Ordinanza n. 211/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della determinazione prot. n. 0100081/2026 del 2 aprile 2026, a firma del Capo del I Reparto del Comando Generale della Guardia di Finanza, notificata in data 3 aprile 2026, con la quale è stata rigettata l’istanza di trasferimento temporaneo (24 mesi) presso il Comando Regionale Lombardia – provincia di Como, presentata dal ricorrente in data 2 ottobre 2025; di ogni ulteriore atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo dei diritti e degli interessi legittimi del ricorrente, ivi compresi: la comunicazione di preavviso di rigetto prot. n. 0028180/2026 del 29 gennaio 2026, il parere della Legione Allievi, richiamato con nota n. 166878 dell’8 ottobre 2025, il parere dell’Ufficio Navale del Comando Generale, richiamato con nota n. 323567 del 24 ottobre 2025; la nota della Legione Allievi n. 21208 del 9 febbraio 2026, documenti per i quali è stata presentata istanza di accesso, sulla quale l'Amministrazione ha opposto formale diniego.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell'istanza di trasferimento temporaneo per 24 mesi presso il Comando Regionale Lombardia – provincia di Como
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione militare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone previa sospensione cautelare, la determinazione con cui il Capo del I Reparto del Comando Generale della Guardia di Finanza ha rigettato l'istanza di trasferimento temporaneo presentata per essere assegnato presso il Comando Regionale Lombardia, provincia di Como. Sono stati impugnati anche gli atti connessi e presupposti, tra cui il preavviso di rigetto, i pareri della Legione Allievi e dell'Ufficio Navale del Comando Generale e una nota della Legione Allievi. Il ricorrente ha inoltre rappresentato di avere presentato istanza di accesso ai documenti, formalmente negata dall'Amministrazione. Il testo dell'ordinanza non espone specifici motivi di ricorso, limitandosi alla valutazione cautelare della domanda di sospensione.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Quanto al periculum in mora, ha ritenuto non ravvisabile un pericolo di danno grave e irreparabile nelle more della decisione di merito. Quanto al fumus boni juris, ha ritenuto che, a un primo sommario esame, le motivazioni del diniego non apparissero prima facie illegittime, valorizzando la particolare specializzazione posseduta dal richiedente, che, in assenza di profili professionali corrispondenti, non risulterebbe al momento sostituibile. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata valutata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo, con esame del periculum in mora e del fumus boni juris.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione di un diniego amministrativo richiede la sussistenza congiunta di un pericolo di danno grave e irreparabile e di una plausibile illegittimità dell'atto impugnato.
- Non sussiste il periculum in mora quando il ricorrente non dimostri che l'esecuzione o l'efficacia del provvedimento determini, nelle more del giudizio di merito, un danno grave e irreparabile.
- Nella valutazione cautelare di un diniego di trasferimento temporaneo di un appartenente alle forze di polizia, può assumere rilievo la particolare specializzazione del dipendente e la conseguente non immediata sostituibilità in assenza di professionalità corrispondenti.
- La motivazione amministrativa fondata sulla necessità di preservare l'impiego di una professionalità specializzata e non prontamente sostituibile non appare prima facie illegittima, ai fini della sommaria delibazione cautelare.
Come è indicizzato
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