di servizio prestati in forza di contratti a tempo determinato, mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, oltre a interessi o rivalutazione, ex art.22, comma 36 della Legge n.724 del 1994, dalla data dell’insorgenza del diritto all’effettivo soddisfo, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrente dalla notifica o comunicazione della presente sentenza;

    Sulle somme dovute in esecuzione del giudicato spettano interessi o rivalutazione, dalla data di insorgenza del diritto fino all’effettivo soddisfo.

Massime di principio

  • Accertata la mancata esecuzione di un giudicato che condanna un’amministrazione a corrispondere una somma mediante assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’adempimento entro un termine determinato, includendo gli interessi o la rivalutazione dovuti secondo il titolo.
  • In caso di persistente inadempimento, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento all’inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione e fissando un ulteriore termine per l’adempimento commissariale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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