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Ordinanza

Ordinanza n. 5120/2026 - Napoli, Sezione 2

per l’ottemperanza al giudicato formatosi: 1) sul decreto ingiuntivo n. 3372/2024, emesso dal Tribunale Civile di Napoli Nord in data 12.12.2024, dichiarato esecutivo in data 10.11.2025 a seguito della 2) sulla sentenza n. 3905/2025 emessa in data 10.11.2025 dal Tribunale Ordinario Civile di Napoli Nord.

Giustizia amministrativa202602792

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo e della sentenza civile posti a fondamento del giudizio di ottemperanza

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno proposto un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 3372/2024 del Tribunale civile di Napoli Nord, dichiarato esecutivo il 10 novembre 2025, e sulla sentenza n. 3905/2025 dello stesso Tribunale. Dopo il passaggio in decisione, il Collegio ha rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., seri dubbi sull'ammissibilità del ricorso. In particolare, il Comune aveva deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243-bis TUEL con deliberazione consiliare n. 11 del 14 aprile 2023; tale procedura risultava ancora non definita. Poiché il ricorso di ottemperanza era stato notificato il 27 aprile 2026, quindi successivamente alla deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio, il Collegio ha prospettato l'applicabilità dell'art. 243-bis, comma 4, TUEL, che sospende dalla data della deliberazione le azioni esecutive, con conseguente possibile inammissibilità del ricorso.

La decisione

Il TAR non ha definito il giudizio. Rilevata d'ufficio, dopo il passaggio in decisione, la possibile inammissibilità del ricorso per effetto della sospensione delle azioni esecutive prevista dall'art. 243-bis, comma 4, TUEL, ha assegnato alle parti venti giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza per depositare memorie limitatamente a tale questione, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a. Ha fissato la prosecuzione del giudizio alla camera di consiglio del 18 novembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Quando il giudice rileva d'ufficio una questione rilevante ai fini della decisione e non previamente discussa, deve sottoporla al contraddittorio assegnando alle parti un termine per il deposito di memorie.

  • art. 243-bis, comma 4, d.lgs. 267/2000

    Dalla data della deliberazione con cui l'ente locale approva il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale sono sospese le azioni esecutive; il TAR ha prospettato che tale sospensione possa determinare l'inammissibilità di un successivo ricorso di ottemperanza, ove la procedura non sia ancora definita.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo rileva d'ufficio, dopo il passaggio in decisione, una questione idonea a determinare l'inammissibilità del ricorso e non previamente discussa, deve instaurare il contraddittorio sulla questione assegnando alle parti un termine per il deposito di memorie, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.
  • La deliberazione di un ente locale di ricorrere alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale comporta, dalla relativa data, la sospensione delle azioni esecutive ai sensi dell'art. 243-bis, comma 4, d.lgs. 267/2000; tale sospensione può rilevare ai fini dell'ammissibilità di un successivo giudizio di ottemperanza, se la procedura risulta ancora pendente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaControlli e finanza locale
RamiProcesso amministrativoEnti locali e organizzazione amministrativa
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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