Cassazione Civile, Sentenza n. 22479/2020 del 16/10/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento relativo all'anno 2003: l'Agenzia aveva contestato omissione di contabilizzazione di interessi attivi, l'indeducibilità di costi per pulizia locali e per prestazioni di servizi, e la deducibilità eccessiva del compenso dell'amministratore. In appello amministrativo la Commissione regionale ha dichiarato legittimo l'avviso limitatamente ai rilievi nn. 4, 5 e 6. La ricorrente ha denunciato, tra l'altro, che il compenso dell'amministratore era stato erogato direttamente alla società controllante (cd. "compensi reversibili") e che tale spesa andava considerata secondo il principio di competenza (prestazione di servizi) e non in regime di cassa; ha altresì contestato la mancata prova, da parte dell'Ufficio, dell'inesistenza delle prestazioni contestate e la mancata considerazione di giustificazioni prodotte.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo relativo al trattamento dei cosiddetti "compensi reversibili", ritenendo che quando la gestione è svolta da soggetti (dipendenti o collaboratori) di altra società e il corrispettivo è versato direttamente a quest'ultima, la fattispecie non rientra nella speciale disciplina dei compensi degli amministratori deducibili per cassa, ma va trattata come costo per prestazione di servizi deducibile secondo il principio di competenza. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con riferimento a tale motivo e ha rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. dist. di Siracusa, in diversa composizione, anche per le spese. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile; gli altri motivi sono stati respinti (la CTR aveva motivato l'esclusione della deducibilità dei costi per servizi rilevando genericità contrattuale, legami societari e antieconomicità).
Norme richiamate
T.U. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 62 ter (oggi art. 95 nel testo richiamato)
"I compensi spettanti agli amministratori delle società in nome collettivo e in accomandita semplice sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti"
La disposizione stabilisce la deducibilità dei compensi degli amministratori secondo il criterio di cassa e, per effetto dell'estensione operata dall'art. 95, si applica anche agli amministratori di società di capitali; tuttavia non si applica quando la remunerazione attiene a prestazioni estranee alla gestione e configurabili come servizi (in tal caso vale il principio di competenza).
T.U. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 75 (oggi art. 109)
Norme generali sui componenti del reddito di impresa: le spese per prestazioni di servizi rilevano secondo il principio di competenza (sono dedotte nell'esercizio di competenza), pertanto i pagamenti effettuati a terzi per la fruizione di prestazioni gestorie devono essere trattati come costi di servizio e non come compensi deducibili per cassa.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d)
Richiamato con riferimento agli obblighi documentali e probatori nelle implicazioni fiscali (contesto della deducibilità e dell'onere probatorio).
Codice civile, art. 2697
Principio sull'onere della prova: la ricorrente deve provare l'esistenza, l'inerenza e la coerenza economica dei costi dedotti se tali elementi sono contestati dall'Amministrazione finanziaria.
Massime di principio
- I compensi formali agli amministratori restano deducibili secondo il criterio di cassa ai sensi delle norme fiscali speciali, ma tale regola non si applica quando la funzione gestionale è svolta da personale o collaboratori di un'altra società e il corrispettivo viene versato a quest'ultima (compensi reversibili): in tal caso il versamento integra un costo per prestazione di servizi deducibile per competenza.
- Quando l'operazione consiste nell'acquisto di servizi da società partecipate o controllate, l'Amministrazione può disconoscere la deducibilità se i contratti risultano generici, sovrabbondanti o privi di specificità rispetto agli importi; la motivazione della decisione di disconoscimento deve mostrare il nesso logico che porta a ritenere l'inesistenza delle prestazioni.
- L'onere della prova circa l'esistenza, l'inerenza e la congruità dei costi grava sul contribuente quando tali elementi sono contestati dall'Amministrazione; la contabilizzazione da sola non basta a garantire la deducibilità.
- Le giustificazioni e documenti prodotti dalla parte in sede amministrativa o giudiziale devono essere effettivamente introdotti nel fascicolo processuale: memorie non depositate non possono poi essere considerate dal giudice.
- In presenza di questioni rilevanti (es. qualificazione giuridica del pagamento come compenso o come corrispettivo per servizi), la Corte di merito deve applicare correttamente il principio di competenza vs. cassa e, in caso di valutazione errata, la sentenza di merito può essere cassata e rinviata per nuovo esame.
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