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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/544

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/544 della Commissione del 20 aprile 2020 che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa agli Stati Uniti nell’elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui determinati prodotti a base di pollame possono essere importati o transitare nell’Unione in relazione all’influenza aviaria ad alta patogenicità (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32020R0544

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna la disciplina UE sulle importazioni e il transito di pollame e prodotti a base di pollame dagli Stati Uniti a seguito della comparsa di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) H7N3 nel South Carolina. In applicazione del principio di regionalizzazione e delle garanzie previste dall’accordo UE-USA in materia sanitaria, la Commissione delimita un’area soggetta a restrizioni, sostituendo la relativa voce nell’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008. La misura mira a tutelare la sanità animale nell’Unione, mantenendo al contempo un approccio territoriale e proporzionato rispetto alla situazione epidemiologica.

Modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 aggiornando la voce relativa agli Stati Uniti e introducendo restrizioni territoriali per l’importazione e il transito nell’Unione di determinati prodotti a base di pollame in relazione a un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI).

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni e al transito nell’Unione, compreso lo stoccaggio durante il transito, di pollame e prodotti a base di pollame disciplinati dal regolamento (CE) n. 798/2008. L’intervento riguarda in particolare la voce "Stati Uniti" nell’allegato I, parte 1, e differenzia il territorio statunitense in base allo stato sanitario aviario: l’intero paese, l’intero territorio salvo la zona US-2, e la zona US-2 con ulteriori sottozone. Le restrizioni riflettono il focolaio di HPAI H7N3 del 8 aprile 2020 nello Stato del South Carolina; la zona interessata è limitata a una porzione di 10 km nelle contee di Chesterfield, Lancaster e Kershaw. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Modifica dell’elenco degli Stati Uniti per le importazioni di prodotti a base di pollame

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/544 interviene sul regolamento (CE) n. 798/2008, che disciplina le condizioni di certificazione veterinaria per l’importazione e il transito nell’Unione di pollame e prodotti a base di pollame. La modifica si rende necessaria a seguito della comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) negli Stati Uniti, con conseguente necessità di adattare la voce relativa a tale paese terzo nell’allegato I, parte 1.

Contesto sanitario e motivazione della misura

I considerando richiamano il sistema UE di controllo sanitario sulle importazioni di prodotti di origine animale e l’accordo UE-USA sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e prodotti di origine animale, che prevede il reciproco riconoscimento delle misure di regionalizzazione. L’8 aprile 2020 gli Stati Uniti hanno confermato la presenza di HPAI del sottotipo H7N3 in un’azienda avicola nella contea di Chesterfield, South Carolina. Le autorità statunitensi hanno istituito una zona di controllo di 10 km e sospeso il rilascio dei certificati veterinari per le partite destinate all’esportazione verso l’Unione, adottando anche una politica di abbattimento totale.

Ambito della restrizione e approccio territoriale

Sulla base delle informazioni epidemiologiche trasmesse dagli Stati Uniti, della valutazione della Commissione e delle garanzie fornite nell’ambito dell’accordo bilaterale, la Commissione conclude che è opportuno limitare l’introduzione nell’Unione dei prodotti in questione provenienti dall’area del South Carolina interessata dal focolaio. La misura è quindi territoriale e non generalizza il blocco a tutto il territorio statunitense, ma aggiorna la classificazione sanitaria nell’allegato del regolamento (CE) n. 798/2008.

Contenuto della modifica dell’allegato I

L’articolo 1 dispone la sostituzione della voce relativa agli Stati Uniti nell’allegato I, parte 1. La nuova tabella distingue più livelli territoriali e sanitari:

  • US-0: intero paese;
  • US-1: intero territorio degli Stati Uniti, esclusa la zona US-2;
  • US-2: territorio degli Stati Uniti suddiviso in sottozone specifiche.

Le sottozone elencate sono:

  • US-2.1: Tennessee, contee di Lincoln, Franklin e Moore;
  • US-2.2: Alabama, contee di Madison e Jackson;
  • US-2.3: South Carolina, area di 10 km nelle contee di Chesterfield, Lancaster e Kershaw, delimitata con precisione lungo punti geografici e strade indicate nel testo.

La tabella contiene inoltre indicazioni su certificati veterinari, condizioni specifiche, qualifiche relative alla sorveglianza dell’influenza aviaria, alla vaccinazione e alla lotta contro la salmonella, secondo i codici e i modelli previsti dal regolamento (CE) n. 798/2008.

Entrata in vigore e effetti giuridici

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come tutti i regolamenti dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’elenco degli Stati Uniti nel regolamento (CE) n. 798/2008

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 secondo l’allegato del regolamento di esecuzione. La voce relativa agli Stati Uniti è sostituita per riflettere la nuova situazione sanitaria e la suddivisione territoriale ai fini delle importazioni e del transito di prodotti a base di pollame.

Regionalizzazione e restrizione territoriale per il focolaio HPAI

In base ai considerando, l’8 aprile 2020 gli Stati Uniti hanno confermato un focolaio di HPAI H7N3 in un’azienda avicola nella contea di Chesterfield, South Carolina. Poiché l’intero territorio statunitense non può più essere considerato indenne, l’Unione restringe l’introduzione dei prodotti in questione all’area colpita e alle relative zone sottoposte a controllo dalle autorità statunitensi.

Contenuto della nuova voce nell’allegato I, parte 1

L’allegato distingue: US-0 (intero paese); US-1 (intero territorio degli Stati Uniti esclusa la zona US-2); US-2, con sottozone US-2.1 (Tennessee: Lincoln, Franklin, Moore), US-2.2 (Alabama: Madison, Jackson) e US-2.3 (South Carolina: area di 10 km nelle contee di Chesterfield, Lancaster e Kershaw). Per US-2.3 sono riportati i confini geografici puntuali della zona di controllo.

Riferimenti sanitari e certificativi

La tabella aggiornata conserva i riferimenti ai certificati veterinari, alle condizioni specifiche, alle qualifiche relative alla sorveglianza dell’influenza aviaria, alla vaccinazione e alla lotta contro la salmonella, con codici e modelli indicati nell’allegato. Il regolamento si innesta nel sistema di certificazione veterinaria già previsto dal regolamento (CE) n. 798/2008.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanità animaleimportazioni di prodotti di origine animalecommercio internazionalesicurezza alimentarepolizia sanitaria veterinaria

Testo integrale

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