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Sentenza

Sentenza del 09/08/2016 n. 16766 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società contestava la possibilità per l'Amministrazione finanziaria di rettificare, ai fini degli accertamenti relativi agli anni 2003 e 2004, la perdita dichiarata per il 2002 e inclusa nel condono fiscale previsto dalla L. n. 289 del 2002, art. 9. Sosteneva inoltre, indirettamente, la correttezza della contabilizzazione delle rimanenze di magazzino. L'Agenzia contestava invece la decisione della CTR nella parte in cui aveva ridotto la maggiore giacenza accertata applicando un generico scarto di valutazione del 3-5%, senza adeguata motivazione e senza considerare l'onere della contribuente di provare la legittimità della propria contabilizzazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale della società, ritenendo il quesito di diritto generico, tautologico e non adeguatamente riferito alla concreta ratio decidendi della sentenza impugnata. Ha invece accolto entrambi i motivi del ricorso incidentale dell'Agenzia delle Entrate: la CTR aveva applicato in modo scorretto le regole sull'onere della prova e aveva motivato in maniera meramente assertiva sia l'esistenza dello scarto di valutazione sia la sua quantificazione percentuale. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente ai motivi accolti e la causa è stata rinviata alla CTR del Veneto, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • Legge n. 289 del 2002, art. 9

    Condono fiscale con definizione automatica dei redditi.

    La norma non impedisce automaticamente ogni verifica sulle annualità successive quando la perdita riportata deriva, in parte, da componenti non coperte dal condono o non adeguatamente affrancate mediante il pagamento dell'imposta sostitutiva.

  • Legge n. 383 del 2001, cd. Tremonti-bis

    La quota di perdita riconducibile all'agevolazione Tremonti-bis deve essere distinta dalla parte eventualmente soggetta ad affrancamento; la mancata dimostrazione dell'affrancamento incide sulla possibilità di riportare la perdita negli esercizi successivi.

  • Art. 366-bis c.p.c.

    Il quesito di diritto nel ricorso per cassazione deve essere specifico, concreto e coerente con la motivazione impugnata; non può ridursi a una domanda generica o circolare che presupponga già la risposta.

  • D.P.R. n. 441 del 1997, art. 3, già D.P.R. n. 633 del 1972, art. 53

    In presenza di beni o rimanenze non risultanti dalla contabilità, opera una presunzione a favore dell'Amministrazione; il contribuente deve fornire una prova concreta e documentata della legittimità della contabilizzazione o della diversa consistenza delle giacenze.

  • Art. 2697 c.c.

    Chi intende far valere un diritto deve provare i fatti costitutivi, mentre chi eccepisce fatti modificativi, impeditivi o estintivi deve provarli. Nel caso concreto, una volta contestata la maggiore giacenza, spettava alla contribuente dimostrare la correttezza dei propri dati contabili.

  • Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione può fondarsi sulla violazione o falsa applicazione di legge o sull'insufficiente motivazione, ma la censura deve confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza e indicare l'errore specifico commesso dal giudice di merito.

Massime di principio

  • Il condono relativo a un determinato periodo d'imposta non protegge necessariamente ogni effetto fiscale prodotto negli esercizi successivi: le perdite riportate devono essere effettivamente coperte dal condono o correttamente affrancate secondo la disciplina applicabile.
  • Quando l'Amministrazione contesta maggiori rimanenze o beni non risultanti dalla contabilità, il contribuente deve fornire una prova documentale e tecnica idonea a giustificare la differenza; non è sufficiente richiamare genericamente possibili errori di misurazione.
  • Una riduzione percentuale dell'accertamento basata su un generico margine di errore è illegittima se non è supportata da dati tecnici, risultanze istruttorie o una spiegazione verificabile.
  • Il giudice tributario deve motivare in modo puntuale sia l'esistenza sia la quantificazione di eventuali scarti, cali o tolleranze e deve esaminare gli elementi forniti da entrambe le parti.
  • Nel ricorso per cassazione, il motivo e il quesito di diritto devono individuare con precisione la norma violata, il passaggio della sentenza censurato e il principio giuridico applicabile al caso concreto; una richiesta astratta di conferma della propria tesi può comportare l'inammissibilità del ricorso.
  • Se la Cassazione rileva un vizio di motivazione o una violazione delle regole sull'onere della prova, normalmente cassa la sentenza e rinvia la causa al giudice di merito, salvo che gli elementi già acquisiti consentano una decisione immediata.

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