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Ordinanza

Ordinanza n. 854/2026 - Napoli, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento di diniego dell’istanza di condono edilizio ex L. 724/1994 prot. n. 4377/1995 del 1.3.1995, emesso dal Comune di Ottaviano, Responsabile VII Settore, prot. n. 39258 del 22.11.2024, relativamente ad un immobile in via Emilio Notte riportato in catasto in NCEU al fl. 8 p.lla 1103 sub 104, e successive integrazioni acquisite al prot. n. 17083 del 15.7.1998, avente ad oggetto la costruzione di un secondo piano ad uso residenziale da adibire a prima casa e da convenzionare per una superficie utile complessiva pari a 152,33 mq, notificato in data 26.11.2024; - di ogni atto sotteso, connesso, preordinato e conseguente, ivi inclusa, se ed in quanto lesiva dei diritti del ricorrente, la relazione tecnica prot. 39086 del 21.11.2024, menzionata nel provvedimento di diniego.

Giustizia amministrativa202500927

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell’istanza di condono edilizio presentata ai sensi della l. 724/1994 per la realizzazione di un secondo piano residenziale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego adottato dal Comune di Ottaviano nel novembre 2024 in relazione a un’istanza di condono edilizio del 1995, successivamente integrata, avente a oggetto la costruzione di un secondo piano a uso residenziale da destinare a prima casa e convenzionare. Ha chiesto l’annullamento dell’atto, previa sospensione cautelare, nonché degli atti connessi, inclusa la relazione tecnica richiamata nel diniego. Quanto alla domanda cautelare, il ricorrente ha prospettato un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall’efficacia del provvedimento, ma tale pregiudizio è stato dedotto in termini vaghi e generici.

La decisione

Il TAR ha respinto l’istanza cautelare ritenendo insussistente il presupposto del periculum in mora richiesto dall’art. 55 c.p.a. Non sono stati ravvisati profili di pregiudizio grave e irreparabile, anche perché il danno è stato prospettato in modo generico. L’insussistenza dei presupposti cautelari è stata inoltre valorizzata alla luce del comportamento processuale del ricorrente: dopo la notificazione del ricorso il 27 gennaio 2025, il deposito è avvenuto il 24 febbraio 2025 e la domanda di fissazione dell’udienza, necessaria per attivare la tutela cautelare, è stata presentata soltanto il 20 marzo 2026, oltre un anno dopo, circostanza ritenuta sintomatica di una sostanziale acquiescenza alla situazione esistente. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in euro 500,00, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    pregiudizio grave e irreparabile

    La tutela cautelare richiede la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile; la sua deduzione generica non è sufficiente. Anche il comportamento processuale della parte può essere valorizzato nella verifica dell’effettiva urgenza cautelare.

  • l. 724/1994

    È la disciplina sulla base della quale era stata presentata l’istanza di condono edilizio oggetto del diniego impugnato; l’ordinanza cautelare non esamina nel merito la legittimità del diniego.

Massime di principio

  • La sospensione cautelare di un provvedimento amministrativo presuppone la dimostrazione concreta di un pregiudizio grave e irreparabile; una prospettazione vaga e generica del danno non integra il periculum in mora.
  • Il significativo ritardo della parte nell’attivare la tutela cautelare, protratto per oltre un anno dopo la notificazione del ricorso, può essere valutato dal giudice come indice dell’assenza di effettiva urgenza e di una sostanziale acquiescenza alla situazione determinatasi.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioTutela cautelare
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDecadenza e tardivitàLegittimo affidamento

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