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Circolare

Circolare numero 18 del 19-1-1994

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che, in base alla legge n. 33/1993, il trattamento previsto dall’art. 3, commi 1, 2 e 3, della legge n. 223/1991 si applica ai dipendenti delle società controllate dall’EFIM coinvolti nelle dismissioni programmate e, in via eccezionale, anche ai dipendenti EFIM. Sono precisati gli effetti sul rapporto di impiego dell’EFIM, il diritto al TFR, il periodo rimborsabile della CIGS e le istruzioni operative per conguaglio e versamento del contributo addizionale tramite DM 10/2 e modelli IGI/IGistr.

Applicazione della CIG straordinaria ex art. 3 L. 223/1991 ai dipendenti EFIM e controllate; modalità operative di conguaglio e contributo addizionale

Applicazione della CIG straordinaria ai dipendenti EFIM e controllate

La circolare disciplina gli effetti della legge n. 33 del 17 febbraio 1993, di conversione del decreto-legge n. 487 del 19 dicembre 1992, con riferimento ai dipendenti delle società controllate dall’EFIM e ai dipendenti dell’EFIM stesso. L’intervento normativo estende, per tali fattispecie, l’applicazione delle disposizioni dell’art. 3, commi 1, 2 e 3, della legge n. 223/1991, già previste per le procedure concorsuali, alle dismissioni dell’esercizio di aziende, rami o parti di esse appartenenti alle imprese controllate dall’EFIM.

Soggetti interessati e natura del trattamento

Sono interessati i dipendenti delle società controllate dall’EFIM che subiscano sospensioni dal lavoro o riduzioni dell’orario a seguito delle dismissioni programmate. La legge estende inoltre il medesimo trattamento ai dipendenti EFIM. Per questi ultimi la previsione ha carattere eccezionale, perché consente l’accesso al trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di lavoratori dipendenti di un’impresa che non è soggetta alla relativa contribuzione.

Contributo addizionale e assenza di esonero

La circolare precisa che sia l’EFIM sia le società controllate devono versare il contributo addizionale sulle integrazioni salariali fruite. Non si applicano infatti le ipotesi di esonero previste dall’art. 8-bis della legge n. 160/1988.

Cessazione del rapporto dei dipendenti EFIM e trattamento di fine rapporto

Con riferimento ai dipendenti EFIM, viene richiamato l’art. 8 del decreto-legge n. 471, secondo cui, decorso il termine di 120 giorni dal 25 novembre, i rapporti di impiego cessano e i lavoratori maturano il diritto al trattamento di fine rapporto secondo la normativa vigente a quella data. La circolare aggiunge che, per i lavoratori che abbiano fruito della CIGS, la quota del trattamento rimborsabile all’EFIM riguarda il periodo dal 23 luglio 1993, data di decorrenza del trattamento concesso con DM n. 13597 del 22 novembre 1993, fino al 24 marzo 1994, purché sia concessa la proroga sino a tale data.

Istruzioni operative per le procedure e la modulistica

Sul piano operativo restano valide le procedure vigenti, con alcune specifiche indicazioni di compilazione. Sul frontespizio dei modelli IGi 15/str e IGistr/aut deve essere apposta la dicitura "legge n. 33/93, art. 3, C. 2 bis". Nel quadro "F" devono essere riportati, con le consuete modalità, i dati relativi all’autorizzazione rilasciata dalla competente Sede.

Conguaglio della CIGS e codici da utilizzare

Per il conguaglio delle integrazioni salariali straordinarie, l’EFIM e le aziende controllate devono utilizzare uno dei righi in bianco del quadro "D" del modello DM 10/2, precedendo l’importo con il codice di nuova istituzione "T145" e con la dicitura "CIG STRAORD. L. 33/93". La somma degli importi esposti con il codice "T145" deve essere riportata, secondo le modalità ordinarie, nel campo "CIG" del modello 03/M.

Versamento del contributo addizionale nel DM 10/2

Per il versamento del contributo addizionale deve essere utilizzato uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del modello DM 10/2, con il codice di nuova istituzione "E413" e la dicitura "CONTR. ADD. CIG. STR.". La circolare specifica infine che non devono essere compilate le caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni".

Punti principali

Ambito di applicazione della legge n. 33/1993

La legge n. 33 del 17 febbraio 1993, convertendo il decreto-legge n. 487 del 19 dicembre 1992, estende l’intervento previsto dall’art. 3, commi 1, 2 e 3, della legge n. 223/1991 alle situazioni di sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario per effetto delle programmate dismissioni delle società controllate dall’EFIM. La medesima disciplina viene applicata anche ai dipendenti dell’EFIM.

Natura eccezionale del trattamento per i dipendenti EFIM

Per i dipendenti dell’EFIM l’estensione del trattamento straordinario di integrazione salariale ha carattere eccezionale, poiché viene riconosciuta a favore di lavoratori dipendenti di un’impresa non soggetta alla relativa contribuzione ordinaria. Nonostante ciò, sia l’EFIM sia le società controllate sono tenute al versamento del contributo addizionale sulle integrazioni salariali fruite, non ricorrendo le ipotesi di esonero previste dall’art. 8-bis della legge n. 160/1988.

Cessazione del rapporto di impiego e TFR per i dipendenti EFIM

L’art. 8 del decreto-legge n. 471 prevede che, decorsi 120 giorni a partire dal 25 novembre, i dipendenti EFIM cessano dal rapporto di impiego e acquisiscono il diritto al trattamento di fine rapporto secondo la normativa vigente alla data indicata. La circolare precisa inoltre che, per i lavoratori che abbiano fruito della CIGS, la quota rimborsabile all’EFIM riguarda il periodo dal 23 luglio 1993, data di decorrenza del trattamento concesso con DM n. 13597 del 22 novembre 1993, fino al 24 marzo 1994, purché venga concessa la proroga fino a tale data.

Procedure operative e documentazione

Restano applicabili le procedure ordinarie vigenti, con l’obbligo di riportare sul frontespizio dei modelli IGi 15/str e IGistr/aut la dicitura "legge n. 33/93, art. 3, C. 2 bis". Nel quadro "F" devono essere inseriti, secondo le modalità consuete, i dati relativi all’autorizzazione rilasciata dalla competente Sede.

Conguaglio della CIGS nel modello DM 10/2

Per il conguaglio delle integrazioni salariali straordinarie, l’EFIM e le aziende da essa controllate devono utilizzare uno dei righi in bianco del quadro "D" del modello DM 10/2, precedendo l’importo con il codice di nuova istituzione "T145" e con la dicitura "CIG STRAORD. L. 33/93". La somma degli importi esposti con tale codice deve essere riportata, secondo le consuete modalità, nel campo "CIG" del modello 03/M.

Versamento del contributo addizionale

Per il versamento del contributo addizionale va utilizzato uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del modello DM 10/2, indicando l’importo con il codice di nuova istituzione "E413" e la dicitura "CONTR. ADD. CIG. STR.". La circolare precisa inoltre che nelle caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni" non deve essere riportato alcun dato.

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