Cassazione Penale, Sentenza n. 1856/2025 del 15/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile la dichiarazione di ricusazione proposta da Ayoub nei confronti del giudice Alessandro Quattrocchi. Il ricorso deduceva violazione di legge (art. 111 Cost., artt. 37 e 299 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione, sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe correttamente valutato la presunta violazione del principio di imparzialità del giudice ricusato. Il ricorrente, però, ha poi presentato rinuncia rituale al ricorso il 23 ottobre 2024 tramite il difensore avv. Giuseppe La Barbera.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso ai sensi dell'art. 591 cod. proc. pen., comma 1, lett. d), in quanto il ricorrente ha rinunciato al gravame. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 500 in favore della Cassa delle ammende, trattandosi di inammissibilità riconducibile alla volontà del ricorrente (con richiamo alla Corte Cost. n. 186 del 7-13 giugno 2000). Sentenza pronunciata il 13 dicembre 2024.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
Richiamato in relazione al principio del giusto processo; la contestazione riguardava l'imparzialità del giudice, ma non è stata valutata nel merito per la rinuncia al ricorso.
art. 37 cod. proc. pen.
Norma richiamata tra quelle pertinenti alla ricusazione e alle garanzie processuali; la Corte non è entrata nel merito della valutazione dell'asserita violazione per effetto della rinuncia.
art. 299 cod. proc. pen.
Norma relativa ai motivi e alla procedura di ricusazione; invocata dal ricorrente ma non esaminata nel merito a causa dell'inammissibilità del ricorso.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata per i limiti formali con cui il motivo di cassazione deve essere enunciato; il ricorso è stato presentato nei limiti di tale disposizione.
art. 591 cod. proc. pen., comma 1, lett. d)
Fondamento giuridico della declaratoria di inammissibilità: la rinuncia al ricorso da parte del difensore comporta l'inammissibilità del gravame.
Corte Cost. n. 186 del 7-13 giugno 2000
Giurisprudenza di riferimento per l'affermazione che, quando l'inammissibilità è riconducibile alla volontà del ricorrente, può seguire la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende; la Corte di legittimità ha applicato tale principio per disporre il versamento di euro 500.
Massime di principio
- La rinuncia formale al ricorso da parte del difensore determina, di regola, l'inammissibilità del gravame: il giudice di legittimità non entra nel merito delle censure se il ricorrente ha volontariamente abbandonato l'impugnazione.
- Quando l'inammissibilità è riconducibile alla volontà del ricorrente (per es. rinuncia o ritiro), il giudice può condannare il ricorrente alle spese processuali e disporre il versamento di una somma alla Cassa delle ammende, in misura ritenuta equa.
- Le questioni di ricusazione (imparzialità del giudice) vanno tempestivamente e correttamente proposte e mantenute: la rinuncia all'impugnazione impedisce di ottenere esame di tali censure in sede superiore.
- In casi di impugnazione per vizio di motivazione o violazione di legge, è essenziale evitare atti di rinuncia o abbandono prima che la Corte si pronunci, altrimenti si perde la possibilità di ottenere la declaratoria di nullità o l'annullamento del provvedimento impugnato.
- Le norme relative alla ricusazione (art. 299 c.p.p. e correlate) e i principi costituzionali (art. 111 Cost.) restano i riferimenti per valutare l'eventuale legittimità della ricusazione, ma il loro esame può essere precluso da fatti processuali formali come la rinuncia.
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