Cassazione Penale, Sentenza n. 42017/2022 del 08/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: (1) violazione di legge (artt. 43 e 45 cod. pen.) e vizio motivazionale relativo all'addebito di colpa, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe attribuito solo colpa generica e non specifica; (2) dedotta imprevedibilità e non evitabilità dell'evento (comportamento dei pedoni che attraversavano in fila fuori dalle strisce), con conseguente configurabilità del caso fortuito e mancata sussunzione nell'art. 45 cod. pen.; (3) presunta interruzione del nesso causale per la condotta atipica ed imprevedibile dei pedoni e manifesta illogicità della motivazione in proposito.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Cassazione ha confermato la ricostruzione della Corte d'appello che aveva già confermato la condanna di Ermes Malavasi per il reato di cui all'art. 589, comma 2, cod. pen. (omicidio colposo): il motociclista, alla guida a circa 86 km/h in un tratto con limite di 50 km/h, in condizioni di visibilità non ottimali e in prossimità di curva e incrocio, non ha moderato la velocità né evitato l'impatto con la persona offesa che attraversava la carreggiata; sono state ritenute violate le norme del codice della strada (artt. 141 e 142 d.lgs. 285/1992) e non è stata riconosciuta l'interruzione del nesso causale per la condotta dei pedoni. La Corte ha ritenuto inammissibili le censure come meramente ripetitive o manifestamente infondate. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.; si segnala inoltre che la Corte d'appello aveva concesso il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale per richieste private.
Norme richiamate
art. 589, comma 2, cod. pen.
Norma applicata per la condanna per omicidio colposo; la Corte ha ritenuto che l'evento mortale sia derivato dalla condotta colposa del conducente.
artt. 141 e 142, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada)
Norme cautelari della circolazione stradale richiamate per contestare la violazione delle regole di moderazione della velocità e di prudenza: la violazione di tali norme è stata valutata come elemento della colpa specifica del conducente.
art. 43 cod. pen.
Riferimento alla disciplina della colpa nel diritto penale; il ricorrente invocava la mancata corretta qualificazione della colpa, deduzione ritenuta infondata dalla Corte.
art. 45 cod. pen.
Norma sul caso fortuito; la Corte ha ritenuto che il caso fortuito non possa essere invocato quando l'evento sia stato causato, anche in parte, dalla condotta negligente dell'agente, escludendo dunque la configurabilità del caso fortuito nel caso concreto.
art. 606, comma 1, cod. proc. pen.
Norma che elenca i vizi di motivazione idonei a fondare il ricorso per cassazione; la Corte ha valutato che la motivazione della sentenza impugnata non soffrisse dei vizi elencati e fosse congrua e logica.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna al versamento di somme alla cassa delle ammende in caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile; applicata per la comminazione di euro 3.000,00 al ricorrente.
Massime di principio
- La semplice condotta imprudente del pedone (es. attraversare fuori dalle strisce) non interrompe automaticamente il nesso causale: per escludere la responsabilità del conducente è necessario che il comportamento del pedone sia eccezionale, atipico, imprevisto e da solo sufficiente a cagionare l'evento.
- Non è configurabile il caso fortuito quando l'evento è determinato o reso più probabile dalla condotta negligente dell'agente; chi crea o incrementa il rischio non può poi invocare il caso fortuito per escludere la propria responsabilità.
- Il conducente ha l'obbligo di adeguare la velocità e la condotta di guida alle condizioni ambientali, alle caratteristiche della strada e alla presenza di incroci o curve: il superamento del limite e l'incapacità di fermarsi o moderare la velocità rafforzano la responsabilità in caso di sinistro.
- La valutazione della causalità e della colpa è prerogativa del giudice di merito quando si fonda su accertamenti tecnici e perizia; in cassazione non è sufficiente riproporre una diversa lettura dei fatti: occorre dimostrare vizi di diritto o di motivazione specificamente indicati dall'art. 606 c.p.p.
- Per ritenere l'interruzione del nesso causale a fronte della condotta di terzi/pedoni, occorre che il comportamento abbia introdotto un rischio eccentrico la cui gestione non fosse affidata al conducente; il giudice deve motivare sull'eventuale eccentricità del rischio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 8 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 42001/2022 del 08/11/2022
- Sentenza penale · 8 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 42002/2022 del 08/11/2022
- Sentenza penale · 8 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 42004/2022 del 08/11/2022
- Sentenza penale · 8 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 42005/2022 del 08/11/2022
- Sentenza penale · 8 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 42006/2022 del 08/11/2022
- Sentenza penale · 8 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 42007/2022 del 08/11/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →