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Circolare

Circolare numero 17 del 19-1-1994

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare richiama le disposizioni della legge 24 dicembre 1993, n. 537 che consentono ai lavoratori, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, di revocare la domanda di pensionamento presentata dopo il 31 dicembre 1992 e, se già cessati, di chiedere la riammissione in servizio. Gli uffici devono informare tempestivamente i dipendenti interessati, precisando che il termine scade il 2 marzo 1994, e trasmettere le domande alla Direzione centrale risorse umane con il proprio motivato parere. L'Amministrazione è tenuta a deliberare sulle istanze entro 30 giorni dalla presentazione.

Revoca della domanda di collocamento in pensione e riammissione in servizio ex art. 11, commi 19 e 20, legge n. 537/1993

Revoca della domanda di pensionamento e riammissione in servizio ai sensi della legge n. 537/1993

La circolare informa il personale e gli uffici competenti circa l'applicazione dell'art. 11, commi 19 e 20, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di revoca della domanda di pensionamento e di eventuale riammissione in servizio. L'obiettivo è assicurare una tempestiva diffusione della nuova disciplina tra i dipendenti potenzialmente interessati e indicare le modalità operative per la gestione delle istanze.

Ambito della disciplina richiamata

La legge n. 537/1993, pubblicata sul Supplemento ordinario alla G.U. n. 303 del 28 dicembre 1993 ed entrata in vigore il 1 gennaio 1994, prevede che:

  • i lavoratori possano revocare, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, la domanda di collocamento in pensione presentata dopo il 31 dicembre 1992;
  • i lavoratori già cessati dal servizio possano essere riammessi con la qualifica e l'anzianità di servizio maturata al momento del collocamento a riposo;
  • sia possibile riscattare il periodo scoperto ai fini della previdenza e della quiescenza secondo aggiornati criteri attuariali.

Termini per la presentazione delle istanze

La circolare precisa che il termine utile di 60 giorni scade il 2 marzo 1994. Tale indicazione deve essere comunicata espressamente agli interessati, in modo da consentire la presentazione tempestiva delle domande di revoca o di riassunzione.

Adempimenti degli uffici e dei dirigenti

I dirigenti in indirizzo devono:

  • portare immediatamente a conoscenza dei dipendenti interessati le disposizioni richiamate, con le forme ritenute più opportune;
  • informare in particolare i dipendenti che hanno presentato domanda di cessazione dal servizio entro il 1993, ovvero che sono cessati dal servizio entro il 1993 a seguito di domanda presentata nello stesso anno;
  • trasmettere con urgenza le domande pervenute alla Direzione centrale risorse umane / Ufficio Trattamenti di quiescenza, secondo le modalità in uso;
  • far risultare sulla domanda la data di arrivo presso l'Unità funzionale mediante timbratura a secco;
  • esprimere un motivato parere in merito alle istanze trasmesse.

Termini per la decisione amministrativa

La circolare richiama inoltre l'obbligo per i competenti organi dell'Amministrazione di deliberare sulle domande di revoca delle dimissioni o di riassunzione entro 30 giorni dalla presentazione da parte degli interessati.

Pubblicità e diffusione della circolare

Per garantire la massima conoscibilità delle disposizioni, la circolare dispone che una copia resti affissa agli albi delle Unità funzionali dell'Istituto fino alla scadenza del termine del 2 marzo 1994.

Punti principali

Contenuto della legge richiamata

La circolare dà attuazione all'art. 11, commi 19 e 20, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che prevede: la revoca, da parte dei lavoratori, della domanda di collocamento in pensione presentata successivamente al 31 dicembre 1992; la riammissione in servizio, per chi sia già cessato, con la qualifica e l'anzianità maturata al momento del collocamento a riposo; la facoltà di riscattare il periodo scoperto ai fini previdenziali e di quiescenza secondo criteri attuariali aggiornati.

Termine per la presentazione delle domande

Il termine di 60 giorni decorre dall'entrata in vigore della legge e, per le domande in questione, scade il 2 marzo 1994. La circolare evidenzia tale scadenza come informazione da comunicare agli interessati.

Adempimenti dei dirigenti

I dirigenti destinatari devono portare immediatamente a conoscenza di ogni dipendente interessato le disposizioni della legge, utilizzando le forme più opportune. Devono inoltre trasmettere senza ritardo le domande ricevute alla Direzione centrale risorse umane / Ufficio Trattamenti di quiescenza, secondo le modalità già in uso, allegando il proprio motivato parere.

Obbligo di decisione dell'Amministrazione

I competenti organi dell'Amministrazione devono deliberare sulle domande di revoca delle dimissioni o di riassunzione entro 30 giorni dalla presentazione da parte degli interessati.

Pubblicità della circolare

La circolare dispone che copia della stessa rimanga affissa agli albi delle Unità funzionali dell'Istituto fino alla scadenza del termine del 2 marzo 1994, così da garantire la massima diffusione dell'informazione ai potenziali interessati.

Testo integrale

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