Corte di giustizia, Sentenza C-231/20
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 14 ottobre 2021. — MT contro Landespolizeidirektion Steiermark. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof. — Rinvio pregiudiziale – Libera prestazione dei servizi – Articolo 56 TFUE – Giochi d’azzardo – Messa a disposizione di giochi con promessa di vincite patrimoniali vietati – Sanzioni – Proporzionalità – Sanzioni pecuniarie con un importo minimo – Cumulo – Assenza di limite massimo – Pena detentiva sostitutiva – Contributo commisurato alle spese del procedimento – Articolo 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. — Causa C-231/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha stabilito che, in materia di giochi d’azzardo, il controllo sulla legittimità delle sanzioni deve essere svolto separatamente rispetto alla valutazione del monopolio nazionale già esaminato alla luce dell’articolo 56 TFUE. Ha inoltre ritenuto che sanzioni pecuniarie minime per singolo apparecchio, cumulate senza un tetto massimo, pena detentiva sostitutiva e contributo spese del 10% non sono, in astratto, incompatibili con il diritto UE. Tuttavia, il giudice nazionale deve verificare in concreto la proporzionalità dell’importo complessivo, della durata della detenzione sostitutiva e dell’onere per spese, anche rispetto agli articoli 47 e 49, paragrafo 3, della Carta.
Libera prestazione dei servizi nel settore dei giochi d’azzardo: compatibilità con l’articolo 56 TFUE del regime sanzionatorio austriaco che prevede multe minime per apparecchio, cumulo senza tetto massimo, pena detentiva sostitutiva e contributo spese pari al 10%.
La questione giuridica
Nel contesto di un monopolio nazionale nel settore del gioco d’azzardo già ritenuto compatibile con il diritto UE, se il giudice nazionale debba esaminare separatamente la compatibilità con l’articolo 56 TFUE del regime sanzionatorio applicato; e, in particolare, se l’articolo 56 TFUE osti a un sistema che prevede: sanzioni pecuniarie minime per singolo apparecchio senza limite massimo complessivo, cumulo delle sanzioni senza tetto assoluto, pena detentiva sostitutiva per singolo apparecchio senza limite massimo complessivo e contributo alle spese del procedimento pari al 10% della sanzione pecuniaria. In subordine, se tali misure debbano essere valutate alla luce dell’articolo 49, paragrafo 3, della Carta.
Principio di diritto
Nei procedimenti sanzionatori relativi alla violazione di un monopolio nel settore del gioco d’azzardo, il giudice nazionale deve verificare specificamente la conformità delle sanzioni previste dalla normativa applicabile all’articolo 56 TFUE, anche se il monopolio in sé è già stato ritenuto compatibile con tale disposizione. L’articolo 56 TFUE non osta, di per sé, a una normativa che imponga per ciascun apparecchio sanzioni pecuniarie minime senza tetto massimo complessivo, pene detentive sostitutive senza limite massimo totale e un contributo spese pari al 10%, purché, nel caso concreto, l’importo complessivo della multa non sia sproporzionato rispetto al vantaggio economico perseguito dall’infrazione, la durata della detenzione sostitutiva non sia eccessiva rispetto alla gravità della violazione e il contributo alle spese non sia eccessivo rispetto al costo effettivo del procedimento né comprometta il diritto di ricorso al giudice.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 56 TFUE
- Articolo 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Glücksspielgesetz (GSpG), articoli 2 e 52
- Verwaltungsstrafgesetz (VStG), articoli 9, 16, 19, 20 e 64
- Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetz, articolo 38
Libera prestazione dei servizi e sanzioni nel settore del gioco d’azzardo
La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale del Verwaltungsgerichtshof (Austria) in una controversia tra MT e la Landespolizeidirektion Steiermark relativa a sanzioni amministrative inflitte per la messa a disposizione di giochi con vincite patrimoniali vietati. La Corte è stata chiamata a precisare se, e in quale misura, il regime sanzionatorio previsto dal diritto austriaco debba essere verificato alla luce dell’articolo 56 TFUE e della Carta.
Contesto normativo nazionale
Il GSpG vieta i giochi con promessa di vincite patrimoniali non autorizzati e prevede, all’articolo 52, sanzioni amministrative per chi li allestisca, organizzi o metta a disposizione in qualità di operatore. Nel caso di più apparecchi automatici, la norma fissa importi minimi e massimi per ciascun apparecchio, ma non un tetto massimo complessivo delle sanzioni. Il VStG completa il quadro prevedendo, tra l’altro, una pena detentiva sostitutiva in caso di mancato pagamento della multa e un contributo alle spese del procedimento pari al 10% della sanzione inflitta.
Fatti del procedimento principale
Tra il 30 aprile e il 3 maggio 2016 la società rappresentata da MT mise a disposizione dieci apparecchi automatici da gioco in un locale; l’organizzatore aveva sede in Slovacchia. MT fu ritenuto responsabile delle infrazioni e gli furono inflitte, in primo momento, dieci sanzioni da EUR 10.000 ciascuna, dieci pene detentive sostitutive di tre giorni e un contributo spese di EUR 10.000. Dopo i vari gradi di giudizio, la sanzione fu ridotta a EUR 4.000 per ciascun apparecchio, con un giorno di detenzione sostitutiva per ciascuna infrazione e un contributo spese di EUR 4.000.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio ha chiesto anzitutto se, in un procedimento sanzionatorio volto a tutelare un monopolio già ritenuto compatibile con il diritto dell’Unione, sia necessario esaminare separatamente la norma sanzionatoria alla luce dell’articolo 56 TFUE. In subordine, ha domandato se tale articolo osti a: sanzioni pecuniarie minime per apparecchio senza limite massimo complessivo; pena detentiva sostitutiva per apparecchio senza limite massimo totale; contributo spese del 10%.
Ricevibilità della prima questione
La Corte ha respinto l’eccezione di irricevibilità. Ha ritenuto che la questione non fosse ipotetica, poiché la soluzione dipendeva effettivamente dalla necessità di verificare la legittimità delle sanzioni applicate nel procedimento principale.
Ragionamento sulla prima questione
La Corte ha ricordato che, secondo la propria giurisprudenza, ogni restrizione imposta da una normativa nazionale nel settore dei giochi d’azzardo, comprese le sanzioni, deve essere valutata separatamente quanto a idoneità e proporzionalità. Ha quindi affermato che, anche se il monopolio in sé è già stato giudicato conforme all’articolo 56 TFUE, il giudice nazionale deve esaminare specificamente la compatibilità del regime sanzionatorio applicato, tenendo conto delle modalità concrete di determinazione delle pene.
Valutazione della seconda questione: sanzioni pecuniarie
La Corte ha ritenuto che una sanzione pecuniaria minima per ciascun apparecchio non autorizzato non sia, di per sé, sproporzionata, dato il carattere potenzialmente dannoso e difficilmente controllabile del gioco d’azzardo illegale. Anche l’assenza di un limite massimo complessivo non è stata ritenuta incompatibile in astratto con l’articolo 56 TFUE, poiché tale meccanismo serve a neutralizzare il vantaggio economico dell’illecito e a dissuadere dalla sua commissione. Resta però necessario che il giudice nazionale verifichi in concreto che l’importo totale non sia sproporzionato rispetto al vantaggio ricavabile dall’infrazione.
Valutazione della seconda questione: pena detentiva sostitutiva
La pena detentiva sostitutiva è stata considerata, in linea di principio, idonea a garantire l’effettività delle sanzioni in caso di mancata riscossione della multa. Tuttavia, poiché il cumulo per ciascun apparecchio può condurre a una durata complessiva elevata senza un tetto massimo generale, il giudice nazionale deve accertare che la durata effettivamente inflitta non sia eccessiva rispetto alla gravità delle violazioni contestate. La possibilità di ridurre discrezionalmente la pena non basta, da sola, a renderla proporzionata.
Valutazione della seconda questione: contributo alle spese del procedimento
La Corte ha dichiarato che, in linea di principio, un contributo alle spese del procedimento non è contrario all’articolo 56 TFUE, poiché le spese di giustizia concorrono al buon funzionamento del sistema giurisdizionale. Anche qui, tuttavia, il giudice nazionale deve controllare che il contributo, essendo parametrato in percentuale alla sanzione pecuniaria, non sia eccessivo rispetto al costo effettivo del procedimento e non comprometta il diritto di ricorso al giudice garantito dall’articolo 47 della Carta.
Carta dei diritti fondamentali
Pur essendo la questione principale impostata sull’articolo 56 TFUE, la Corte ha richiamato il principio di proporzionalità delle pene di cui all’articolo 49, paragrafo 3, della Carta e il diritto a un ricorso effettivo di cui all’articolo 47. La Corte ha così evidenziato che la valutazione della proporzionalità del regime sanzionatorio deve avvenire anche alla luce dei diritti fondamentali.
Dispositivo
La Corte ha risposto che:
- il giudice nazionale deve verificare specificamente la conformità delle sanzioni all’articolo 56 TFUE, anche se il monopolio è già stato considerato compatibile;
- l’articolo 56 TFUE non osta, in astratto, alle sanzioni pecuniarie minime per apparecchio, al cumulo senza limite massimo, alla pena detentiva sostitutiva e al contributo spese del 10%, purché il controllo concreto di proporzionalità sia rispettato. La terza questione, relativa all’articolo 49, paragrafo 3, della Carta, è rimasta assorbita.
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