Sentenza n. 1456/2026 - Bologna, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c), e 84 c.p.a., rilevando che la rinuncia al ricorso era stata notificata alle amministrazioni resistenti e depositata in giudizio. Non è stata quindi esaminata la legittimità dei provvedimenti impugnati né i motivi dedotti. Le spese sono state compensate conformemente all'accordo tra le parti.
Atto impugnato: diniego della licenza di porto di fucile per uso caccia e divieto prefettizio di detenere armi, munizioni e materiale esplodente
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Questore di Ravenna che aveva rigettato l'istanza per il rilascio della licenza di porto di fucile uso caccia e il successivo decreto del Prefetto di Ravenna che gli aveva vietato di detenere armi, munizioni e ogni altro materiale esplodente, deducendo plurimi profili di illegittimità. Il testo della sentenza non specifica il contenuto dei singoli motivi. L'istanza cautelare era stata respinta con precedente ordinanza. Successivamente il ricorrente ha notificato e depositato atto di rinuncia al ricorso ai sensi dell'art. 84 c.p.a.; le amministrazioni resistenti hanno aderito alla rinuncia chiedendo la compensazione delle spese.
Norme richiamate
art. 84 c.p.a.
La rinuncia al ricorso, se notificata alle parti costituite e depositata in giudizio, consente la definizione del giudizio secondo le modalità previste dal codice del processo amministrativo.
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
La rinuncia al ricorso determina l'estinzione del giudizio quando ne ricorrono i presupposti processuali.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Disposizioni richiamate per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Disposizione richiamata, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso, notificata alle parti resistenti costituite e depositata in giudizio, comporta la dichiarazione di estinzione del processo amministrativo ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c), e 84 c.p.a., senza esame del merito delle censure dedotte.
- Quando le parti concordano sulla compensazione delle spese in occasione della rinuncia al ricorso, il giudice può disporre la compensazione delle spese di giudizio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 2 set 2026Sentenza n. 5062/2026 - Napoli, Sezione 4
- Sentenza · 2 set 2026Sentenza n. 14572/2026 - Roma, Sezione 5Q
- Sentenza · 2 set 2026Sentenza n. 14573/2026 - Roma, Sezione 5Q
- Sentenza · 2 set 2026Sentenza n. 14574/2026 - Roma, Sezione 5Q
- Sentenza · 2 set 2026Sentenza n. 2585/2026 - Palermo, Sezione 4
- Sentenza · 2 set 2026Sentenza n. 2586/2026 - Palermo, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →