Cassazione Penale, Sentenza n. 32395/2023 del 26/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato l'opposizione avverso la dichiarazione di inammissibilità della richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per l'anno 2022 e che ha revocato retroattivamente l'ammissione disposta per l'anno 2021. Il ricorrente deduce violazione degli artt. 76, 79 lett. c) e d), e 96 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e carenza di motivazione, sostenendo che il giudice avrebbe dovuto valutare le condizioni economiche aggiornate al momento della presentazione dell'istanza (27/04/2022), tenendo conto del decadimento reddituale intervenuto nello stesso anno (reddito "zero" per il 2022) dovuto alla custodia cautelare in carcere dal 23/12/2021 al 5/07/2022, e che variazioni reddituali sopravvenute rispetto all'ultima dichiarazione dei redditi sono rilevanti ai fini dell'ammissione al beneficio
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto illegittima la revoca di un provvedimento non impugnato e censurabile l'omissione del Presidente del Tribunale nel valutare la situazione di "reddito zero" per il 2022 risultante dagli atti (anche dalla sentenza del Tribunale penale di Pesaro). La Corte ha richiamato consolidata giurisprudenza secondo cui l'ultima dichiarazione dei redditi può essere integrata da elementi "aliunde" per concedere o negare il beneficio. Per tali ragioni la Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Pesaro per nuovo giudizio
Norme richiamate
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
artt. 76, 79 lett. c) e d), 96
Le norme regolano l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; la decisione deve essere motivata e può tener conto non solo dell'ultima dichiarazione dei redditi ma anche di elementi sopravvenuti che incidono sulla capacità economica del richiedente
Cass. pen., Sez. 4, n. 46382 del 14/10/2014 (Pierri)
Principio secondo cui l'ultima dichiarazione dei redditi può essere integrata da elementi "aliunde" per valutare il diritto al patrocinio; variazioni di reddito successive alla dichiarazione sono rilevanti
Cass. pen., Sez. 4, n. 34456 del 23/06/2011 (Rossella)
Affermato che sono rilevanti le variazioni di reddito intervenute dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi che comportino una diminuzione tale da consentire l'ammissione al beneficio; tuttavia grava sul richiedente l'onere della prova rigorosa del mutamento
Altra giurisprudenza citata
Sez. 4, n. 2620 del 11/11/2010 (Scalinci), Sez. 4, n. 8103 del 16/11/2005 (D'Agostini), Sez. 4, n. 20053 del 16/04/2015, Sez. 4, n. 37007 del 10/04/2019 (Castrignano)
Confermano il principio che elementi successivi alla dichiarazione dei redditi possono influenzare la valutazione dell'ammissione al patrocinio e che il giudice deve considerare tali elementi
Massime di principio
- Il giudice chiamato a decidere sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato deve valutare le condizioni economiche attuali e aggiornate al momento della domanda, non limitandosi automaticamente all'ultima dichiarazione dei redditi
- Variazioni di reddito intervenute dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi (anche nel corso dell'anno di riferimento) possono giustificare l'ammissione al beneficio se adeguatamente provate
- Eventi che comportano perdita di reddito (es. custodia cautelare) costituiscono elementi rilevanti "aliunde" che il giudice deve considerare nella valutazione
- L'onere della prova del mutamento reddituale grava sul richiedente e richiede documentazione rigorosa e motivazione adeguata del giudice in caso di rigetto
- La revoca retroattiva di una ammissione al beneficio non adeguatamente motivata o l'omissione di valutare elementi sopravvenuti può comportare annullamento e rinvio da parte della Cassazione
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