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Circolare

Circolare numero 16 del 18-1-1994

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che, in base all’art. 8, comma 19, il limite annuo dell’art. 31, comma 14, della legge n. 41/1986 sale da 100 a 150 milioni di lire. Di conseguenza, per i lavoratori dipendenti interessati, il contributo di solidarietà del 4,60% si applica sulla parte di retribuzione annua imponibile eccedente 40 milioni e fino a 150 milioni annui. Sono confermati il riparto dell’aliquota tra lavoratore e datore di lavoro, le modalità di versamento già indicate e la possibilità di usare il criterio "a contatore". Le nuove disposizioni decorrono dal 1° gennaio 1994.

Aumento del limite annuo per il contributo di solidarietà al 4,60%

Aumento del limite annuo per il contributo di solidarietà

La circolare dà attuazione a quanto previsto dall’art. 8, comma 19, precisando gli effetti dell’innalzamento del limite annuo richiamato dall’art. 31, comma 14, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni. Il chiarimento è rilevante per il calcolo del contributo di solidarietà dovuto sui lavoratori dipendenti interessati.

Modifica del limite di retribuzione annua imponibile

Il limite annuo originariamente fissato in lire 100.000.000 viene elevato a lire 150.000.000. Ne discende che il contributo di solidarietà del 4,60% si applica, per i lavoratori dipendenti di cui al primo comma dell’art. 31 della legge n. 41/1986, sulla parte di retribuzione annua imponibile eccedente lire 40.000.000 e fino al nuovo tetto di lire 150.000.000.

Fascia mensile interessata e criteri di calcolo

La circolare traduce il criterio annuale in termini mensili, individuando la fascia compresa tra lire 3.333.000 e lire 12.500.000. Ai fini del calcolo del contributo, viene precisato che la parte di retribuzione mensile assoggettabile non può superare lire 9.167.000, pari alla differenza tra il massimo mensile di lire 12.500.000 e la soglia di lire 3.333.000.

Versamento dei contributi e modalità operative

Per i contributi relativi alle prestazioni del S.S.N. restano ferme le modalità già indicate nella circolare n. 53 del 26/2/1993. Inoltre, viene confermata la possibilità di continuare a utilizzare il criterio cosiddetto "a contatore", richiamato dal messaggio n. 22120 del 3/4/1993, punto 2.

Ripartizione dell’aliquota tra lavoratore e datore di lavoro

La misura complessiva del 4,60% resta ripartita come segue:

  • 0,80% a carico del lavoratore,
  • 3,80% a carico del datore di lavoro.

Decorrenza delle disposizioni

Le nuove regole si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1994, data dalla quale trova piena operatività l’innalzamento del limite annuo e il conseguente regime di calcolo del contributo di solidarietà.

Punti principali

Incremento del limite annuo

L’importo annuo previsto dall’art. 31, comma 14, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni, viene elevato da 100 milioni a 150 milioni di lire.

Base di applicazione del contributo di solidarietà

Per i lavoratori dipendenti di cui al primo comma dell’art. 31 della legge n. 41/1986, l’aliquota del 4,60% si applica sulla fascia di retribuzione annua imponibile eccedente i 40 milioni di lire e fino al limite di 150 milioni annui; in termini mensili, la fascia interessata è compresa tra lire 3.333.000 e 12.500.000.

Calcolo della quota assoggettabile

La retribuzione mensile assoggettabile al contributo non può superare lire 9.167.000, corrispondenti alla differenza tra il limite mensile massimo di lire 12.500.000 e la soglia mensile di lire 3.333.000.

Versamento per le prestazioni del S.S.N.

Per il versamento dei contributi relativi alle prestazioni del S.S.N. restano ferme le modalità previste dalla circolare n. 53 del 26/2/1993; può inoltre continuare a essere adottato il criterio cosiddetto "a contatore", richiamato dal messaggio n. 22120 del 3/4/1993 (punto 2).

Ripartizione dell’aliquota

Resta confermato che l’aliquota del 4,60% è composta per lo 0,80% a carico del lavoratore e per il 3,80% a carico del datore di lavoro.

Decorrenza

Le disposizioni del comma 19 dell’art. 8 hanno effetto dal 1° gennaio 1994.

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