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Circolare

Circolare numero 19 del 20-1-1994

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica che, in base all'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, dal 1 gennaio 1994 non dovranno più essere compilati gli elenchi nominativi degli operai agricoli a tempo indeterminato. La novità non incide sulle prestazioni temporanee, che continuano a essere erogate secondo la normativa vigente. Per disoccupazione e assegno per il nucleo familiare, i dati sull'attività lavorativa agricola restano comunque verificabili tramite le attestazioni rilasciate dagli uffici CAU sul mod. Prest. Agr. 21/T.P., sulla base delle dichiarazioni della manodopera occupata che i datori di lavoro agricoli devono presentare ai sensi dell'art. 6 del medesimo decreto.

Cessazione degli elenchi nominativi per gli operai agricoli a tempo indeterminato dal 1 gennaio 1994

Cessazione degli elenchi nominativi per gli operai agricoli a tempo indeterminato

La circolare dà conto dell'effetto dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, che dispone la cessazione, dal 1 gennaio 1994, della compilazione degli elenchi nominativi per gli operai agricoli a tempo indeterminato. L'intervento normativo è descritto come una modifica organizzativa che non incide sul sistema delle prestazioni collegate all'attività agricola.

Ambito di applicazione della novità normativa

La cessazione riguarda esclusivamente la compilazione degli elenchi nominativi degli operai agricoli a tempo indeterminato. La circolare chiarisce espressamente che tale innovazione legislativa non ha riflessi sulle prestazioni temporanee, che continuano pertanto a essere erogate secondo la normativa vigente.

Prestazioni di disoccupazione e assegno per il nucleo familiare

Per quanto concerne in particolare le prestazioni di disoccupazione e l'assegno per il nucleo familiare, la circolare precisa che i dati relativi all'attività lavorativa agricola dei lavoratori interessati restano comunque verificabili. La verifica avviene tramite le attestazioni fornite dagli uffici CAU sul modello Prest. Agr. 21/T.P.

Ruolo degli uffici CAU e obblighi dei datori di lavoro

Le attestazioni rilasciate dagli uffici CAU si fondano sulle dichiarazioni della manodopera occupata che i datori di lavoro agricoli sono obbligati a presentare ai sensi dell'art. 6 del D.L.vo n. 375/1993. Ne deriva che, pur venendo meno gli elenchi nominativi, permane un canale documentale idoneo a riscontrare l'attività lavorativa agricola ai fini delle prestazioni richiamate.

Punti principali

Cessazione della compilazione degli elenchi nominativi

L'art. 13, comma 1, del D.L.vo 11 agosto 1993, n. 375, stabilisce che, dal 1 gennaio 1994, cessa la compilazione degli elenchi nominativi per gli operai agricoli a tempo indeterminato.

Assenza di effetti sulle prestazioni temporanee

La circolare precisa che la soppressione degli elenchi non produce riflessi sulle prestazioni temporanee, che continuano a essere riconosciute ed erogate secondo la normativa in vigore.

Verifica dei dati per disoccupazione e assegno per il nucleo familiare

Per le prestazioni di disoccupazione e per l'assegno per il nucleo familiare, i dati relativi all'attività lavorativa agricola dei lavoratori interessati possono essere riscontrati nelle attestazioni rilasciate dagli uffici CAU sul mod. Prest. Agr. 21/T.P.

Obblighi dei datori di lavoro agricoli

Gli uffici CAU rilasciano le attestazioni sulla base delle dichiarazioni della manodopera occupata che i datori di lavoro agricoli sono tenuti a presentare ai sensi dell'art. 6 del D.L.vo n. 375/1993.

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