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Circolare

Circolare numero 33 del 21-1-1994

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra gli effetti della legge 14 gennaio 1994 n. 21, che riapre fino al 31 marzo 1994 i termini per la regolarizzazione agevolata dei debiti contributivi e previdenziali. Vengono confermati i criteri sui periodi regolarizzabili, disciplinato il calcolo delle sanzioni civili ridotte al 17% entro il limite del 50% dei contributi, esclusa ogni forma rateale, e precisate le modalità applicative per soggetti già iscritti, nuovi iscritti ed enti pubblici. Sono inoltre fornite indicazioni su modulistica, bollettini e necessità di integrazione delle avvertenze.

Proroga al 31 marzo 1994 del condono previdenziale e chiarimenti operativi

Proroga del condono previdenziale al 31 marzo 1994

La circolare illustra la riapertura dei termini per la regolarizzazione agevolata dei debiti contributivi e previdenziali disposta dalla legge 14 gennaio 1994, n. 21, pubblicata nella G.U. n. 11 del 15 gennaio 1994. La norma interviene nel quadro delle precedenti proroghe già contenute nel D.L. n. 465/1993, nel D.L. n. 155/1993 convertito dalla legge n. 243/1993 e, originariamente, nella legge n. 63/1993.

La nuova scadenza consente ai soggetti che non abbiano ancora regolarizzato la propria posizione di procedere entro il 31 marzo 1994, mediante versamento in unica soluzione. La circolare fornisce anche chiarimenti applicativi per la determinazione dei periodi sanabili, del calcolo delle sanzioni civili ridotte e delle modalità operative di presentazione e pagamento.

Ambito di applicazione e periodi regolarizzabili

Restano fermi i criteri già fissati per l’individuazione dei periodi oggetto di regolarizzazione agevolata.

  • Per i soggetti già iscritti, sono regolarizzabili i periodi conclusi alla data di entrata in vigore del D.L. n. 6/1993, quindi fino a tutto dicembre 1992.
  • Per i soggetti di nuova iscrizione, il termine finale dipende dalla data di presentazione della denuncia di prima iscrizione e, in concreto, può coincidere con il 31 marzo 1994.

È inoltre ricordato che la regolarizzazione può riguardare anche partite oggetto di accertamenti ispettivi, secondo quanto richiamato nelle avvertenze integrative.

Sanzioni civili ridotte: misura e criteri di calcolo

La riduzione delle sanzioni civili resta invariata e corrisponde a un tasso di interesse annuo del 17%, entro il limite massimo del 50% dell’ammontare complessivo dei contributi oggetto della regolarizzazione agevolata.

Il calcolo deve essere effettuato fino alla data di effettiva regolarizzazione contributiva, che deve comunque avvenire entro il termine tassativo del 31 marzo 1994.

La circolare precisa che tale criterio vale anche per i soggetti che abbiano eseguito versamenti relativi al condono oltre i termini previsti dalle disposizioni precedenti: in questi casi, entro il 31 marzo 1994 deve essere versato il saldo delle sanzioni civili ridotte, calcolate fino alla data di effettivo versamento dei contributi oggetto della tardiva regolarizzazione, al netto di quanto eventualmente già corrisposto per oneri accessori, sanzioni civili e interessi di differimento.

Pagamento in unica soluzione

La legge n. 21/1994 non consente il condono rateale. Il pagamento deve quindi avvenire in un’unica soluzione entro il 31 marzo 1994.

Per beneficiare della riapertura dei termini, i soggetti interessati devono provvedere, entro tale data, al pagamento:

  • del debito contributivo ancora dovuto;
  • delle sanzioni civili ridotte calcolate secondo i criteri agevolati.

La circolare sottolinea espressamente che il versamento delle sole contribuzioni non è sufficiente: entro il termine devono risultare pagati anche gli oneri accessori dovuti per ottenere l’agevolazione.

Soggetti interessati

La riapertura del condono riguarda la generalità dei contribuenti. La circolare chiarisce che anche gli enti pubblici non economici e gli enti territoriali possono avvalersene, ma solo alle stesse condizioni previste per gli altri soggetti:

  • regolarizzazione in unica soluzione;
  • scadenza del 31 marzo 1994;
  • versamento a saldo dei contributi e/o delle sanzioni civili ridotte;
  • applicazione del tasso agevolato del 17% entro il limite massimo del 50%.

Tetto del 50% e domande plurime

Per le partite debitorie che non siano già state oggetto di altre domande presentate in occasione delle precedenti scadenze, il calcolo del limite del 50% deve essere effettuato con riferimento al complessivo debito indicato nelle diverse domande.

Il chiarimento è rilevante soprattutto nei casi in cui vi siano più istanze o esposizioni debitorie collegate, per evitare un superamento del tetto massimo agevolabile.

Modulistica, avvertenze integrative e istruzioni operative

Per agevolare le regolarizzazioni, le S.A.P. devono integrare i moduli già in uso, compresi quelli già distribuiti e quelli di prossima distribuzione, con nuove avvertenze integrative predisposte localmente. Tali avvertenze devono richiamare in modo evidente le novità introdotte dalla legge n. 21/1994.

Gli enti pubblici non economici e gli enti territoriali che intendano aderire alla riapertura del condono devono utilizzare il modulo e i bollettini relativi alla categoria "aziende".

Quanto ai bollettini di conto corrente postale da impiegare per il versamento, la circolare ribadisce l’esigenza che essi siano distribuiti solo se integrati con la prestampa di tutte le indicazioni già richieste dal messaggio n. 16619 del 19 marzo 1993, e precisamente:

  • prestampa del cosiddetto "quinto campo" delle Poste;
  • indicazione del numero di conto corrente;
  • indicazione della sede INPS cui si riferisce il versamento.

Diffusione della circolare

È richiesto che le disposizioni siano diffuse con la massima immediatezza attraverso tutti i consueti canali di informazione dell’utenza, al fine di consentire ai contribuenti di rispettare la nuova scadenza del 31 marzo 1994 e di completare correttamente la procedura di regolarizzazione agevolata.

Punti principali

Riapertura dei termini del condono previdenziale

La legge n. 21 del 14 gennaio 1994, convertendo il D.L. n. 465/1993, differisce al 31 marzo 1994 i termini del condono previdenziale già prorogati dal D.L. n. 155/1993 e, prima ancora, dalla legge n. 63/1993. La regolarizzazione agevolata è consentita ai soggetti che non abbiano ancora sanato la propria posizione contributiva verso enti previdenziali e assicurativi, mediante versamento in unica soluzione entro tale data.

Periodi regolarizzabili

Restano invariati i criteri già fissati per l’individuazione dei periodi oggetto di regolarizzazione. Per i soggetti già iscritti, sono regolarizzabili i periodi conclusi alla data di entrata in vigore del D.L. n. 6/1993, quindi fino a tutto dicembre 1992. Per i soggetti di nuova iscrizione, il termine finale dipende dalla data di presentazione della denuncia di prima iscrizione e può, al limite, coincidere con il 31 marzo 1994.

Calcolo delle sanzioni civili ridotte

La misura agevolata resta pari al tasso di interesse annuo del 17%, entro il limite massimo del 50% dell’ammontare complessivo dei contributi oggetto della regolarizzazione. Il calcolo delle sanzioni civili ridotte deve essere effettuato fino alla data di effettiva regolarizzazione, comunque entro il termine perentorio del 31 marzo 1994. Il criterio vale anche per chi abbia già eseguito versamenti oltre i termini previgenti, tenendo conto degli importi già corrisposti per oneri accessori.

Pagamento in unica soluzione e assenza di rateazione

La legge n. 21/1994 non prevede alcuna forma di condono rateale. Il pagamento dei contributi ancora dovuti e/o delle sanzioni civili ridotte deve quindi avvenire integralmente entro il 31 marzo 1994. Per ottenere il beneficio è necessario versare entro tale data sia il debito contributivo sia le sanzioni civili ridotte, anche se i contributi sono stati già versati in ritardo.

Soggetti interessati

La riapertura del condono riguarda la generalità dei contribuenti. Possono quindi avvalersene anche gli enti pubblici non economici e gli enti territoriali, purché rispettino le stesse condizioni previste per gli altri soggetti: regolarizzazione in unica soluzione entro il 31 marzo 1994 e pagamento a saldo dei contributi e/o delle sanzioni civili ridotte nei limiti indicati.

Tetto del 50% e pluralità di domande

Per le partite debitorie non già oggetto di altra domanda presentata in vigenza delle precedenti scadenze, ai fini del calcolo del tetto del 50% occorre fare riferimento al complessivo debito esposto nelle diverse domande. Il richiamo è ribadito anche nelle avvertenze integrative allegate.

Modulistica e indicazioni operative

Le S.A.P. devono integrare i moduli già in uso con le nuove avvertenze integrative predisposte localmente, evidenziando le innovazioni introdotte dalla legge n. 21/1994. Gli enti pubblici non economici e gli enti territoriali che intendano aderire devono utilizzare il modulo e i bollettini previsti per la categoria "aziende". I bollettini di conto corrente postale devono essere distribuiti solo se completi della prestampa richiesta dal messaggio n. 16619 del 19 marzo 1993, compresa l’indicazione del quinto campo, del numero di conto corrente e della sede INPS di riferimento.

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