Circolare numero 15 del 18-1-1994
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce l'applicazione dell'art. 17 del D.Lgs. 503/1992, confermando dal 1° gennaio 1994 l'esclusione contributiva per i servizi di mensa e trasporto predisposti dal datore di lavoro per la generalità dei dipendenti, nonché per i relativi importi sostitutivi, entro i limiti che saranno stabiliti con decreto ministeriale. Vengono distinti i casi di servizio mensa, buoni pasto e indennità di mensa, precisando quando l'emolumento è escluso o resta imponibile. Sono inoltre fornite indicazioni specifiche per i dipendenti dei pubblici esercizi e degli alberghi in merito a vitto e alloggio, con richiamo alle precedenti delibere INPS e ai criteri di calcolo dei valori convenzionali.
Esclusione dalla base imponibile di mensa e trasporto; chiarimenti su buoni pasto, indennità di mensa e vitto/alleggio per pubblici esercizi e alberghi
Esclusione contributiva di mensa e trasporto e chiarimenti applicativi
La circolare fornisce ulteriori istruzioni sull'art. 17 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, già richiamato con la circolare n. 188 del 3 agosto 1993. L'obiettivo è chiarire, dal punto di vista contributivo, il trattamento dei servizi di mensa e trasporto predisposti dal datore di lavoro, dei relativi importi sostitutivi e delle correlate indennità previste dalla contrattazione collettiva.
Ambito generale di applicazione dell'art. 17
La disposizione esclude, a decorrere dall'1.1.1994, dalla base imponibile i corrispettivi dei servizi di mensa e trasporto organizzati dal datore di lavoro per la generalità dei lavoratori per esigenze legate all'attività lavorativa, nonché i relativi importi sostitutivi. La circolare richiama anche la modifica introdotta dall'art. 11, comma 24, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che inserisce nel testo dell'art. 17 il riferimento a tetti massimi da stabilirsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.
Mensa: servizio istituito e importo sostitutivo
La circolare distingue le varie modalità con cui il datore di lavoro può assicurare il pasto ai dipendenti:
- istituzione di un servizio mensa, con eventuale indennità sostitutiva per chi non ne usufruisce;
- utilizzo dei buoni pasto;
- corresponsione dell'indennità di mensa prevista dai contratti collettivi, anche in assenza del servizio.
Per il servizio mensa, dal 1° gennaio 1994 non è soggetto a contribuzione il valore convenzionale della mensa, così come l'importo sostitutivo previsto dalla contrattazione collettiva per i dipendenti che non usufruiscono del servizio. La condizione essenziale è che il servizio e il relativo importo sostitutivo siano previsti per la generalità dei dipendenti e rispondano a esigenze connesse all'attività lavorativa.
Buoni pasto: equiparazione alla mensa
I buoni pasto sono equiparati al servizio mensa ai fini contributivi, in coerenza con la delibera n. 195 del 28.11.1986 del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto. La circolare ribadisce che è irrilevante che il pasto sia fornito in mensa aziendale oppure tramite buoni utilizzabili presso mense di terzi, pubblici esercizi o ristoratori esterni.
Per mantenere l'equiparazione alla mensa, i buoni devono presentare caratteristiche omogenee all'utilizzo del servizio:
- non devono essere spendibili come denaro;
- devono essere datati e sottoscritti;
- devono essere rilasciati per giornate lavorative e per esigenze connesse all'attività lavorativa;
- non devono essere cumulabili, cedibili, commerciabili o convertibili in denaro;
- il loro valore non deve essere rilevabile in modo diretto e immediato dal supporto cartaceo.
La circolare contesta la prassi di alcune sedi che avevano assoggettato a contribuzione il valore commerciale del buono decodificandolo tramite accordi sindacali o altri elementi: tale impostazione viene espressamente ritenuta non condivisibile, perché il valore del diritto incorporato nel buono non è immediatamente percepibile.
Indennità di mensa prevista senza istituzione del servizio
La circolare afferma che l'indennità di mensa riconosciuta dai contratti collettivi quando il servizio mensa non sia stato istituito non rientra nel campo di applicazione dell'art. 17 del D.Lgs. n. 503/1992. La ragione è duplice: da un lato, la norma si riferisce al servizio istituito e al suo importo sostitutivo; dall'altro, l'indennità di mensa, in molte realtà, rappresenta un vero elemento della retribuzione e viene presa a base anche per il calcolo di altre competenze, come ferie e tredicesima mensilità.
Pubblici esercizi e alberghi: vitto e alloggio
Per i dipendenti dei pubblici esercizi e degli alberghi che consumano il pasto nell'ambito aziendale è prevista una disciplina specifica. La circolare precisa che tale fattispecie non trova espresso riferimento nella prima parte dell'art. 17 e, allo stato, deve considerarsi esclusa dal relativo campo di applicazione, salvo l'eventuale intervento del decreto ministeriale previsto dalla stessa norma.
Viene quindi confermato, per il momento, quanto stabilito con il messaggio T.P. n. 08781 del 10.11.1988, allegato alla circolare. Inoltre, su conforme parere del Ministero del Lavoro, si chiarisce che il valore del vitto fissato dai decreti ministeriali in misura convenzionale per due pasti può essere ridotto della metà quando il dipendente abbia diritto a un solo pasto.
Trasporto: servizio e indennità sostitutiva
Le indicazioni già svolte per la mensa valgono anche per il servizio di trasporto. La circolare ricorda che il controvalore del servizio di trasporto, ai sensi dell'art. 6, comma 8-ter, della legge n. 236/1993, costituisce retribuzione imponibile solo per il 1993. Dal 1° gennaio 1994 l'importo sostitutivo è esonerato da contribuzione soltanto se il datore di lavoro ha istituito un servizio generalizzato per i lavoratori, del quale il singolo non voglia o non possa usufruire.
Di conseguenza, l'indennità di trasporto prevista da taluni contratti quando il servizio non sia stato istituito continua, analogamente all'indennità di mensa non collegata a un servizio effettivamente organizzato, a far parte dell'imponibile contributivo.
Chiusura e riserva di ulteriori istruzioni
La circolare si chiude con la precisazione che saranno fornite ulteriori comunicazioni in merito all'applicazione dei nuovi tetti che dovranno essere stabiliti con decreto ministeriale. Nel testo è inoltre richiamato il precedente messaggio INPS del 10.11.1988 sul trattamento contributivo del vitto e dell'alloggio per pubblici esercizi e alberghi, utile per la corretta applicazione delle disposizioni richiamate.
Punti principali
Esclusione contributiva per mensa e trasporto dal 1° gennaio 1994
La circolare ricorda che l'art. 17 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, dispone, a decorrere dall'1.1.1994, l'esclusione dalla base imponibile dei corrispettivi dei servizi di mensa e di trasporto predisposti dal datore di lavoro per la generalità dei lavoratori per esigenze connesse all'attività lavorativa, nonché dei relativi importi sostitutivi. La successiva legge n. 537/1993 introduce poi un limite ulteriore, prevedendo che l'esclusione operi entro determinati tetti fissati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.
Servizio mensa e importo sostitutivo
Dal 1° gennaio 1994 non è assoggettato a contribuzione il valore convenzionale della mensa né l'importo sostitutivo previsto dalla contrattazione collettiva per i dipendenti che non usufruiscono del servizio, purché il servizio sia istituito per la generalità dei dipendenti e sia legato a esigenze lavorative. La circolare precisa che l'indennità di mensa riconosciuta dai contratti collettivi quando il servizio non sia stato istituito non rientra nel campo di applicazione dell'art. 17 e continua quindi a essere imponibile, anche perché spesso costituisce un vero elemento retributivo.
Buoni pasto
I buoni pasto sono equiparati al servizio mensa ai fini contributivi, purché presentino requisiti omogenei rispetto alla mensa: non devono essere spendibili come denaro, devono essere datati e sottoscritti, rilasciati per giornate lavorative e per esigenze connesse all'attività lavorativa, non devono essere cumulabili, cedibili, commerciabili o convertibili in denaro. La circolare critica la prassi di alcune sedi che avevano assoggettato a contribuzione il valore commerciale del buono quando decodificabile: tale impostazione non è condivisa perché il valore non è immediatamente rilevabile e il buono incorpora un diritto il cui controvalore è sottostante ma non espresso direttamente.
Vitto per dipendenti di pubblici esercizi e alberghi
Per i dipendenti dei pubblici esercizi e degli alberghi che consumano il pasto in ambito aziendale, la circolare afferma che la fattispecie non rientra espressamente nell'art. 17 e, allo stato, resta disciplinata dalle disposizioni precedenti richiamate dal messaggio T.P. n. 08781 del 10.11.1988. Si precisa inoltre, su conforme parere del Ministero del Lavoro, che il valore del vitto fissato convenzionalmente dai decreti ministeriali per due pasti può essere diviso per due se il dipendente ha diritto a un solo pasto.
Trasporto e indennità di trasporto
Le considerazioni svolte per l'indennità di mensa valgono anche per il trasporto. Il controvalore del servizio di trasporto, ai sensi dell'art. 6, comma 8-ter, della legge n. 236/1993, fa parte della retribuzione imponibile solo per l'anno 1993; dall'1.1.1994 l'importo sostitutivo è esonerato da contribuzione soltanto se esiste un servizio generalizzato per i lavoratori, del quale il singolo non voglia o non possa usufruire. L'indennità di trasporto prevista dai contratti quando il servizio non sia stato istituito resta quindi imponibile.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 18 gen 1994Circolare numero 14 del 18-1-1994
- Circolare · 18 gen 1994Circolare numero 16 del 18-1-1994
- Circolare · 19 gen 1994Circolare numero 18 del 19-1-1994
- Circolare · 19 gen 1994Circolare numero 17 del 19-1-1994
- Circolare · 20 gen 1994Circolare numero 19 del 20-1-1994
- Circolare · 21 gen 1994Circolare numero 33 del 21-1-1994
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →