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Circolare

Circolare numero 14 del 18-1-1994

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare attribuisce alle S.A.P. la competenza su tutte le pratiche di trasferimento delle posizioni assicurative dei tre Fondi speciali verso l’A.G.O., verso l’INPDAI o verso altre gestioni previdenziali, disciplinando criteri, limiti, calcolo dei contributi, interessi, rimborsi e adempimenti contabili. Vengono richiamate le norme speciali dei singoli Fondi, l’applicazione sussidiaria della legge n. 29/1979 e della legge n. 44/1973, nonché le regole operative per l’istruttoria, la determinazione degli importi e la comunicazione agli interessati.

Trasferimento e ricongiunzione delle posizioni assicurative dei Fondi autoferrotranvieri, elettrici e telefonici

Trasferimento delle posizioni assicurative dei Fondi autoferrotranvieri, elettrici e telefonici

La circolare disciplina in modo organico la competenza delle S.A.P. e le modalità di trattazione delle pratiche di trasferimento delle posizioni assicurative costituite presso i Fondi speciali autoferrotranvieri, elettrici e telefonici. Il provvedimento coordina le norme speciali dei singoli Fondi con l’applicazione della legge n. 29/1979 e della legge n. 44/1973, indicando quando la posizione va costituita nell’A.G.O., quando può essere trasferita all’INPDAI o ad altre gestioni, e quali importi debbano essere accreditati o rimborsati.

Ambito di applicazione e competenze

La circolare attribuisce alle S.A.P., con effetto immediato, la competenza su tutti gli adempimenti relativi alle pratiche di trasferimento delle posizioni assicurative dei tre Fondi speciali verso l’A.G.O. o verso altre gestioni previdenziali. Rimane invece presso gli Uffici della Direzione centrale per i contributi la competenza sui ricorsi inerenti alle posizioni assicurative, che saranno decisi dai singoli Comitati di gestione dei Fondi. Le S.A.P. devono comunque fornire gli elementi istruttori utili e trasmettere copia del provvedimento impugnato alla Direzione centrale.

Costituzione della posizione assicurativa nell’A.G.O. secondo le norme speciali

Per ciascun Fondo la circolare richiama la disciplina speciale che consente, al ricorrere di determinate condizioni, di costituire nella gestione generale obbligatoria la posizione corrispondente ai periodi di iscrizione al Fondo speciale.

Per il Fondo autoferrotranvieri, l’art. 33 della legge 29 ottobre 1971, n. 889, riconosce il diritto alla costituzione della posizione nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti ai lavoratori cessati dal servizio senza aver maturato il diritto a pensione e che non abbiano scelto la prosecuzione volontaria dell’iscrizione. Il diritto sussiste al compimento del 60° anno di età per gli uomini e del 55° per le donne, oppure anche prima su domanda. La posizione è costituita per il periodo di iscrizione al Fondo e il trasferimento avviene mediante accreditamento della contribuzione base e a percentuale dovuta per i medesimi periodi. La circolare precisa inoltre che non spetta alcun rimborso agli assicurati per eventuali eccedenze contributive versate al Fondo rispetto all’importo necessario per l’accredito nell’A.G.O.

Per il Fondo elettrici, l’art. 29 della legge 31 marzo 1956, n. 293, prevede il trasferimento all’A.G.O. della posizione assicurativa per l’iscritto che abbia cessato il servizio o sia passato alla categoria dirigenziale senza aver maturato il diritto alla pensione e senza poter o voler proseguire volontariamente l’iscrizione. Il trasferimento opera anche per chi abbia proseguito volontariamente la contribuzione ma l’abbia poi sospesa per oltre un anno senza avere raggiunto il minimo contributivo richiesto. La circolare evidenzia che, quando i periodi risultino utili in prospettiva ai fini pensionistici, la normativa di riforma del sistema previdenziale consente il mantenimento della posizione presso il Fondo, ferma restando la facoltà dell’interessato di chiedere comunque il trasferimento. È richiamata una deroga specifica per i dipendenti ENEL passati alla qualifica di dirigenti: in tal caso la posizione viene conservata presso il Fondo ai fini del cumulo con l’INPDAI.

Per il Fondo telefonici, l’art. 28 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, stabilisce che l’iscritto cessato dal servizio, che non abbia proseguito volontariamente l’iscrizione o ne sia decaduto e non abbia diritto a pensione, ha titolo al riconoscimento nell’A.G.O. della posizione corrispondente ai periodi di iscrizione e al rimborso dell’eventuale eccedenza tra contributi versati al Fondo e contribuzioni dovute al FPLD per gli stessi periodi. Anche qui il trasferimento è garantito quando non sia raggiunto il requisito minimo contributivo; se invece tale requisito è stato raggiunto o superato, il trasferimento all’A.G.O. può avvenire solo su richiesta dell’interessato. La norma prevede inoltre che, in caso di nuova assunzione e reiscrizione al Fondo, la posizione possa essere ripristinata entro un anno dalla riassunzione, con restituzione delle somme rimborsate al lordo della ritenuta IRPEF. È infine richiamata la tutela in favore dei superstiti dell’iscritto deceduto prima dei cinque anni di contribuzione e per cause non di servizio, con diritto al rimborso dell’eccedenza contributiva secondo l’art. 8 della legge 13 luglio 1967, n. 583.

Principi comuni ai tre Fondi

La circolare chiarisce che la possibilità di trasferire la posizione nell’A.G.O. sussiste, in generale, quando il lavoratore cessa dal servizio con obbligo di iscrizione al Fondo e non consegue il diritto alla pensione in base alla normativa del Fondo stesso. Il momento preclusivo al trasferimento non coincide con la semplice maturazione astratta dei requisiti pensionistici, ma con la comunicazione, per accettazione della domanda, dell’avvenuta liquidazione della pensione da parte dell’Istituto. Ne deriva che il trasferimento può essere disposto anche quando i requisiti pensionistici siano già maturati, purché non sia ancora intervenuto il provvedimento di liquidazione e la posizione sia ancora disponibile.

Criteri istruttori e calcolo dei periodi assicurativi

La trattazione delle pratiche deve attenersi ad alcuni criteri uniformi.

  • I periodi assicurativi e le retribuzioni dal 1° gennaio 1990 in poi si rilevano dagli archivi dei modelli 01/M.
  • I periodi anteriori al 1° gennaio 1990, nonché quelli riscattati, ricongiunti o coperti da contribuzione volontaria o figurativa, si desumono dall’archivio automatizzato degli iscritti ai Fondi speciali e vanno integrati e validati dalla struttura centrale di progetto per il decentramento dei Fondi speciali.
  • I periodi part-time orizzontale si trasferiscono per intero, con specifica evidenziazione ai fini della liquidazione della pensione nell’A.G.O.
  • I periodi di assenza dal servizio senza trattamento economico soggetto a contribuzione non vanno inclusi tra quelli da accreditare; tali assenze riducono il numero dei contributi settimanali utili.
  • I periodi figurativi per aspettativa non retribuita, esonero illegittimo, servizio militare, gravidanza e puerperio, ricovero per TBC e indennità post-sanatoriale si accreditano nell’A.G.O. senza trasferimento di somme dai Fondi speciali.
  • I periodi già coperti da contribuzione trasferita ai Fondi per riconoscimento o riscatto devono essere riaccreditati al FPLD ritrasferendo gli importi originari, così come quelli oggetto di ricongiunzione ex art. 2 della legge n. 29/1979.
  • Per i periodi volontari o facoltativi e per i riscatti relativi a corsi di laurea o qualificazione professionale si trasferiscono gli importi effettivamente versati ai Fondi.

La circolare precisa inoltre che, per i periodi obbligatori e per quelli in cui l’accredito va determinato ai fini del trasferimento, l’importo è calcolato applicando alle retribuzioni imponibili le aliquote vigenti nell’A.G.O., secondo le tabelle richiamate in allegato. Su tali importi sono dovuti gli interessi semplici al tasso legale dal 121° giorno successivo alla domanda, o dalla data in cui è sorto l’obbligo di costituire la posizione nell’A.G.O., fino alla data dell’operazione contabile.

Modalità operative per il trasferimento all’A.G.O.

Per i tre Fondi è predisposto un modello unico di domanda di trasferimento, da presentare direttamente alla S.A.P. competente in relazione alla residenza dell’interessato. Ricevuta la domanda, la S.A.P. deve verificare il diritto al trasferimento, individuare i periodi da accreditare, determinare i contributi e gli eventuali interessi, compilare il prospetto di calcolo e inviare la comunicazione all’assicurato.

In sede di calcolo, la circolare stabilisce che l’archivio dei Fondi sostitutivi espone, per i periodi obbligatori antecedenti il 1990, l’anzianità in anni, mesi e giorni, con criterio di 30 giorni per mese e massimo 360 giorni annui. Se nell’anno risultano 360 giorni, la posizione nell’A.G.O. va costituita per 52 settimane; se i giorni sono inferiori, le settimane si determinano dividendo i giorni coperti per 7 e arrotondando per eccesso. Per i periodi part-time e per quelli a retribuzione ridotta, accreditabili solo ai fini del diritto a pensione, devono essere trasferiti i contributi settimanali ricadenti nei periodi stessi.

Le S.A.P. devono inoltre rendere indisponibile la contribuzione già trasferita e presente negli archivi automatizzati dei Fondi speciali e dell’archivio 01/M.

Trasferimento all’A.G.O. in applicazione dell’art. 1 della legge n. 29/1979

La circolare richiama anche la possibilità di trasferire le posizioni nell’A.G.O. ai sensi dell’art. 1 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, ma solo quando non trovi applicazione la normativa speciale dei singoli Fondi. L’uso di tale norma è quindi residuale e presuppone che non si sia verificata la costituzione della posizione assicurativa obbligatoria prevista dalle leggi speciali dei Fondi. In ogni caso, il trasferimento è ammesso solo se esiste o deve esistere una posizione assicurativa nell’A.G.O. ad altro titolo.

Per questa ipotesi si richiamano i criteri generali della circolare n. 524 del 4 aprile 1980, con specifica precisazione che, per gli iscritti al Fondo elettrici, i contributi riconosciuti d’ufficio ex art. 3 della legge n. 1079/1971 si intendono trasferiti al Fondo dalla data di iscrizione o, per i già iscritti, dal 31 gennaio 1972. Se l’iscritto non dispone di altra contribuzione utile oltre a quella già riconosciuta ex art. 3 della legge n. 1079/1971, non ha titolo all’applicazione dell’art. 1 della legge n. 29/1979.

Trasferimento all’INPDAI ex art. 5 della legge n. 44/1973

La circolare conferma che le posizioni dei Fondi speciali possono essere trasferite all’INPDAI ai sensi dell’art. 5 della legge 15 marzo 1973, n. 44, secondo quanto previsto anche dalla Convenzione INPS-INPDAI del 17 gennaio 1978. Il trasferimento è possibile solo se l’interessato mantiene la qualità di iscritto al Fondo e non è già operante la disciplina che impone la costituzione della posizione nell’A.G.O. per i corrispondenti periodi.

Per gli iscritti ai Fondi elettrici e telefonici la verifica è particolarmente rilevante: se non è stato raggiunto il minimo contributivo richiesto per la pensione, prima si costituisce la posizione nell’A.G.O. e poi si trasferisce all’INPDAI; se invece il minimo è raggiunto o superato, il trasferimento può avvenire direttamente. Per i dipendenti ENEL passati dirigenti, il trasferimento all’INPDAI avviene direttamente dal Fondo elettrici, senza passaggio nell’A.G.O.

Sono oggetto di trasferimento i contributi versati per la sola gestione pensionistica, le contribuzioni volontarie IVS al netto della quota asili nido, gli oneri di riscatto al netto degli interessi di dilazione, gli importi derivanti da ricongiunzione e le contribuzioni o riserve matematiche riconosciute da norme speciali. Per il Fondo elettrici, in particolare, sono richiamati i riconoscimenti ex artt. 6, 7 e 8 del DPR n. 144/1965 e art. 3 della legge n. 1079/1971, distinguendo tra riserve matematiche e contribuzione base e integrativa IVS. Per il Fondo telefonici, i periodi TBC accreditati ex art. 11 della legge n. 1450/1956 danno luogo al trasferimento dei contributi in misura pari alla media dei contributi effettivamente versati nei dodici mesi precedenti l’inizio dell’assistenza antitubercolare.

Gli importi trasferiti all’INPDAI sono maggiorati di interessi composti al 4,50% annuo. La circolare specifica il criterio di decorrenza degli interessi per ciascuna tipologia di contribuzione e prevede l’uso di un apposito prospetto di calcolo, da trasmettere all’INPDAI unitamente alla comunicazione prevista.

Ricongiunzione verso altre gestioni previdenziali ex art. 2 della legge n. 29/1979

Le posizioni dei Fondi speciali possono anche essere trasferite ad altre gestioni previdenziali sostitutive, esclusive o esonerative dell’A.G.O., su domanda dell’interessato presentata alla gestione di destinazione e su richiesta di quest’ultima, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 29/1979. I contributi da trasferire sono quelli versati ai Fondi per la sola gestione pensionistica, ovvero quelli acquisiti tramite riscatto, ricongiunzione o prosecuzione volontaria.

Anche qui valgono le cautele già indicate per i Fondi elettrici e telefonici: se non è stato perfezionato il requisito minimo contributivo, si applica prima la costituzione della posizione nell’A.G.O. e poi la ricongiunzione verso la gestione alternativa; resta ferma la procedura diretta per i casi ENEL-dirigenti del Fondo elettrici. Le S.A.P. devono inviare alla gestione interessata e per conoscenza all’iscritto la comunicazione con il prospetto di computo e, ricevuta conferma, trasmettere la successiva comunicazione conclusiva disponendo il contestuale accreditamento delle somme dovute.

Istruzioni contabili

La circolare disciplina anche l’imputazione contabile delle operazioni.

Per i trasferimenti a favore del FPLD, a carico dei Fondi speciali, l’Ufficio gestione posizioni assicurative deve predisporre il mod. SC 3 per la registrazione a giornale, con imputazione ai seguenti conti:

  • ELR 32/40 per il Fondo elettrici;
  • ETR 32/40 per il Fondo trasporti;
  • TLR 32/40 per il Fondo telefonici;
  • FPR 22/40 a credito per gli importi trasferiti al FPLD.

Gli eventuali rimborsi agli assicurati per eccedenze contributive nei Fondi elettrici e telefonici vanno imputati rispettivamente ai conti ELR 34/00 e TLR 34/00.

Per i trasferimenti all’INPDAI e agli altri Enti di previdenza, i pagamenti devono essere imputati ai conti ELR 32/30, ETR 32/30 e TLR 32/30, con obbligo di riportare sui documenti di liquidazione gli estremi del mandato di pagamento e della registrazione a giornale.

Disposizioni finali

Le S.A.P. devono operare utilizzando la modulistica allegata e gli adattamenti necessari, in attesa di future procedure automatizzate. Per eventuali chiarimenti, anche di natura fiscale, la circolare rinvia ai competenti uffici della Direzione generale.

Punti principali

Competenza delle S.A.P. e quadro generale

La circolare decentrа alle S.A.P., con effetto immediato, tutti gli adempimenti relativi alla trattazione e definizione delle pratiche di trasferimento delle posizioni assicurative costituite presso i Fondi autoferrotranvieri, elettrici e telefonici verso l’A.G.O. o altre gestioni/Enti previdenziali. Restano invece agli Uffici della Direzione centrale per i contributi i ricorsi sulle posizioni assicurative, da decidere dai Comitati di gestione dei singoli Fondi.

Costituzione delle posizioni nell’A.G.O. secondo le norme speciali

Per ciascun Fondo sono richiamate le disposizioni speciali che consentono la costituzione della posizione nell’A.G.O. quando l’assicurato cessi dal servizio senza aver maturato il diritto a pensione. Per gli autoferrotranvieri opera l’art. 33 della legge n. 889/1971; per gli elettrici l’art. 29 della legge n. 293/1956; per i telefonici l’art. 28 della legge n. 1450/1956. Sono indicate anche le condizioni di età o di anzianità, le ipotesi in cui il trasferimento è automatico o a domanda e le regole sui rimborsi delle eventuali eccedenze contributive.

Regole specifiche dei tre Fondi

Per il Fondo autoferrotranvieri il trasferimento nell’A.G.O. è previsto per gli iscritti cessati dal servizio senza pensione e senza prosecuzione volontaria, al compimento di 60 anni per gli uomini e 55 per le donne, o anche prima su domanda. Per il Fondo elettrici, la posizione si trasferisce all’A.G.O. se l’iscritto cessa il servizio o passa alla categoria dirigenziale senza pensione e senza prosecuzione volontaria; vale inoltre una disciplina particolare per i dipendenti ENEL passati dirigenti, che conserva la posizione presso il Fondo ai fini del cumulo con l’INPDAI. Per il Fondo telefonici il trasferimento avviene per cessazione del servizio, mancata prosecuzione volontaria o decadenza, sempre che non sia maturato il diritto a pensione; è previsto anche il ripristino della posizione in caso di nuova assunzione, entro un anno e con restituzione delle somme rimborsate.

Criteri comuni, periodi utili e periodi esclusi

La circolare individua criteri comuni per tutti i Fondi: i periodi obbligatori dal 1° gennaio 1990 si rilevano dagli archivi 01/M; quelli anteriori al 1990 dagli archivi automatizzati dei Fondi speciali; i periodi part-time orizzontale si trasferiscono per intero; i periodi di assenza senza trattamento economico non vanno accreditati; i periodi figurativi per aspettativa non retribuita, esonero illegittimo, servizio militare, gravidanza e puerperio, TBC e indennità post-sanatoriale si accreditano senza trasferimento di somme. Sono inoltre disciplinati i trasferimenti di periodi riscattati, ricongiunti, volontari o facoltativi, con modalità diverse a seconda della provenienza delle somme e della gestione di destinazione.

Trasferimento all’INPDAI e ad altre gestioni

Viene precisato che le posizioni dei Fondi speciali possono essere trasferite all’INPDAI ai sensi dell’art. 5 della legge n. 44/1973, ma solo se l’assicurato conserva la qualità di iscritto al Fondo e non si sia già attivata la normativa che impone la costituzione della posizione nell’A.G.O. In alternativa, le posizioni possono essere ricongiunte in altre gestioni sostitutive, esclusive o esonerative dell’A.G.O. ai sensi degli artt. 2 e seguenti della legge n. 29/1979, con particolare attenzione alle condizioni richieste per i Fondi elettrici e telefonici e al caso ENEL-dirigenti.

Contributi, interessi e rimborsi

Per i trasferimenti all’A.G.O. e per quelli verso l’INPDAI o altre gestioni, la circolare stabilisce che i contributi da trasferire sono quelli versati ai Fondi per la sola gestione pensionistica, secondo le aliquote vigenti, ovvero quelli derivanti da riscatti, ricongiunzioni o contribuzione volontaria. Gli importi sono maggiorati degli interessi secondo le regole specifiche: per l’INPDAI si applicano interessi composti al 4,50% annuo; per il trasferimento all’A.G.O. si applicano interessi semplici al tasso legale dal 121° giorno successivo alla domanda o dall’insorgenza dell’obbligo. Per elettrici e telefonici, se la contribuzione versata al Fondo supera quella da accreditare al FPLD, l’eccedenza va rimborsata all’assicurato, al netto IRPEF e senza interessi.

Adempimenti operativi e contabili

Le S.A.P. devono ricevere la domanda su modello unico, accertare il diritto al trasferimento, individuare i periodi da accreditare, calcolare gli importi, predisporre le comunicazioni all’assicurato e rendere indisponibile la contribuzione già trasferita negli archivi. Sul piano contabile, i trasferimenti verso il FPLD sono imputati ai conti ELR 32/40, ETR 32/40 e TLR 32/40; i rimborsi agli interessati ai conti ELR 34/00 e TLR 34/00; i trasferimenti verso INPDAI e altre gestioni ai conti ELR 32/30, ETR 32/30 e TLR 32/30.

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