Sentenza n. 2051/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo previa adozione di misura cautelare: del provvedimento Min. Interno, Dip. Pubblica Sicurezza, Servizio Ispettori, prot. 0000155 del 02.01.2025, notificato al ricorrente in data 08.01.2025; del successivo provvedimento Min. Interno, Dip. Pubblica Sicurezza, Servizio Ispettori, prot.0002561 del 20.01.2025, notificato via mail in pari data, con i quali è stata respinta la richiesta del ricorrente di poter accedere al corso di formazione per vice ispettori successivo e utile rispetto al 28° corso di formazione per conduttore cinofilo antidroga al quale sta attualmente partecipando, di ogni altro provvedimento implicito e/o esplicito di intervenuta decadenza dalla nomina a vice ispettore; e per la condanna in forma specifica, ex art. 30 e 34, comma 1 lett.c) cpa all’emanazione, da parte del Ministero dell’Interno-Dip. Pubblica Sicurezza, di un provvedimento che tuteli la posizione giuridica soggettiva del dipendente Manzi, vincitore di concorso, a vedersi riconosciuta la possibilità di frequentare il Corso Allievi Vice Ispettori successivo e utile. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 18 agosto 2025: Annullamento della nota Ministero Interno-Dip.P.S. prot. 333/ISP/II/Sez. Mobilità/238944 notificata all’interessato in data 03.07.2025, con la quale, in esito alla pronuncia cautelare Tar Lazio n. 1737/2025, è stato disposto il riesame della posizione di Stefano Manzi, confermando il parere negativo a che il ricorrente possa essere validamente avviato al prossimo corso per vice ispettore, nonostante il superamento di precedente concorso; del provvedimento n.333-ISP/1/SEZ.2/UPC, datato 28.05.2025, registrato in data 16.06.2025, mai notificato al ricorrente né pubblicato sul sito istituzionale, con cui sono stati nominati gli allievi vice ispettori del 19° corso di formazione per l’accesso alla qualifica e, contestualmente, sono stati dichiarati decaduti dallo status di vincitori del concorso per l’accesso alla qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato 22 vincitori, tra cui Manzi Stefano; per quanto interessa, della nota prot.0044261 del 09.12.2024 di convocazione dei vincitori del concorso al corso di formazione da vice ispettore, nella parte in cui prevede che la “mancata presentazione…senza giustificato motivo sarà considerata rinuncia, con conseguente decadenza dalla nomina”
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della possibilità di frequentare il corso per conduttore cinofilo antidroga e di partecipare al successivo corso utile per allievi vice ispettori, nonché dichiarazione di decadenza dallo status di vincitore del concorso e dimissione dal corso per vice ispettori
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, dopo essere risultato vincitore del concorso per 1000 allievi vice ispettori e idoneo alla selezione per il 28° corso di qualificazione per conduttori cinofili antidroga, si è trovato nella concomitante programmazione dei due corsi. Ha chiesto di concludere il corso da conduttore cinofilo e di essere ammesso al primo corso successivo utile per vice ispettori, rappresentando di non voler rinunciare a nessuno dei due percorsi e sottolineando che la sovrapposizione temporale dipendeva dall'organizzazione dell'amministrazione e non da una sua scelta consapevole. L'amministrazione ha respinto la richiesta richiamando l'art. 27-quater del d.P.R. n. 335/1982 e la previsione secondo cui la mancata presentazione al corso avrebbe comportato la rinuncia e la decadenza. Il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 27, commi 2, 3, 4, 5 e 6, e 27-ter del d.P.R. n. 335/1982, dell'art. 97 Cost., dei principi di par condicio, legittimo affidamento, imparzialità e buon andamento, nonché eccesso di potere per violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza ed errata valutazione dei presupposti. Con i motivi aggiunti ha contestato anche il provvedimento di riesame negativo e quello con cui era stato dichiarato decaduto dallo status di vincitore del concorso e dimesso dal corso per vice ispettori.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente dichiarato ammissibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, rilevando che il diniego dell'ammissione al corso successivo aveva prodotto la concreta conseguenza lesiva della decadenza dallo status di vincitore. Nel merito ha accolto entrambe le impugnazioni e annullato i provvedimenti impugnati. L'art. 27-quater del d.P.R. n. 335/1982 individua ipotesi specifiche di dimissione dal corso e di ammissione al primo corso successivo, tra cui il superamento degli esami, la rinuncia, determinate assenze e la maternità; tuttavia, quando il dipendente manifesta tempestivamente la volontà di frequentare entrambi i corsi e chiede il differimento per concludere una selezione specialistica bandita dalla stessa amministrazione, non si verifica automaticamente una delle fattispecie normative di rinuncia o dimissione. L'amministrazione avrebbe dovuto valutare soluzioni organizzative idonee a consentire la conclusione del corso da conduttore cinofilo e il successivo accesso al corso per vice ispettori, ponderando l'interesse del dipendente con l'interesse pubblico alla valorizzazione di una risorsa già selezionata per acquisire una specializzazione utile alla stessa amministrazione. Il diniego è stato ritenuto sproporzionato, irragionevole e contrario ai principi di imparzialità e buon andamento, anche perché la sovrapposizione temporale derivava dall'organizzazione amministrativa e i corsi per vice ispettori erano avviati con cadenza regolare. Sono state integralmente compensate le spese di lite.
Norme richiamate
art. 27 d.P.R. n. 335/1982
Disciplina il corso di formazione per l'accesso alla qualifica di vice ispettore e il relativo percorso formativo.
art. 27-ter d.P.R. n. 335/1982
Richiamato dal ricorrente nel quadro della disciplina dell'accesso e della formazione per la qualifica di vice ispettore.
art. 27-quater d.P.R. n. 335/1982
Sono dimessi dal corso di cui all'articolo 27, comma 1, lettera a), gli allievi vice ispettori che: a) non superano gli esami di fine corso o non sono dichiarati idonei al servizio di polizia; b) dichiarano di rinunciare al corso; c) sono stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di novanta giorni...
La norma contempla ipotesi specifiche di dimissione e di ammissione al primo corso successivo, ma non impedisce il differimento della partecipazione quando la richiesta dipende dalla vittoria di un'altra selezione interna o comunque bandita dalla stessa amministrazione e il dipendente abbia manifestato la volontà di partecipare a entrambi i corsi.
art. 4 Cost.
Il giudice lo richiama quale fondamento della tutela dell'interesse del candidato a conseguire una peculiare specializzazione professionale.
art. 97 Cost.
I principi di imparzialità e buon andamento impongono all'amministrazione di considerare anche l'interesse pubblico alla valorizzazione del personale selezionato e di adottare soluzioni organizzative proporzionate.
art. 30 c.p.a.
Richiamato nell'epigrafe per la domanda di condanna in forma specifica.
art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a.
Richiamato nell'epigrafe quale base della domanda di condanna all'adozione delle misure necessarie a tutelare la posizione del ricorrente.
Massime di principio
- La mancata presentazione a un corso di formazione non determina automaticamente rinuncia o decadenza quando l'interessato abbia previamente manifestato la volontà di partecipare a quel corso e abbia chiesto il differimento per frequentare un altro corso al quale sia stato ammesso in esito a una distinta procedura selettiva della stessa amministrazione.
- Le ipotesi normative di dimissione o decadenza da un corso di formazione devono essere interpretate in modo coerente con la loro funzione e non possono essere applicate meccanicamente a una situazione di oggettiva e temporanea incompatibilità tra due percorsi formativi, non imputabile al dipendente.
- Quando la sovrapposizione temporale tra due corsi deriva dall'organizzazione amministrativa e il dipendente è stato selezionato per entrambi, l'amministrazione deve valutare soluzioni organizzative che consentano il differimento della partecipazione a uno dei corsi, ove ciò sia compatibile con le esigenze del servizio.
- Il principio di proporzionalità impone all'amministrazione di scegliere, tra le misure idonee a perseguire le esigenze organizzative, quella che comporti il minor sacrificio per le legittime aspettative del dipendente, attraverso una ponderazione concreta degli interessi pubblici e privati coinvolti.
- Il buon andamento dell'amministrazione può richiedere la valorizzazione di un dipendente già selezionato per acquisire competenze specialistiche utili alla stessa amministrazione; tale interesse pubblico deve essere considerato nella decisione sull'organizzazione dei percorsi formativi.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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