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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24382/2025 del 02/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente impositore)

La controversia

Un comune aveva notificato a un contribuente una cartella di pagamento per ICI relativa ad annualità pregresse; il contribuente aveva pagato ratealmente per evitare atti esecutivi, senza prestare acquiescenza, e aveva poi impugnato l'atto. Dopo un primo giudizio definito con sentenza della CTR passata in giudicato che aveva rideterminato il valore dei terreni in euro 42,50 al mq, il contribuente sosteneva che la cartella si riferisse solo a una parte dei terreni e che, applicando il valore giudizialmente fissato, avesse pagato più del dovuto, chiedendo il rimborso dell'eccedenza, comprensiva anche di interessi e sanzioni. La CTR, in parziale riforma del primo grado, gli riconosceva la non debenza della somma riferita a interessi e sanzioni maturati. Il comune ricorreva per cassazione con cinque motivi: 1) violazione degli artt. 19 e 21 d.lgs. 546/1992 per asserita mancata impugnazione di un presunto provvedimento di diniego parziale del rimborso; 2) e 3) violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. per aver il giudice d'appello disatteso il giudicato formatosi sulla precedente sentenza CTR n. 16/2007 e per aver esteso il rimborso anche a sanzioni e interessi; 4) violazione degli artt. 57 d.lgs. 546/1992 e 112 c.p.c. per avere accolto in appello una domanda di disapplicazione di sanzioni e interessi ai sensi dell'art. 10, comma 2, L. 212/2000, asseritamente nuova; 5) violazione dell'art. 10, comma 2, L. 212/2000 per difetto dei presupposti dell'esimente dell'affidamento.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di autosufficienza, rilevando che non era provato l'esistenza di un precedente provvedimento formale di diniego parziale del rimborso non impugnato. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo, ritenendo che la CTR avesse erroneamente superato il giudicato derivante dalla sentenza n. 16/2007: quel giudicato aveva rideterminato il valore dei terreni ai fini dell'imposta, ma non aveva affatto escluso la debenza di interessi e sanzioni sul minor importo dovuto. Il giudice di merito avrebbe dovuto limitarsi a verificare se il rimborso richiesto corrispondesse alla rideterminazione già coperta da giudicato, senza procedere a una nuova revisione della legittimità degli atti impositivi. Sono rimasti assorbiti il quarto e il quinto motivo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 19 d.lgs. n. 546/1992

    l'atto tipico di diniego del rimborso rientra tra gli atti impugnabili; tuttavia il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, non per la regola sostanziale richiamata.

  • art. 21 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato dal ricorrente in relazione ai termini e all'impugnazione degli atti tributari, ma il motivo è stato respinto per difetto di prova del provvedimento non impugnato.

  • art. 2909 c.c.

    il giudicato formatosi sulla sentenza precedente vincola il giudice successivo e impedisce una nuova revisione degli stessi profili già decisi.

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato quale norma sul giudicato formale; la Corte ne fa applicazione per ribadire che il merito non poteva discostarsi dalla decisione definitiva precedente.

  • art. 57 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato per la preclusione alle domande nuove in appello; il motivo è rimasto assorbito dall'accoglimento dei motivi sul giudicato.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, rispetto alla dedotta domanda nuova in appello; motivo assorbito.

  • art. 10, comma 2, L. n. 212/2000

    richiamato come esimente dell'affidamento; la Corte non si pronuncia nel merito perché il motivo è assorbito.

Massime di principio

  • Quando una precedente sentenza passata in giudicato ha rideterminato il contenuto del rapporto tributario, il giudice successivo deve attenersi a quel decisum e non può riaprire la valutazione della legittimità dell'atto impositivo oltre i limiti del giudicato.
  • Il rimborso conseguente a un giudicato va verificato confrontando quanto richiesto con quanto effettivamente accertato in via definitiva; il giudice non può estenderlo automaticamente a poste, come sanzioni e interessi, che non risultino espressamente escluse o dichiarate non dovute dal titolo giudiziale.
  • Nel ricorso per cassazione, la censura fondata sull'esistenza di un pregresso provvedimento non impugnato richiede specifica indicazione e prova degli estremi dell'atto; in mancanza, il motivo difetta di autosufficienza.
  • Le questioni nuove in appello e le eccezioni di ultrapetizione o violazione del giudicato devono essere valutate nel perimetro delle domande e delle statuizioni già coperte dal decisum, senza trasformare il giudizio sul rimborso in una nuova impugnazione dell'originario accertamento tributario.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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