Cassazione Penale, Ordinanza n. 33436/2025 del 09/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte di appello che aveva confermato la sua responsabilità per la violazione degli obblighi imposti dalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, contestandogli di non essere stato trovato presso la propria abitazione alle ore 02:00 del 16 giugno 2018, in violazione dell'obbligo di non rincasare dopo le ore 21:00 e di non uscire prima delle ore 06:00. Con il ricorso ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo in sostanza che la valutazione della sua assenza fosse errata e chiedendo una diversa lettura degli elementi di fatto. Ha inoltre censurato il trattamento sanzionatorio, lamentando la pena e la gestione delle attenuanti generiche e della recidiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le doglianze sulla sua assenza dall'abitazione erano generiche e miravano a una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. Anche le censure sul trattamento sanzionatorio sono state ritenute manifestamente infondate, poiché la pena era stata determinata nel minimo edittale e le attenuanti generiche risultavano già riconosciute dal primo giudice. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 75, comma 1, d.lgs. 159/2011
integra il reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, ove non manchino profili di colpa nella proposizione del ricorso
Corte cost. n. 186 del 2000
richiamata quale आधार per la possibilità di irrogare la sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende in presenza di colpa nella proposizione del ricorso
art. 159/2011
riferimento al codice antimafia, nel cui ambito è prevista la violazione degli obblighi della misura di prevenzione
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità sono inammissibili le censure che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio di motivazione, mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e degli elementi di prova già apprezzati dal giudice di merito.
- Le doglianze in cassazione devono confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; censure meramente generiche o assertive non sono idonee a scalfire la decisione.
- Quando la pena è già stata determinata nel minimo edittale e le attenuanti generiche sono state riconosciute, le contestazioni sul trattamento sanzionatorio risultano manifestamente infondate se non indicano concreti errori di diritto o di motivazione.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, ove non emergano assenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
Come è indicizzato
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