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Sentenza

Sentenza del 25/01/2022 n. 2040 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione dell'avviso di liquidazione dell'imposta di registro relativo alla registrazione della sentenza della Corte d'appello che aveva quantificato un'indennità per ingiustificato arricchimento (art. 2041 c.c.) e ordinato la restituzione di somme riscosse in eccesso da una società in esecuzione di un lodo arbitrale poi parzialmente annullato. Questione centrale: determinazione della misura dell'imposta di registro (proporzionale vs fissa) e applicabilità del principio di alternatività IVA / imposta di registro in relazione alle somme oggetto della sentenza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso originario del Comune di Palermo. La Corte ha ritenuto che (i) l'indennizzo ex art. 2041 c.c. ha natura restitutoria e non costituisce corrispettivo soggetto a IVA (mancando il 'nesso diretto' tipico del corrispettivo), e (ii) la sentenza sottoposta a registrazione non conteneva un atto di annullamento del lodo (tale annullamento era stato disposto da una precedente sentenza distinta), per cui la pronuncia va assoggettata all'imposta di registro in misura proporzionale ai sensi dell'art. 8, lett. b) della Tariffa. Sono compensate le spese dei giudizi di merito; il Comune è condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità (Euro 12.000,00 oltre rimborsi).

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 37

    l'imposta di registro sugli atti dell'autorità giudiziaria che definiscono anche parzialmente il giudizio, è dovuta e liquidata ancorché essi siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato.

    L'imposta si determina sulla base del contenuto e degli effetti della sentenza registrata; eventuali riforme successive non alterano l'avviso di liquidazione, ma possono dar luogo a conguagli/rimborsi separati.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 40, comma 1

    Per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta si applica in misura fissa

    Delimita il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro: se le somme costituissentro corrispettivo di operazioni soggette a IVA, la registrazione è tassata in misura fissa.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 8, Tariffa parte I, lett. b)

    I provvedimenti dell'autorità giudiziaria recanti condanna al pagamento di somme o valori sono soggetti ad aliquota proporzionale

    Sentenze che recano condanna al pagamento di somme sono normalmente soggette all'imposta proporzionale (es. aliquota) salvo le eccezioni previste dalla Tariffa.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 8, Tariffa parte I, lett. e)

    Gli atti che dichiarano la nullità o pronunciano l'annullamento di un atto, ancorché portanti condanna alla restituzione di denaro o beni, sono soggetti ad imposta di registro in misura fissa

    Si applica solo se la sentenza registrata contiene effettivamente una declaratoria di nullità/annullamento; non può essere evocata facendo riferimento a precedenti pronunce distinte.

  • D.P.R. 633/1972, art. 1 e art. 3

    Sono operazioni imponibili IVA le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese...; definisce le prestazioni di servizi come derivanti da contratti d'opera, appalto, mandato, ecc.

    Perché un pagamento sia soggetto a IVA occorre che rappresenti un corrispettivo con nesso diretto rispetto a una prestazione di servizi effettuata nell'ambito di un'attività economica.

  • Codice Civile, art. 2041

    chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale

    L'indennizzo per ingiustificato arricchimento ha natura recuperatoria/restitutoria e, per ciò stesso, non costituisce normalmente un corrispettivo IVA.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 77

    Regola i rimborsi/conguagli dell'imposta in caso di riforma del provvedimento tassato; tali rimedi non incidono direttamente sulla tassazione dell'atto registrato.

Massime di principio

  • La qualificazione fiscale di una sentenza ai fini dell'imposta di registro dipende esclusivamente dal contenuto e dagli effetti emergenti dalla pronuncia che si registra: non è lecito dedurre elementi tributari da pronunce esterne o precedenti.
  • Il principio di alternatività IVA / imposta di registro si applica solo se le somme cui la sentenza fa riferimento costituiscono effettivo corrispettivo di cessioni di beni o prestazioni di servizi (richiesto il 'nesso diretto' tra prestazione e corrispettivo).
  • Le somme corrisposte a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento (art. 2041 c.c.) hanno natura restitutoria/recuperatoria e, in assenza di un nesso sinallagmatico, non costituiscono corrispettivo soggetto a IVA.
  • Una sentenza che decide solo sulla quantificazione di somme dovute o sulla restituzione di somme non può essere tassata in misura fissa ai sensi della lett. e) dell'art. 8 Tariffa, salvo che contenga essa stessa una declaratoria di nullità o annullamento dell'atto.
  • Se in precedenza erano stati versati importi con IVA in esecuzione di un provvedimento poi modificato o annullato, il diritto al rimborso o conguaglio dell'IVA deve essere esercitato con gli strumenti previsti dalla normativa (art. 77 D.P.R. n. 131/1986) e non incide sulla determinazione dell'imposta dovuta per la registrazione della sentenza.

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