Sentenza del 12/12/2018 n. 32078 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo che aveva annullato sette avvisi di accertamento ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, relativi agli anni 1996-2002. Il primo motivo riguardava l'erronea qualificazione della pretesa fiscale come rivolta alla contribuente soltanto quale rappresentante dell'ente canadese, anziché a lei personalmente quale soggetto fiscalmente residente in Italia. Il secondo motivo censurava il mancato riconoscimento di una stabile organizzazione in Italia del C.C.I., nonostante l'esistenza a Lanciano di una struttura stabile, con immobili, dipendenti, attività didattica e direzione effettiva, in relazione all'art. 23 del D.P.R. n. 917/1986 e agli artt. 5 e 7 della Convenzione Italia-Canada contro le doppie imposizioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo dell'Agenzia, ritenendo che la censura riguardasse una qualificazione giuridica e non un fatto storico, oltre a rilevare una non chiara coerenza con la posizione assunta dall'Agenzia nel giudizio d'appello. È stato dichiarato inammissibile anche il motivo incidentale della contribuente relativo alla propria carenza di legittimazione passiva. È stato invece accolto il secondo motivo dell'Agenzia: la Corte ha stabilito che la stabile organizzazione deve essere valutata soprattutto in base alla realtà sostanziale dell'attività, alla presenza di risorse materiali e umane e all'esercizio effettivo dell'impresa in Italia, senza che siano decisive l'autonomia contabile o il luogo formale di riscossione dei ricavi. La sentenza d'appello è stata cassata e la causa rinviata, in diversa composizione, alla Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo, chiamata a esaminare le ulteriori questioni, comprese la quantificazione del debito tributario, l'eventuale esenzione IVA delle prestazioni didattiche e le spese processuali.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
"omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione" e, nella versione applicabile, motivazione relativa a un "fatto controverso e decisivo"
Il vizio motivazionale deve riguardare un fatto storico, principale o secondario, controverso e decisivo, non una mera questione o qualificazione giuridica.
Art. 62, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992
Disciplina il ricorso per cassazione avverso le sentenze delle Commissioni tributarie regionali.
Artt. 38, 39 e 41 del D.P.R. n. 600/1973
Riguardano, rispettivamente, la rettifica delle dichiarazioni e l'accertamento d'ufficio; la Corte ha ritenuto generico e non pertinente il richiamo a tali disposizioni per contestare la legittimazione passiva.
Art. 23 del D.P.R. n. 917/1986
Prevede i criteri di tassazione in Italia dei redditi dei soggetti non residenti, collegandoli alla produzione del reddito nel territorio dello Stato.
Art. 162 del D.P.R. n. 917/1986
Contiene la definizione interna di stabile organizzazione; la Corte richiama il concetto, precisando che la valutazione deve concentrarsi sulla presenza effettiva e organizzata dell'attività.
Art. 5 della Convenzione Italia-Canada contro le doppie imposizioni, ratificata con legge n. 912/1978
La stabile organizzazione richiede una sede fissa d'affari e l'esercizio, totale o parziale, dell'attività dell'impresa nello Stato estero; la verifica deve essere sostanziale e non meramente formale.
Art. 7 della Convenzione Italia-Canada contro le doppie imposizioni, ratificata con legge n. 912/1978
"gli utili di una impresa di uno stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata"
Gli utili dell'impresa non residente possono essere tassati in Italia nella misura attribuibile alla stabile organizzazione situata in Italia; il luogo formale di contabilizzazione o riscossione dei ricavi non esclude l'imposizione italiana.
Art. 10, n. 20, del D.P.R. n. 633/1972
La contribuente aveva invocato l'esenzione IVA per le prestazioni educative e didattiche; la questione non è stata decisa dalla Cassazione, ma è stata rimessa al giudice del rinvio.
Art. 9 della direttiva 77/388/CEE
Il concetto di centro di attività stabile richiede una struttura dotata di risorse materiali e umane, che svolga attività non meramente preparatorie o ausiliarie.
Massime di principio
- Per individuare una stabile organizzazione non è decisiva la forma giuridica dell'ente, la sede legale dichiarata o l'autonomia contabile: prevale l'esame sostanziale di come e dove l'attività viene effettivamente svolta.
- La presenza stabile di immobili, personale, mezzi organizzativi e direzione effettiva in Italia, soprattutto quando l'attività italiana costituisce il nucleo principale o l'unica attività operativa dell'ente estero, può integrare una stabile organizzazione.
- Il fatto che i ricavi siano riscossi o contabilizzati presso la sede estera non esclude la stabile organizzazione italiana, se l'attività che genera tali ricavi è concretamente svolta in Italia.
- Una struttura non deve necessariamente produrre formalmente reddito autonomo, né avere contabilità o gestione finanziaria indipendente, per essere qualificata come stabile organizzazione.
- In presenza di una stabile organizzazione, l'Italia può tassare la quota di utili attribuibile all'attività italiana, nel rispetto delle convenzioni contro le doppie imposizioni.
- Le questioni relative alla quantificazione dell'imposta, alle esenzioni IVA e alla legittimazione passiva devono essere dedotte e motivate con precisione e, se non definite dalla Cassazione, vengono esaminate dal giudice del rinvio.
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