Ordinanza n. 1351/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto dirigenziale regionale che ha riconosciuto solo parzialmente l'ammissibilità della domanda di finanziamento e non ha attribuito il punteggio relativo a interventi ritenuti non ammissibili, nonché gli atti di valutazione presupposti
Esito
La controversia
L'azienda ricorrente ha impugnato il decreto dirigenziale regionale n. 16912 del 21 novembre 2023, relativo alla graduatoria di una procedura per la concessione di sostegni nell'ambito della Misura 04, intervento 4.4.1, del PSR Calabria 2014-2020, annualità 2021. La ricorrente contesta il mancato riconoscimento dell'ammissibilità dell'intero importo richiesto e la mancata attribuzione del punteggio riferito a una parte degli interventi, ritenuti dall'amministrazione non ammissibili. Sono stati inoltre impugnati gli atti presupposti e connessi, tra cui le check list di valutazione e il verbale relativo al riesame della domanda avverso la graduatoria provvisoria. Dal testo dell'ordinanza non risultano esposti in dettaglio gli specifici vizi di legittimità dedotti.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito i motivi di ricorso. Ha ritenuto necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti collocati nella graduatoria approvata con il decreto impugnato e successivamente modificata, poiché tali soggetti potrebbero essere pregiudicati dall'eventuale accoglimento del ricorso. Considerato il rilevante numero dei destinatari, il Collegio ha autorizzato la notifica per pubblici proclami in modalità telematica mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Calabria. L'ordinanza prescrive il contenuto dell'avviso, l'indicazione dei controinteressati, la pubblicazione del ricorso, dell'ordinanza e dell'elenco dei soggetti interessati, la permanenza online della documentazione sino alla sentenza definitiva, il rilascio di un attestato alla ricorrente e l'inserimento del collegamento alla sezione dedicata nella homepage. La ricorrente deve sostenere, in mancanza di tariffe specifiche, il costo di euro 100,00 per la pubblicazione. Gli adempimenti devono essere eseguiti entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, con deposito della prova entro i successivi 15 giorni. Il giudizio è stato rinviato all'udienza pubblica del 17 marzo 2027.
Massime di principio
- Quando il ricorso può incidere negativamente sulla posizione di una pluralità di soggetti collocati in una graduatoria, il giudice amministrativo deve disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i potenziali controinteressati non previamente evocati in giudizio.
- In presenza di un numero rilevante di controinteressati, il giudice amministrativo può autorizzare l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami in modalità telematica, imponendo la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione dell'avviso, del ricorso, del provvedimento giudiziale e dell'elenco dei soggetti interessati.
- L'ordinanza che dispone l'integrazione del contraddittorio può stabilire puntualmente contenuto, modalità, durata e prova degli adempimenti pubblicitari, nonché porre a carico della parte ricorrente i relativi costi.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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