Ordinanza n. 330/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento con cui è stato accertato il mancato superamento, da parte della ricorrente, della prova preselettiva del concorso per assunzione a tempo indeterminato di n. 145 dirigenti tecnici.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: accertamento del mancato superamento della prova preselettiva del concorso per l'assunzione a tempo indeterminato di 145 dirigenti tecnici
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'esito negativo della prova preselettiva del concorso, chiedendone l'annullamento previa sospensione e domandando di essere ammessa con riserva alla prova scritta. Il giudice rileva la prossimità del punteggio conseguito rispetto alla soglia di superamento e la contestazione di quesiti essenzialmente o prevalentemente fondati sulla logica. Quanto al fumus boni iuris, l'istanza è stata ritenuta meritevole di favorevole apprezzamento anche in ragione dell'assenza, allo stato, di puntuali controargomentazioni dell'Amministrazione. Quanto al periculum in mora, è stata evidenziata l'imminenza della prova scritta, fissata per il 19 e 20 gennaio 2026, nonché il rischio di determinare situazioni non facilmente reversibili in caso di mancata ammissione tempestiva.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza cautelare esclusivamente ai fini dell'ammissione con riserva della ricorrente alla prova scritta del concorso. La misura è stata accordata sulla base della prossimità del punteggio alla soglia, della peculiarità dei quesiti contestati, dell'assenza di puntuali controdeduzioni dell'Amministrazione e dell'imminenza della prova. Il giudice ha inoltre ritenuto che dall'ammissione con riserva non derivassero pregiudizi per l'Amministrazione prevalenti rispetto all'interesse della candidata, effettuando il bilanciamento degli interessi. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti del fumus boni iuris, del periculum in mora e del bilanciamento degli interessi; il giudice ha disposto l'ammissione con riserva alla prova scritta.
Massime di principio
- In una controversia relativa all'esclusione da una prova preselettiva concorsuale, la prossimità del punteggio alla soglia e la contestazione di quesiti peculiari, in assenza di puntuali controdeduzioni dell'amministrazione, possono integrare un fumus boni iuris sufficiente per la tutela cautelare.
- Quando la prova successiva del concorso è imminente e la mancata ammissione può creare una situazione non facilmente reversibile, sussiste il periculum in mora necessario per disporre l'ammissione con riserva.
- L'ammissione cautelare con riserva può essere disposta quando il bilanciamento degli interessi evidenzia che la partecipazione del candidato non arreca all'amministrazione un pregiudizio prevalente rispetto all'interesse del ricorrente.
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