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Sentenza

Sentenza n. 1456/2026 - Bologna, Sezione 1

Giustizia amministrativa202300552

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c), e 84 c.p.a., rilevando che la rinuncia al ricorso era stata notificata alle amministrazioni resistenti e depositata in giudizio. Non è stata quindi esaminata la legittimità dei provvedimenti impugnati né i motivi dedotti. Le spese sono state compensate conformemente all'accordo tra le parti.

TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della licenza di porto di fucile per uso caccia e divieto prefettizio di detenere armi, munizioni e materiale esplodente

Esito

ESTINZIONE

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto del Questore di Ravenna che aveva rigettato l'istanza per il rilascio della licenza di porto di fucile uso caccia e il successivo decreto del Prefetto di Ravenna che gli aveva vietato di detenere armi, munizioni e ogni altro materiale esplodente, deducendo plurimi profili di illegittimità. Il testo della sentenza non specifica il contenuto dei singoli motivi. L'istanza cautelare era stata respinta con precedente ordinanza. Successivamente il ricorrente ha notificato e depositato atto di rinuncia al ricorso ai sensi dell'art. 84 c.p.a.; le amministrazioni resistenti hanno aderito alla rinuncia chiedendo la compensazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 84 c.p.a.

    La rinuncia al ricorso, se notificata alle parti costituite e depositata in giudizio, consente la definizione del giudizio secondo le modalità previste dal codice del processo amministrativo.

  • art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.

    La rinuncia al ricorso determina l'estinzione del giudizio quando ne ricorrono i presupposti processuali.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Disposizioni richiamate per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Disposizione richiamata, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso, notificata alle parti resistenti costituite e depositata in giudizio, comporta la dichiarazione di estinzione del processo amministrativo ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c), e 84 c.p.a., senza esame del merito delle censure dedotte.
  • Quando le parti concordano sulla compensazione delle spese in occasione della rinuncia al ricorso, il giudice può disporre la compensazione delle spese di giudizio.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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