Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 211/2026 - Latina, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della determinazione prot. n. 0100081/2026 del 2 aprile 2026, a firma del Capo del I Reparto del Comando Generale della Guardia di Finanza, notificata in data 3 aprile 2026, con la quale è stata rigettata l’istanza di trasferimento temporaneo (24 mesi) presso il Comando Regionale Lombardia – provincia di Como, presentata dal ricorrente in data 2 ottobre 2025; di ogni ulteriore atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo dei diritti e degli interessi legittimi del ricorrente, ivi compresi: la comunicazione di preavviso di rigetto prot. n. 0028180/2026 del 29 gennaio 2026, il parere della Legione Allievi, richiamato con nota n. 166878 dell’8 ottobre 2025, il parere dell’Ufficio Navale del Comando Generale, richiamato con nota n. 323567 del 24 ottobre 2025; la nota della Legione Allievi n. 21208 del 9 febbraio 2026, documenti per i quali è stata presentata istanza di accesso, sulla quale l'Amministrazione ha opposto formale diniego.

Giustizia amministrativa202600550

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell'istanza di trasferimento temporaneo per 24 mesi presso il Comando Regionale Lombardia – provincia di Como

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione militare)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone previa sospensione cautelare, la determinazione con cui il Capo del I Reparto del Comando Generale della Guardia di Finanza ha rigettato l'istanza di trasferimento temporaneo presentata per essere assegnato presso il Comando Regionale Lombardia, provincia di Como. Sono stati impugnati anche gli atti connessi e presupposti, tra cui il preavviso di rigetto, i pareri della Legione Allievi e dell'Ufficio Navale del Comando Generale e una nota della Legione Allievi. Il ricorrente ha inoltre rappresentato di avere presentato istanza di accesso ai documenti, formalmente negata dall'Amministrazione. Il testo dell'ordinanza non espone specifici motivi di ricorso, limitandosi alla valutazione cautelare della domanda di sospensione.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Quanto al periculum in mora, ha ritenuto non ravvisabile un pericolo di danno grave e irreparabile nelle more della decisione di merito. Quanto al fumus boni juris, ha ritenuto che, a un primo sommario esame, le motivazioni del diniego non apparissero prima facie illegittime, valorizzando la particolare specializzazione posseduta dal richiedente, che, in assenza di profili professionali corrispondenti, non risulterebbe al momento sostituibile. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata valutata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo, con esame del periculum in mora e del fumus boni juris.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la sospensione di un diniego amministrativo richiede la sussistenza congiunta di un pericolo di danno grave e irreparabile e di una plausibile illegittimità dell'atto impugnato.
  • Non sussiste il periculum in mora quando il ricorrente non dimostri che l'esecuzione o l'efficacia del provvedimento determini, nelle more del giudizio di merito, un danno grave e irreparabile.
  • Nella valutazione cautelare di un diniego di trasferimento temporaneo di un appartenente alle forze di polizia, può assumere rilievo la particolare specializzazione del dipendente e la conseguente non immediata sostituibilità in assenza di professionalità corrispondenti.
  • La motivazione amministrativa fondata sulla necessità di preservare l'impiego di una professionalità specializzata e non prontamente sostituibile non appare prima facie illegittima, ai fini della sommaria delibazione cautelare.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiegoTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.