Sentenza n. 2924/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento 1.della graduatoria di merito per la classe di concorso “A030 – Musica nella scuola secondaria di I grado per le Regioni Basilicata, Campania e Molise” di cui al Decreto del Direttore Generale dell'U.S.R. per la Campania n. 5109 del 09.02.2023 nell'ambito della quale la ricorrente è stato attribuito il punteggio di 18,75 punti relativo alla valutazione dei titoli collocandola alla posizione n. 96; 2. della scheda di valutazione dei titoli del 18.01.2023, successivamente conosciuta, dalla quale si evince la mancata attribuzione del punteggio spettante per il possesso del titolo ulteriore del diploma di laurea vecchio ordinamento in pianoforte in quanto erroneamente valutata dalla Commissione quale “equipollente titolo di accesso”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria di merito e scheda di valutazione dei titoli relative al concorso per la classe di concorso A030
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva partecipato al concorso ordinario per il reclutamento di docenti nella scuola secondaria, indicando quale titolo di accesso un diploma accademico di II livello AFAM in pianoforte conseguito nel 2018. Nella graduatoria di merito aveva ottenuto 18,75 punti per la valutazione dei titoli ed era stata collocata alla posizione n. 96. Aveva impugnato la graduatoria e la scheda di valutazione, lamentando la mancata attribuzione di ulteriori 7,5 punti per il possesso del diploma di pianoforte del vecchio ordinamento conseguito nel 2015 e dei 24 CFU. In particolare, contestava che il diploma di pianoforte fosse stato erroneamente considerato dalla commissione come titolo di accesso equipollente, anziché come ulteriore titolo valutabile.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Dopo l'ordinanza collegiale che aveva disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati necessari, la ricorrente ha dichiarato, con memoria depositata prima della scadenza del termine assegnato, di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio. Tale dichiarazione è stata ritenuta idonea a determinare l'improcedibilità, in applicazione del principio della domanda. Il Collegio non ha quindi esaminato nel merito le contestazioni relative alla valutazione dei titoli e all'attribuzione del punteggio. Le spese di lite sono state compensate in ragione dei giusti motivi ravvisati anche nella peculiarità della questione controversa.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal giudice nel procedimento camerale relativo alla definizione del giudizio per sopravvenuto difetto di interesse.
art. 49 c.p.a.
Richiamato nell'ordinanza che aveva disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati necessari.
Massime di principio
- La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio determina l'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, in ossequio al principio della domanda, quando l'interesse alla decisione non risulta più attuale.
- La mancata integrazione del contraddittorio entro il termine assegnato non impedisce la declaratoria di improcedibilità fondata sulla sopravvenuta carenza di interesse, se tale carenza è stata dichiarata prima della scadenza del termine processuale.
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